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	<title>Giordano Milan, Autore presso Studio Milan</title>
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	<description>Consulenti del Lavoro Rovigo</description>
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	<title>Giordano Milan, Autore presso Studio Milan</title>
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	<item>
		<title>Licenziamento disciplinare sproporzionato: reintegra o indennità?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 04:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Te lo dico a modo mio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>(e il Giova spiega perché non sempre c’è la reintegra) Alla Laguna Servizi Logistici S.r.l. le regole disciplinari erano chiare e scritte nero su bianco. Il problema non era l’assenza di norme, ma l’interpretazione del loro peso quando il danno è minimo e la reazione massima. Il protagonista della vicenda era Renato Minuzzetti, lavoratore storico, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>(e il Giova spiega perché non sempre c’è la reintegra)</p>
<p>Alla <strong>Laguna Servizi Logistici S.r.l.</strong> le regole disciplinari erano chiare e scritte nero su bianco. Il problema non era l’assenza di norme, ma l’interpretazione del loro peso quando il danno è minimo e la reazione massima.<br />
Il protagonista della vicenda era <strong>Renato Minuzzetti</strong>, lavoratore storico, affidabile, mai una contestazione degna di nota. Un giorno, però, un episodio marginale — un errore operativo che aveva causato <strong>un danno economico di entità del tutto esigua</strong> — divenne impropriamente il grilletto di una decisione drastica: <strong>licenziamento disciplinare</strong>.</p>
<p>La direzione aziendale agì convinta di muoversi sul terreno sicuro della “sussistenza del fatto”. Il danno c’era stato, il comportamento era accertato. E tanto bastava, nella percezione interna, per chiudere il rapporto.</p>
<p>Poco dopo l’intimazione del recesso, Renato venne improvvisamente a mancare. La vicenda non si spense con lui. Fu il suo erede a proseguire l’azione giudiziaria, non per interesse teorico, ma per chiarire un principio che tocca moltissime aziende: <strong>quando un licenziamento è sproporzionato, quale tutela si applica</strong>?</p>
<p>Fu allora che la questione arrivò davanti al <strong>Tribunale di Venezia</strong>, che con la <strong>sentenza n. 312/2026</strong> fece chiarezza su un punto spesso frainteso.</p>
<p>Il giudice partì da un presupposto fondamentale: <strong>il fatto sussisteva</strong>. Non si trattava, quindi, di un licenziamento fondato su accuse inesistenti. Ma questo non esauriva il controllo di legittimità. Anzi, era solo l’inizio.</p>
<p>Nel diritto disciplinare, infatti, la sanzione non vive di automatismi. Anche quando il fatto è provato, il giudice deve sempre compiere una <strong>valutazione di proporzionalità</strong> tra la condotta e la sanzione espulsiva.</p>
<p>Ed è qui che il licenziamento iniziò a scricchiolare.</p>
<p>Il Tribunale valorizzò un elemento che spesso viene sottovalutato nelle decisioni aziendali: <strong>l’esiguità del danno</strong>. Un danno minimo, non reiterato, non doloso, non inserito in un contesto di recidiva o di compromissione sistemica dell’organizzazione.</p>
<p>In altre parole, una condotta che <strong>non giustificava la sanzione massima</strong>.</p>
<p>A questo punto entra in gioco la distinzione cruciale — quella che il <strong>Giova</strong>, consulente del lavoro chiamato a spiegare l’esito della sentenza, ama ricordare ai clienti — tra <strong>reintegra</strong> e <strong>indennità</strong>.</p>
<p>Il Tribunale richiamò correttamente l’art. 18 della Legge n. 300/1970, nella sua architettura post riforma.</p>
<p>La<strong> tutela reintegratoria forte</strong> (comma 4) è riservata a ipotesi ben circoscritte:<strong> insussistenza del fatto contestato</strong>, oppure fatto che, secondo il CCNL, è punibile<strong> solo con sanzione conservativa</strong>.</p>
<p>Nel caso di Renato, però, il fatto non era inesistente e non rientrava in una tipizzazione contrattuale così netta. Ecco perché la strada della reintegra era esclusa.<br />
Ma questo non salvava il licenziamento.<br />
Il giudice chiarì che ci si trovava nelle cosiddette “<strong>altre ipotesi</strong>”: licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo <strong>per manifesta sproporzione</strong> della sanzione, non espressamente tipizzata.<br />
In queste situazioni si applica la<strong> tutela indennitaria prevista dal comma 5 dell’art. 18</strong>.</p>
<p>Una tutela spesso sottovalutata, ma <strong>particolarmente incisiva</strong>. Il rapporto di lavoro viene dichiarato risolto, ma il datore è condannato al pagamento di un’<strong>indennità risarcitoria onnicomprensiva tra 12 e 24 mensilità</strong>. E soprattutto — elemento decisivo per i conti aziendali —<strong> senza detrazione dell’aliunde perceptum, (*)</strong> a differenza di quanto avviene nella reintegra.<br />
Il Tribunale di Venezia applicò quindi la <strong>tutela indennitaria “forte”</strong>, riconoscendo che l’errore datoriale non stava nel fatto contestato, ma nel <strong>peso attribuito a quel fatto</strong>.</p>
<p>Una sentenza che si colloca perfettamente nell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e che ribadisce un punto chiave: <strong>la proporzionalità è il vero spartiacque tra legittimità e illegittimità del licenziamento disciplinare</strong>.</p>
<h5></h5>
<h5>La consulenza finale del “Giova”</h5>
<p>Il Giova, chiamato a commentare il caso in azienda, chiuse la riunione con una considerazione semplice ma spesso ignorata:<br />
“Nel disciplinare, il problema non è solo cosa è accaduto, ma quanto pesa ciò che è accaduto.<br />
Un danno minimo non può sostenere una sanzione massima.<br />
E attenzione: quando sbagliate misura, la reintegra magari no — ma l’<strong>indennità sì, e pesa</strong>.<br />
Prima di licenziare, chiedetevi sempre se quella condotta reggerebbe il confronto con il principìo di proporzionalità davanti a un giudice. Perché è lì che si decide il destino del recesso.”</p>
<p><strong>(*) quanto il lavoratore ha guadagnato “da altre fonti” durante un periodo in cui avrebbe dovuto percepire una retribuzione o un risarcimento. Formula: Risarcimento = retribuzioni perse meno l’aliunde perceptum</strong></p>
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		<title>E-mail aziendale ed ex dipendente: limiti e errori da evitare</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 06:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapporto di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quando un rapporto di lavoro si chiude, spesso resta una questione aperta che genera conflitti silenziosi ma rilevanti: l’accesso alla posta elettronica aziendale. Molti datori di lavoro sono convinti che l’e mail aziendale sia “cosa propria”. Molti lavoratori pensano, al contrario, di aver diritto a riavere tutto. Una recente decisione dell’Autorità garante interviene su questo [&#8230;]</p>
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									<p>Quando un rapporto di lavoro si chiude, spesso resta una questione aperta che genera conflitti silenziosi ma rilevanti: <strong>l’accesso alla posta elettronica aziendale</strong>. Molti datori di lavoro sono convinti che l’e mail aziendale sia “cosa propria”. Molti lavoratori pensano, al contrario, di aver diritto a riavere tutto.</p>
<p>Una recente decisione dell’Autorità garante interviene su questo punto con un messaggio netto: <strong>i contenuti della casella e mail aziendale sono dati personali del lavoratore</strong>, anche quando riguardano l’attività lavorativa. E il diritto di accesso non può essere filtrato in modo arbitrario. <span style="text-decoration: underline;"><strong>– Provvedimento 165/2026 &#8211;</strong></span></p><p><span style="text-decoration: underline;"><strong><br></strong></span></p>
<h5>Il caso concreto</h5>
<p>Un ex dipendente, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, chiede all’azienda di poter recuperare i documenti e i contenuti presenti sul computer aziendale e nella propria casella di posta elettronica.<br>La società risponde solo in parte. Consente l’accesso ai documenti salvati in locale e a quelli classificati come “personali”, ma <strong>esclude le e mail legate all’attività lavorativa</strong>, considerate patrimonio aziendale.<br>Il lavoratore allora formalizza la richiesta utilizzando lo strumento previsto dalla normativa privacy: <strong>il diritto di accesso ai dati personali</strong>, cioè il diritto di conoscere e ottenere copia di tutti i dati che lo riguardano.<br>L’azienda, pur collaborando, impone modalità molto rigide: accesso solo in presenza di personale aziendale, controllo preventivo dei contenuti, rinvio nella consegna delle e mail in attesa di selezione e “pulizia” dei messaggi. Nel frattempo,<strong> la casella e mail viene disattivata pochi giorni dopo la cessazione</strong> e cancellata dai sistemi operativi, mentre i dati restano conservati nei backup aziendali per cinque anni.<br>È su questo insieme di comportamenti che si concentra la valutazione oggetto del Provvedimento 165/2026 del Garante per la protezione dei dati personali.</p><p><br></p>
<h5>La posta elettronica non è un archivio neutro dell’impresa</h5>
<p>Il punto centrale chiarito dal provvedimento è questo: <strong>la posta elettronica aziendale non è un contenitore impersonale riconducibile solo all’organizzazione</strong>. Le e mail contengono dati che descrivono la persona: relazioni, scambi, ruoli svolti, decisioni prese. Anche quando il messaggio riguarda esclusivamente il lavoro, resta comunque un <strong>dato personale del lavoratore</strong>. Di conseguenza, il diritto di accesso non può essere limitato solo alle comunicazioni “private” o etichettate come tali dal datore di lavoro. Spetta all’interessato conoscere <strong>tutti i dati personali che lo riguardano</strong>, non una selezione decisa unilateralmente dall’azienda.</p><p><br></p>
<h5>Segreti aziendali e diritti di terzi: no ai divieti automatici</h5>
<p>Un argomento spesso utilizzato dai datori di lavoro è la tutela delle informazioni riservate o dei diritti di terzi. Il provvedimento chiarisce però che <strong>queste esigenze non interrompono automaticamente il diritto di accesso</strong>. Per comprimere tale diritto serve dimostrare un pregiudizio concreto ed effettivo. In mancanza, non è legittimo oscurare o negare l’accesso a comunicazioni che il lavoratore già conosce perché ne è parte.<br>Il controllo preventivo delle e mail e la consegna parziale, se non adeguatamente giustificati, diventano quindi una violazione.</p><p><br></p>
<p></p>
<h5>Conservazione delle e mail e rischio controllo a distanza</h5>
<p>Altro profilo critico riguarda la conservazione dei dati. Mantenere per anni i backup delle caselle di posta solo per “tutelare il patrimonio informativo” è stato ritenuto sproporzionato. La conservazione deve essere<strong> limitata nel tempo</strong> e coerente con finalità precise. Usare l’e mail come archivio generalizzato espone l’azienda a un ulteriore rischio: trasformare strumenti tecnici in <strong>mezzi di controllo potenziale dell’attività lavorativa</strong>.<br>Backup e log consentono di ricostruire comportamenti, abitudini, relazioni. Per questo, se usati anche indirettamente a fini di controllo, richiedono garanzie specifiche.</p><p><br></p>
<h5>L’esito</h5>
<p>L’Autorità ha ordinato l’accesso integrale alla casella e mail e ha applicato una sanzione economica significativa. Il messaggio è chiaro: <strong>gestire male la posta elettronica aziendale costa</strong>, soprattutto quando la policy interna è ambigua o incoerente.</p>
<p>PS: A seguito delle violazioni riscontrate nella gestione della posta elettronica aziendale, l’Autorità ha preso una posizione netta e inequivocabile. Applicando una <strong>sanzione pecuniaria pari a 50.000 euro</strong> all’azienda!!</p><p><br></p>
<h5>Cosa portare a casa</h5>
<p>E mail aziendale e privacy non sono temi “da tecnici”. Coinvolgono direttamente il modo in cui si chiudono i rapporti di lavoro. Regole chiare, strumenti documentali adeguati e gestione proporzionata dei dati evitano conflitti e sanzioni. Ignorarli, invece, espone a contenziosi che nascono dopo la cessazione, ma si pagano molto dopo.</p>								</div>
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		<title>Minacce al CEO: quando il licenziamento per giusta causa è inevitabile</title>
		<link>https://www.studiomilan.it/blog/minacce-al-ceo-quando-il-licenziamento-per-giusta-causa-e-inevitabile/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 04:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Te lo dico a modo mio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Alla Tecnoprocessi Evoluti S.p.A. la parola “fiducia” non compariva nei documenti, ma reggeva l’intero edificio organizzativo. Rapporti tesi capitavano come ovunque, ma entro un perimetro non scritto: il rispetto dei ruoli, delle persone, dei limiti. &#160; Quel perimetro fu superato in un pomeriggio qualunque, quando Alberto Nervetti, tecnico specializzato in “malattia da alcuni giorni”, decise [&#8230;]</p>
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									<p>Alla <strong>Tecnoprocessi Evoluti S.p.A.</strong> la parola “fiducia” non compariva nei documenti, ma reggeva l’intero edificio organizzativo. Rapporti tesi capitavano come ovunque, ma entro un perimetro non scritto: il rispetto dei ruoli, delle persone, dei limiti.</p><p><br></p>
<p></p>
<p>Quel perimetro fu superato in un pomeriggio qualunque, quando <strong>Alberto Nervetti</strong>, tecnico specializzato in “malattia da alcuni giorni”, decise di presentarsi comunque in azienda. Non per consegnare documenti, non per chiarire una pratica. Ciò che accadde dopo non fu una discussione sindacale né una lamentela accesa: fu un’escalation verbale fatta di <strong>espressioni intimidatorie</strong>, allusioni a reazioni violente e dichiarazioni di perdita di controllo rivolte direttamente all’<strong>Amministratore Delegato</strong>.</p><p><br></p>
<p></p>
<p>Il contesto rese tutto più grave. Alberto era formalmente assente per malattia. Non aveva autorizzazioni, non aveva motivo di trovarsi lì. E soprattutto si era rivolto al vertice aziendale non come lavoratore, ma come<strong> fattore di destabilizzazione</strong>. Nei giorni successivi, in azienda aleggiò una domanda semplice quanto delicata: <em>si può davvero continuare così?</em></p>
<p><em>&nbsp;</em></p>
<p>Il CEO, uomo abituato a decidere ma non a improvvisare, fermò qualsiasi iniziativa e chiamò il consulente del lavoro aziendale di fiducia: il <strong>dr. Giovannangelo Decubernatis</strong>, per tutti “<strong>il Giova</strong>”.</p>
<p>Il Giova ascoltò i fatti con attenzione chirurgica. Non chiese se c’erano precedenti né se il lavoratore fosse stressato. Chiese invece <strong>come</strong>, <strong>dove e in quale contesto</strong> si erano svolti i fatti. Perché, in casi come questo, il diritto non vive di impressioni ma di <strong>qualità della condotta</strong>.</p>
<p>Poi mise il quadro giuridico sul tavolo.</p><p><br></p>
<p></p>
<p>Il punto di partenza era netto: la presenza in azienda <strong>durante la malattia</strong> e <strong>senza autorizzazione</strong> costituiva già una violazione del corretto svolgimento del rapporto. Ma non era quello il cuore del problema. Il cuore era il <strong>contenuto intimidatorio</strong> del comportamento e il destinatario scelto: il vertice aziendale.</p>
<p></p>
<p>Il Giova richiamò un precedente molto recente e perfettamente sovrapponibile per principi:<strong> ordinanza della Corte di Cassazione n. 9487 del 14 aprile 2026</strong>.</p>
<p>In quel caso, spiegò, la Suprema Corte aveva confermato la <strong>legittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa</strong> nei confronti di un lavoratore che, pur assente per malattia, si era presentato in azienda e aveva rivolto al CEO <strong>minacce e frasi intimidatorie</strong>, paventando reazioni violente e incontrollabili.</p><p><br></p>
<p></p>
<p>La Cassazione non si era soffermata su aspetti formali, ma su un concetto centrale: una simile condotta costituisce una <strong>lesione irreparabile del vincolo fiduciario</strong>, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto <strong>neppure in via provvisoria</strong>.</p>
<p>Il Giova chiarì che la valutazione della proporzionalità della sanzione era stata ritenuta corretta dai giudici di merito e pienamente condivisa dalla Corte:<strong> il licenziamento era l’unica risposta compatibile con la gravità dei fatti</strong>.</p>
<p></p>
<p>Un passaggio della decisione colpì particolarmente il management: la Corte aveva ritenuto <strong>irrilevante</strong> una successiva certificazione medica attestante “turbative psicologiche”. Non perché la condizione non fosse meritevole di attenzione, ma perché <strong>non adeguatamente e tempestivamente allegata</strong> per dimostrare un nesso causale tra lo stato psicologico e la condotta intimidatoria.</p><p><br></p>
<p></p>
<p>Il messaggio era chiaro: quando la minaccia è concreta, il contesto è grave e il destinatario è il vertice aziendale, <strong>la tutela della persona e dell’organizzazione prevale</strong>.</p>
<p>Il Giova consigliò quindi un percorso lineare, senza esitazioni né forzature: contestazione immediata, puntuale descrizione dei fatti, rispetto delle garanzie procedurali, e — soprattutto — una qualificazione chiara della condotta come <strong>incompatibile con la prosecuzione del rapporto</strong>.</p>
<p>La Tecnoprocessi Evoluti S.p.A. seguì la linea. Il licenziamento fu impugnato. E, come nella vicenda decisa dalla Cassazione, il ricorso del lavoratore fu dichiarato <strong>inammissibile</strong>.</p>
<p>In azienda rimase un insegnamento che andava oltre il singolo caso.</p><p><br></p>
<p></p>
<h5>La consulenza finale del “Giova”</h5>
<p>Con il suo tono pacato, il Giova riassunse la lezione in poche frasi, destinate a rimanere:<br>“Il rapporto di lavoro regge finché regge la fiducia minima. Le minacce, soprattutto verso il vertice aziendale, non sono sfoghi: sono <strong>rotture definitive</strong>.<br>Chi è in malattia non può varcare i confini dell’azienda per riportare il rapporto sul terreno della forza o dell’intimidazione.<br>La Cassazione è chiara: quando la condotta è grave, intenzionale e destabilizzante, il licenziamento per giusta causa non è una scelta punitiva, ma una <strong>misura necessaria</strong>.</p>
<p>E il vero errore sarebbe fingere che tutto possa rientrare.</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
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			</item>
		<item>
		<title>Sport durante la malattia e licenziamento: cosa dice la sentenza del Tribunale di Rovigo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 04:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapporto di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Succede più spesso di quanto si pensi. Un dipendente è in malattia. Qualcuno lo vede fuori casa, magari impegnato in un’attività sportiva. Parte l’irritazione, poi il dubbio, infine la decisione: “non è accettabile, ha giocato, quindi ha mentito”. Il passo verso la contestazione disciplinare è breve. Il passo verso il licenziamento, a volte, ancora più [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomilan.it/blog/sport-durante-la-malattia-e-licenziamento-cosa-dice-la-sentenza-del-tribunale-di-rovigo/">Sport durante la malattia e licenziamento: cosa dice la sentenza del Tribunale di Rovigo</a> proviene da <a href="https://www.studiomilan.it">Studio Milan</a>.</p>
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									<p>Succede più spesso di quanto si pensi. Un dipendente è in malattia. Qualcuno lo vede fuori casa, magari impegnato in un’attività sportiva. Parte l’irritazione, poi il dubbio, infine la decisione: “non è accettabile, ha giocato, quindi ha mentito”.<br>Il passo verso la contestazione disciplinare è breve. Il passo verso il licenziamento, a volte, ancora più breve. Ed è proprio qui che molte aziende sbagliano.<br>Una recente decisione del Tribunale di Rovigo (<strong>Sentenza del 14 gennaio 2026 n. 13</strong>) lo dimostra con chiarezza, ed è una di quelle pronunce che ogni datore di lavoro dovrebbe leggere non per “difendere il lavoratore”, ma per evitare <strong>errori sanzionati molto pesantemente</strong>.</p><p><br></p>
<p>Vediamo perché.</p><p><br></p>
<h5>Malattia e comportamenti extra lavorativi: qual è il vero confine</h5>
<p>Durante la malattia il lavoratore ha due obblighi chiave. Il primo è <strong>rendere possibile il controllo medico</strong>, rispettando le fasce di reperibilità, cioè gli orari in cui deve trovarsi al domicilio indicato. Il secondo è <strong>non tenere comportamenti che possano ritardare o compromettere la guarigione</strong>.</p>
<p>Tutto il resto non è vietato “per definizione”.</p>
<p>Questo significa che <strong>uscire di casa, muoversi, fare attività leggere o sport non è automaticamente illecito</strong>, se avviene fuori dalle fasce di reperibilità e se non è incompatibile con la patologia certificata.</p>
<p>Ed è esattamente su questo punto che il Tribunale di Rovigo fa chiarezza.</p><p><br></p>
<h5>Il fatto: frattura al pollice e partita di padel</h5>
<p>La lavoratrice era in malattia per una frattura al pollice della mano sinistra. Durante il periodo di convalescenza viene <strong>vista giocare a padel</strong>, fuori dalle fasce di reperibilità. L’azienda interpreta il comportamento come grave violazione disciplinare e procede con il licenziamento, ritenendo compromessa la fiducia nel rapporto di lavoro. Scelta netta, drastica, apparentemente “di buon senso”.</p>
<p>Il giudice, però, non si ferma all’impressione e fa quello che, in questi casi, è decisivo: <strong>analizza i fatti uno per uno</strong>.</p><p><br></p>
<h5>Il punto che spesso sfugge ai datori di lavoro</h5>
<p>Quando un dipendente è in malattia, l’azienda tende a ragionare in termini morali:<br>“Se puoi fare sport, puoi lavorare”. &#8211; È una semplificazione comprensibile, ma giuridicamente pericolosa. (Ahimè – aggiungo io!)</p><p><br></p>
<h5>Perché il licenziamento non regge</h5>
<p></p>
<h6>Primo</h6>
<p><strong>l’attività sportiva si svolgeva fuori dalle fasce di reperibilità</strong>, quindi nessuna violazione dell’obbligo di rendersi disponibili alla visita di controllo.</p>
<h6>Secondo</h6>
<p><strong>non c’è stata alcuna prova che lo sport abbia rallentato la guarigione</strong>. La documentazione medica non indicava peggioramenti né allungamento dei tempi di recupero.</p>
<h6>Terzo</h6>
<p><strong>le prescrizioni sanitarie non vietavano l’attività fisica in sé</strong>, ma solo il sollevamento di pesi.</p>
<p>In altre parole, non c’era un divieto medico specifico a carico della lavoratrice. Senza questi elementi, il licenziamento diventa una sanzione sproporzionata.</p><p><br></p>
<h5>Il principio da ricordare</h5>
<p>Il punto centrale è semplice, ma spesso ignorato:<strong> non è l’attività in sé a rilevare, ma il suo impatto sulla guarigione</strong>. Fare sport, lavorare occasionalmente, svolgere altre attività durante la malattia non integra automaticamente un illecito.</p>
<p>Diventa rilevante solo se:</p>
<ul>
<li>dimostra che la malattia è simulata</li>
<li>oppure compromette o ritarda il recupero psico fisico</li>
<li>oppure viola prescrizioni mediche specifiche</li>
</ul>
<p>La valutazione è sempre concreta, caso per caso. E questo vale sia per il lavoratore, sia per il datore di lavoro.</p><p><br></p>
<h5>Attenzione: non si tratta di un indulgenza verso il lavoratore</h5>
<p>Il messaggio non è: “si può fare tutto”. Se l’attività è incompatibile con la patologia, se è fisicamente gravosa o se contraddice le indicazioni sanitarie, il rischio disciplinare è reale.</p>
<p>Ma <strong>licenziare “per principio”</strong>, senza una verifica clinica e senza dimostrare un danno alla guarigione, espone l’azienda a conseguenze pesanti. In questo caso: <strong>18 mensilità di risarcimento, oltre interessi e rivalutazione</strong>.</p><p><br></p>
<h5>Cosa puoi fare, concretamente</h5>
<p>Questa sentenza ribadisce un principio chiaro: <strong>il licenziamento disciplinare richiede la prova concreta dell’incompatibilità tra condotta e guarigione</strong>. In assenza di violazione delle fasce di reperibilità, di prescrizioni mediche disattese o di effetti negativi sul decorso clinico, il recesso è giuridicamente sproporzionato. E quindi esposto a soccombenza. Per il datore di lavoro il punto non è “se indignarsi”, ma se <strong>il fatto è difendibile in giudizio</strong>. Se la risposta è incerta, il rischio non è simbolico: è economico e processuale.<br>In materia disciplinare, oggi più che mai, <strong>non vince chi reagisce d’istinto, ma chi istruisce correttamente il caso</strong>.</p>								</div>
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		<title>Licenziamento per ragioni organizzative: l’errore che costa una causa</title>
		<link>https://www.studiomilan.it/blog/licenziamento-per-ragioni-organizzative-lerrore-che-costa-una-causa/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 04:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Te lo dico a modo mio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Alla Servizi Integrati Spostatutti S.r.l., azienda ordinata più nelle intenzioni che nelle procedure, il verbo del momento era uno solo: esternalizzare. Il direttore generale, Massimo Razionaletti, lo ripeteva come un mantra: esternalizzare significava snellire, modernizzare, rendere l’organizzazione più “smart”. Peccato che, come spesso accade, la strategia fosse molto chiara nelle slide e molto meno nei [&#8230;]</p>
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									<p>Alla <strong>Servizi Integrati Spostatutti S.r.l.</strong>, azienda ordinata più nelle intenzioni che nelle procedure, il verbo del momento era uno solo: <em>esternalizzare</em>. Il direttore generale, <strong>Massimo Razionaletti</strong>, lo ripeteva come un mantra:</p><p><br><em>esternalizzare significava snellire, modernizzare, rendere l’organizzazione più “smart”. Peccato che, come spesso accade, la strategia fosse molto chiara nelle slide e molto meno nei fatti.</em></p><p><i><br></i>A farne le spese rischiava di essere <strong>Claudia Meticulini</strong>, impiegata amministrativa storica, puntuale, precisa, e soprattutto sacrificabile sulla carta del nuovo assetto organizzativo. La comunicazione arrivò lineare e apparentemente ineccepibile: <strong>licenziamento per giustificato motivo oggettivo</strong>, fondato sulla riorganizzazione e sull’esternalizzazione di alcuni servizi.</p><p><br>Claudia lesse la lettera con attenzione e notò subito un dettaglio stonato: mentre lei veniva “espulsa” per riorganizzazione, alcuni colleghi con mansioni analoghe venivano tranquillamente ricollocati all’interno.<br>Fu a quel punto che Claudia, con educazione ma fermezza, fece presente che avrebbe valutato l’impugnazione del licenziamento. Nessuna minaccia teatrale, solo una frase sobria che in azienda suonò come un allarme antincendio.</p><p><br>Il Razionaletti, che aveva letto abbastanza sentenze da sapere quando è il momento di fermarsi, fece ciò che ogni datore accorto dovrebbe fare: chiamò il consulente del lavoro.<br>Entrò in scena il <strong>dr. Giovannangelo Decubernatis</strong>, detto “<strong>il Giova</strong>”.<br>Il Giova non partì dalla riorganizzazione, né dai costi. Partì dalla domanda più scomoda: “<strong>Dove avreste potuto mettere Claudia?</strong>”<br>Silenzio.<br>Un silenzio pieno di “forse”, “in teoria”, “ma ormai…”.</p><p><br>Il Giova allora ricostruì il perimetro giuridico con la calma di chi sa che il problema vero non è il licenziamento in sé, ma <strong>la prova che lo sorregge</strong>.<br>Ricordò che il licenziamento per <strong>giustificato motivo oggettivo</strong> non vive di sole parole chiave come “riorganizzazione” o “esternalizzazione”.&nbsp;</p><p>Vive di <strong>prova rigorosa</strong>, e quella prova ha due pilastri:</p>
<ol>
<li>l’effettività delle ragioni organizzative</li>
<li>l’<strong>impossibilità di ricollocare il lavoratore</strong>, anche in mansioni diverse ma compatibili</li>
</ol>
<p>Il cuore della questione era il secondo punto: il famigerato <strong>obbligo di repechage</strong>.<br>Per rendere chiarissimo il concetto, il Giova citò un caso freschissimo e “pericolosamente simile”: <strong>ordinanza della Corte di Cassazione n. 8646 del 7 aprile 2026</strong>.<br>In quel caso, spiegò, la Corte aveva dichiarato <strong>illegittimo il licenziamento</strong> perché l’azienda:</p>
<ul>
<li>non aveva dimostrato che il servizio fosse realmente ed effettivamente esternalizzato</li>
<li>non aveva provato l’impossibilità di ricollocare la lavoratrice, mentre altri colleghi erano stati riutilizzati</li>
<li>aveva addirittura effettuato <strong>otto nuove assunzioni</strong> dopo il recesso, senza dimostrare l’incompatibilità del profilo espulso con le nuove posizioni</li>
</ul>
<p>Il risultato era stato devastante per il datore: <strong>recesso illegittimo</strong>, perché il repechage non è una clausola di stile, ma un presupposto essenziale del licenziamento.<br>Il Giova fu chiarissimo:<br>“Se licenzi per GMO, devi dimostrare non solo perché togli un posto, ma perché <strong>non puoi usare quella persona altrove</strong>. Se assumi dopo, la domanda del giudice è automatica: <em>perché non lei</em>?”</p><p><br>Nel caso della Servizi Integrati Spostatutti, il rischio era identico. La riorganizzazione c’era “a grandi linee”, ma mancavano:</p>
<ul>
<li>una mappatura delle posizioni disponibili</li>
<li>una verifica documentata delle mansioni compatibili</li>
<li>una spiegazione plausibile del perché Claudia non fosse ricollocabile, mentre altri sì</li>
<li>una giustificazione delle nuove assunzioni successive</li>
</ul>
<p>Il Giova fermò tutto prima che fosse troppo tardi. Fece riscrivere l’analisi organizzativa, ricostruì l’organigramma reale, verificò mansioni presenti e future, impose una regola semplice ma salvifica: <strong>prima si prova il repechage, poi — eventualmente — si licenzia</strong>.</p><p><br>Alla fine, l’azienda scoprì una verità scomoda ma utile: non era vero che Claudia non fosse ricollocabile. Era solo più comodo non pensarci.<br>Il licenziamento venne sospeso, l’assetto rivisto, e Claudia rientrò in una diversa funzione, senza strappi e senza tribunali.</p><p><br></p>
<h5>La consulenza finale del “Giova”</h5>
<p>Con il suo stile ormai noto, il Giova lasciò alla direzione un promemoria che nessuno osò ignorare:<br>“Nel GMO, il repechage non è un optional né una formula magica. È un fatto da dimostrare, con nomi, ruoli e date.<br>Chi licenzia senza provare di aver cercato davvero una collocazione alternativa, non sta riorganizzando: sta solo <strong>anticipando una soccombenza</strong>.<br>Ricordatevelo: se potete assumere dopo, dovevate cercare <strong>prima</strong>.”</p>								</div>
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		<title>Trasferte comunali e rimborsi spese: cosa cambia dopo la Circolare AE 15/E</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 04:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapporto di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quando si parla di trasferte e rimborsi spese, il rischio di errore per le aziende non sta tanto nelle grandi cifre, quanto nei dettagli operativi. Parcheggi, chilometri percorsi all’interno del Comune, modalità di pagamento: sono proprio questi aspetti, apparentemente minuti, a creare problemi in sede di verifica fiscale o contributiva. Con la Circolare n. 15/E [&#8230;]</p>
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									<p>Quando si parla di trasferte e rimborsi spese, il rischio di errore per le aziende non sta tanto nelle grandi cifre, quanto nei dettagli operativi. Parcheggi, chilometri percorsi all’interno del Comune, modalità di pagamento: sono proprio questi aspetti, apparentemente minuti, a creare problemi in sede di verifica fiscale o contributiva.</p><p><br>Con la Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza su diversi punti legati alla riforma fiscale, offrendo indicazioni concrete su come trattare le spese di viaggio, anche quando la trasferta avviene <strong>nel territorio comunale</strong>. Tra i passaggi più rilevanti, spicca il nuovo orientamento sulle <strong>spese di parcheggio</strong>, che segna un netto cambio di rotta rispetto al passato.</p><p><br>Per capire la portata delle novità è necessario partire dalla situazione precedente.<br>Fino al 2024, le indennità e i rimborsi riconosciuti al dipendente per trasferte svolte all’interno del Comune della sede di lavoro concorrevano, di regola, a formare il reddito di lavoro dipendente. Facevano eccezione solo i rimborsi delle spese di trasporto documentate con titoli rilasciati dal vettore, come biglietti di autobus, treni o metropolitane. In questo quadro, l’utilizzo dell’auto propria per spostamenti intra-comunali era fiscalmente penalizzato: il rimborso chilometrico risultava imponibile, anche se calcolato secondo le tabelle ACI.</p><p><br>Il Decreto legislativo n. 192 del 2024 ha però modificato l’articolo 51 del TUIR, introducendo una formulazione più ampia e coerente con la realtà operativa delle imprese. Oggi la norma esclude dalla tassazione non solo i rimborsi di trasporto, ma anche quelli relativi alle <strong>spese di viaggio</strong>, a condizione che siano adeguatamente comprovati e documentati.</p><p><br>La conseguenza pratica, confermata dalla Circolare 15/E, è rilevante: <strong>anche le trasferte svolte all’interno del Comune possono prevedere il rimborso dell’indennità chilometrica per l’uso dell’auto privata senza effetti fiscali in capo al lavoratore</strong>, purché il rimborso sia calcolato su base ACI e sorretto da documentazione idonea. Nulla di rivoluzionario sul piano operativo: si tratta, in sostanza, della stessa logica già utilizzata per le trasferte extra-comunali, applicata ora anche agli spostamenti “sotto casa”.<br>Ma il vero punto di svolta arriva sul fronte delle spese di parcheggio.</p><p><br>Per anni l’Agenzia delle Entrate ha escluso i parcheggi dalla categoria delle spese di viaggio, trattandoli come spese accessorie rimborsabili solo entro i limiti giornalieri previsti per il rimborso analitico. Con la Circolare 15/E, questa impostazione viene superata in modo esplicito. L’Agenzia afferma infatti che le spese di parcheggio rientrano ora a pieno titolo tra <strong>le spese di viaggio</strong>, purché siano documentate con giustificativi in grado di identificare in modo certo e univoco il veicolo e la sosta.</p><p><br>Questo chiarimento produce due effetti immediati. Il primo riguarda la documentazione: il semplice scontrino non basta più se non consente di collegare la spesa a uno specifico veicolo. In pratica, serve un documento che renda riconoscibile la targa o comunque il mezzo utilizzato. Il secondo effetto è ancora più operativo: se il parcheggio è una spesa di viaggio, allora per essere rimborsato in modo esente <strong>deve essere pagato con strumenti tracciabili</strong>, come richiesto dalla legge di bilancio 2025.<br>Tradotto in termini semplici: niente contanti. Parcheggi pagati con carta, bancomat, Telepass o app diventano la regola se si vuole evitare contestazioni.</p><p><br></p>
<h5>Consulenza Take Away per il datore di lavoro</h5>
<p>Le trasferte intra-comunali non sono più una zona grigia, ma richiedono procedure chiare. Se l’azienda rimborsa chilometri e parcheggi, deve farlo con documentazione coerente e pagamenti tracciabili. Aggiornare le policy interne ora significa evitare rilievi dopo. Su questi temi, oggi, <strong>la forma conta quanto la sostanza</strong>.</p>								</div>
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		<title>Congedo straordinario e abuso: quando scatta il licenziamento</title>
		<link>https://www.studiomilan.it/blog/congedo-straordinario-e-abuso-quando-scatta-il-licenziamento/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 06:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Te lo dico a modo mio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Alla Vetreria Sorniona S.r.l. i turni si incastravano come i vetri temperati: se sposti un tassello, scricchiola tutto. Il titolare, Ettore Bilancieri, era un uomo pratico: non amava i conflitti, ma amava ancora meno le assenze che non tornano. &#160; Quando Gabriele Scivoloni, impiegato di magazzino con il dono naturale di “scivolare” fuori dai problemi, [&#8230;]</p>
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									<p>Alla <strong>Vetreria Sorniona S.r.l.</strong> i turni si incastravano come i vetri temperati: se sposti un tassello, scricchiola tutto. Il titolare, <strong>Ettore Bilancieri</strong>, era un uomo pratico: non amava i conflitti, ma amava ancora meno le assenze che non tornano.</p><p><br></p>
<p>Quando <strong>Gabriele Scivoloni</strong>, impiegato di magazzino con il dono naturale di “scivolare” fuori dai problemi, chiese il <strong>congedo straordinario di un anno</strong> per assistere la madre in condizioni di disabilità grave, Ettore fece ciò che un datore serio fa: autorizzò, riorganizzò, coprì i turni, ingoiò il sacrificio organizzativo. Non per bontà, ma perché quella tutela esiste e va rispettata.<br>Il punto è che, col passare delle settimane, iniziò a circolare in azienda una strana nebbia fatta di dettagli: Gabriele che “passava” in magazzino da un’altra parte, Gabriele che “si vedeva” spesso lontano dal domicilio della madre, Gabriele che “aveva” sempre qualcosa da fare che non somigliava neanche lontanamente a un’assistenza continuativa. Nulla di certo, ma tutto troppo ripetuto per essere solo coincidenza.</p><p><br></p>
<p>Ettore, che era un Bilancieri di cognome e di vocazione, tentò la via più comune e più pericolosa: farsi guidare dall’istinto. L’istinto gli suggeriva una soluzione secca: contestazione, licenziamento disciplinare, chiusura rapida. Ma l’istinto, in diritto del lavoro, è un pessimo consulente: arriva sempre prima delle prove e quasi sempre dopo i danni.</p>
<p>Fu allora che Ettore chiamò<strong> il “Giova”</strong>. (Giovannangelo Decubernatis – Consulente del Lavoro)</p>
<p>Il Giova non chiese “cosa vuoi fare”, ma “cosa puoi dimostrare”. Pretese una ricostruzione oggettiva: periodi di congedo fruiti, residenze, convivenza, elementi verificabili. E soprattutto mise subito a fuoco il rischio più grande: non tanto la severità della sanzione, quanto l’eventualità di <strong>costruire un provvedimento disciplinare tecnicamente fragile</strong>, capace di trasformare una condotta grave in un boomerang processuale.</p><p><br></p>
<p>A quel punto il Giova tirò fuori la bussola: <strong>art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001</strong>, il congedo straordinario retribuito finalizzato all’assistenza del familiare con disabilità grave. (Il congedo è tracciato e gestito nell’alveo delle prestazioni INPS, con procedure e controlli connessi alla tutela assistenziale). Poi, con quell’aria da medico che prima spiega la diagnosi e poi ti dice cosa devi smettere di mangiare, mise sul tavolo il principio di fondo: l’assenza deve essere <strong>funzionale</strong> a un’assistenza <strong>effettiva</strong>, non occasionale; il lavoratore può avere spazi per la vita quotidiana, ma deve restare garantito un supporto assistenziale coerente con la finalità del beneficio. In giurisprudenza è un terreno su cui la Cassazione è tradizionalmente rigorosa, parlando di abuso quando manca il nesso tra assenza e cura e richiamando doveri di correttezza e buona fede.</p>
<p>E qui arrivò la parte che Ettore doveva sentire “prima di premere invio”.</p><p><br></p>
<p>Il Giova raccontò un caso “molto simile” a quello che Ettore stava rischiando di vivere, richiamando l’orientamento confermato da una recente ordinanza della Cassazione (quella che avevi allegato): quando l’assenza in congedo straordinario <strong>non ha alcun nesso causale</strong> con l’assistenza e la condotta mostra un uso del diritto per finalità estranee, il licenziamento disciplinare può essere <strong>sostanzialmente giustificato</strong>; e il disvalore della condotta non ricade solo sul datore (che subisce il sacrificio organizzativo), ma anche sul sistema che indennizza quell’assenza. In più, nel caso esaminato, era emerso un elemento devastante: <strong>assenza del requisito della convivenza</strong> con la madre disabile, requisito essenziale per la fruizione del beneficio secondo la ricostruzione del provvedimento. (Qui il Giova fu netto: senza convivenza, il castello può crollare già all’ingresso.)<br>Ma proprio mentre Ettore iniziava a vedere la soluzione “licenziamento subito” come inevitabile, il Giova cambiò passo e gli mostrò il secondo rischio, quello che fa perdere cause già vinte nel merito:<strong> il vizio procedurale</strong>.</p><p><br></p>
<p>Gli spiegò che si può avere una condotta gravissima e un provvedimento disciplinare che non regge per come è stato gestito: contestazione tardiva, istruttoria approssimativa, tempi sbagliati, perimetro accusatorio incoerente. È la classica scena: “hai ragione, ma l’hai scritta male e troppo tardi”. E quando succede, l’azienda può ritrovarsi a pagare <strong>tutele indennitarie</strong> anche se l’abuso viene accertato come reale (esattamente il tipo di esito che il Giova voleva evitare a Ettore).<br>Così impostò un piano d’azione in tre mosse, senza teatralità ma con un pragmatismo quasi consolatorio.</p><p><br></p>
<p>Primo: <strong>verifiche pulite</strong>. Niente fai-da-te e niente “voci di corridoio”. Se ci sono elementi oggettivi, si raccolgono in modo lecito e proporzionato, rispettando privacy e limiti dei controlli. La strategia deve produrre un fascicolo sobrio: date, luoghi, incoerenze, residenza/convivenza, riscontri. <strong>Valuta il supporto di un investigatore privato autorizzato</strong>, definendo perimetro, finalità e modalità di raccolta nel rispetto della normativa e delle indicazioni del consulente.</p>
<p>Secondo: <strong>tempistiche disciplinari corrette</strong>. La contestazione deve partire quando l’azienda ha un quadro sufficientemente definito, senza attendere mesi che poi si trasformano in un alibi procedurale per il lavoratore. Il Giova, qui, non predicò morale: predicò sopravvivenza.</p>
<p>Terzo:<strong> proporzionalità e narrazione giuridica</strong>. Se l’abuso è totale (nessun nesso con l’assistenza), il licenziamento disciplinare può essere coerente; se invece l’assistenza c’è ma è discontinua o male organizzata, la questione cambia e la risposta deve essere calibrata. In ogni caso, la contestazione va scritta come una cosa seria: fatti, funzione del congedo, violazione di buona fede, danno organizzativo e riflessi sul sistema indennitario.<br>Quando Ettore vide quel piano, capì una cosa semplice: non era il congedo a metterlo nei guai. Era l’idea di gestirlo “a sensazione”.</p><p><br></p>
<h5>La consulenza finale del “Giova” (professionale ma simpatica)</h5>
<p>“Il congedo straordinario non è un ‘periodo a tema assistenza’: è assistenza, punto. Se manca il nesso tra assenza e cura, la Cassazione è severa e il licenziamento può stare in piedi. Ma attenzione: potete perdere per un dettaglio che dettaglio non è — <strong>la procedura</strong>. Quindi: prove pulite, contestazione tempestiva, e un principio sempre in mente: il beneficio regge solo se l’assistenza è reale e coerente. E ora, Ettore, facciamo una cosa da veri manager: prima mettiamo in ordine il fascicolo, poi prendiamo decisioni. Non il contrario.”</p>								</div>
				</div>
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		<title>Assunzioni agevolate e SIISL: il nuovo passaggio che diventerà decisivo per ottenere gli incentivi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 04:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapporto di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[assunzioni]]></category>
		<category><![CDATA[assunzioni agevolate]]></category>
		<category><![CDATA[SIILS]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Chi utilizza agevolazioni contributive per assumere personale sa che gli incentivi non sono mai automatici. Non basta firmare un contratto: per ottenere (e mantenere) uno sgravio servono precise condizioni di legge, tutte da rispettare insieme.   Dal 1° aprile 2026, il quadro delle assunzioni agevolate si arricchisce di un nuovo adempimento destinato a incidere concretamente [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6419" class="elementor elementor-6419" data-elementor-post-type="post">
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									<p><em>Chi utilizza agevolazioni contributive per assumere personale sa che gli incentivi non sono mai automatici. Non basta firmare un contratto: per ottenere (e mantenere) uno sgravio servono precise condizioni di legge, tutte da rispettare insieme.</em></p><p><em><br></em></p>
<p>Dal 1° aprile 2026, il quadro delle assunzioni agevolate si arricchisce di un nuovo adempimento destinato a incidere concretamente sulle decisioni delle imprese: la pubblicazione preventiva dell’offerta di lavoro sul SIISL.<br>La novità è introdotta dall&#8217;art. 14 del D.L. n. 159/2025 (c.d. decreto Salute e Sicurezza) e riguarda tutti i datori di lavoro privati che intendono accedere a qualsiasi forma di incentivo o esonero contributivo per le nuove assunzioni.<br>Oggi siamo ancora in una fase di transizione, perché mancano i decreti attuativi. Ma il principio è già scritto nella norma ed è bene comprenderlo fin da ora, perché quando il sistema entrerà a regime questo passaggio diventerà essenziale per ottenere l’agevolazione.</p><p><br></p>
<h5>Cos’è il SIISL</h5>
<p>SIISL è l’acronimo di Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa.<br>Si tratta di una piattaforma digitale pubblica, realizzata dall’INPS per conto del Ministero del Lavoro, con una finalità ben precisa: <strong>collegare le politiche attive del lavoro ai percorsi occupazionali reali</strong>.<br>In origine, il SIISL è stato utilizzato soprattutto per:</p>
<ul>
<li>persone beneficiarie di misure di sostegno al reddito</li>
<li>percorsi di reinserimento lavorativo</li>
<li>incrocio tra profili professionali e offerte disponibili</li>
</ul>
<p>Con la riforma introdotta dal D.L. n. 159/2025, però, il SIISL cambia passo: entra direttamente nel processo di assunzione delle imprese che utilizzano incentivi contributivi.</p><p><br></p>
<h5>Perché il SIISL viene esteso alle assunzioni agevolate</h5>
<p>La logica del legislatore è chiara e merita di essere spiegata.<br>Negli ultimi anni, lo Stato ha investito molte risorse pubbliche per sostenere l’occupazione attraverso:</p>
<ul>
<li>esoneri contributivi</li>
<li>incentivi mirati</li>
<li>misure di sostegno all’assunzione</li>
</ul>
<p>Con l’estensione del SIISL, l’obiettivo diventa quello di:</p>
<ul>
<li>rendere visibile e tracciabile l’offerta di lavoro prima dell’assunzione</li>
<li>evitare che l’incentivo venga utilizzato solo come leva economica</li>
<li>rafforzare la trasparenza del mercato del lavoro</li>
</ul>
<p><strong>In sintesi</strong>: se un’assunzione è finanziata con denaro pubblico, il posto di lavoro deve essere reso pubblico e verificabile.</p><p><br></p>
<h5>Il principio chiave</h5>
<p>la pubblicazione dell’offerta di lavoro sul SIISL, una volta entrata a regime, sarà una <strong>condizione necessaria per il riconoscimento dell’agevolazione contributiva</strong>.<br>Condizione necessaria significa:</p>
<ul>
<li>se manca, l’incentivo non spetta</li>
<li>non potrà essere “sistemata dopo”</li>
<li>non sarà un adempimento facoltativo</li>
</ul>
<p>Esattamente come accade oggi con altri requisiti già noti alle imprese.</p><p><br></p>
<h5>Gli incentivi oggi: un sistema di condizioni cumulative</h5>
<p>Anche prima del SIISL, le assunzioni agevolate non erano mai automatiche. L’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 prevede infatti una serie di condizioni generali, che devono essere rispettate tutte insieme.<br>La tabella seguente aiuta a visualizzare il sistema nel suo complesso.</p>
<p>Requisiti per accedere alle agevolazioni contributive</p>

<table id="tablepress-7" class="tablepress tablepress-id-7">
<thead>
<tr class="row-1">
	<th class="column-1">AMBITO DI CONTROLLO</th><th class="column-2">REQUISITO</th>
</tr>
</thead>
<tbody class="row-striping row-hover">
<tr class="row-2">
	<td class="column-1">Organizzazione del lavoro</td><td class="column-2">Nessun obbligo di assunzione preesistente</td>
</tr>
<tr class="row-3">
	<td class="column-1">Rapporti precedenti</td><td class="column-2">Rispetto del diritto di precedenza</td>
</tr>
<tr class="row-4">
	<td class="column-1">Situazione aziendale</td><td class="column-2">Assenza di sospensioni per crisi o riorganizzazione</td>
</tr>
<tr class="row-5">
	<td class="column-1">Politiche occupazionali</td><td class="column-2">Nessun licenziamento nei 6 mesi precedenti per mansioni analoghe</td>
</tr>
<tr class="row-6">
	<td class="column-1">Contrattazione collettiva</td><td class="column-2">Applicazione del CCNL corretto</td>
</tr>
<tr class="row-7">
	<td class="column-1">Legalità</td><td class="column-2">Assenza di violazioni gravi in materia di lavoro e sicurezza</td>
</tr>
<tr class="row-8">
	<td class="column-1">Contributi</td><td class="column-2">DURC regolare</td>
</tr>
<tr class="row-9">
	<td class="column-1">Aiuti di Stato</td><td class="column-2">Rispetto del regime “de minimis”</td>
</tr>
<tr class="row-10">
	<td class="column-1">Occupazione</td><td class="column-2">Incremento occupazionale, se richiesto</td>
</tr>
<tr class="row-11">
	<td class="column-1"><strong>Dal 2026</strong></td><td class="column-2"><strong>Pubblicazione dell’offerta sul SIISL</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- #tablepress-7 from cache -->
<p><strong>Il SIISL non sostituisce nessuno di questi requisiti. Si aggiunge come ulteriore passaggio preliminare, con lo stesso peso giuridico.</strong></p>
<p>Cosa cambia concretamente una volta emanati i decreti attuativi<br>Quando i decreti definiranno le modalità operative, il percorso tipico dell’assunzione agevolata sarà il seguente:</p>
<p>Schema operativo dell’assunzione agevolata “a regime”</p>
<p>
<table id="tablepress-8" class="tablepress tablepress-id-8">
<thead>
<tr class="row-1">
	<th class="column-1">FASE</th><th class="column-2">COSA FA L’AZIENDA</th>
</tr>
</thead>
<tbody class="row-striping row-hover">
<tr class="row-2">
	<td class="column-1">1</td><td class="column-2">Verifica tutti i requisiti di legge</td>
</tr>
<tr class="row-3">
	<td class="column-1">2</td><td class="column-2">Pubblica l’offerta di lavoro sul SIISL</td>
</tr>
<tr class="row-4">
	<td class="column-1">3</td><td class="column-2">Procede all’assunzione</td>
</tr>
<tr class="row-5">
	<td class="column-1">4</td><td class="column-2">Effettua le comunicazioni obbligatorie</td>
</tr>
<tr class="row-6">
	<td class="column-1">5</td><td class="column-2">Richiede e utilizza l’agevolazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- #tablepress-8 from cache --><br>L’assenza della fase 2 renderà non agevolabile l’assunzione, pur restando valido il contratto di lavoro.</p><p><br></p>
<h5>E se la pubblicazione sul SIISL manca?</h5>
<p>È un punto cruciale da chiarire, perché spesso genera fraintendimenti.</p>

<table id="tablepress-10" class="tablepress tablepress-id-10">
<thead>
<tr class="row-1">
	<th class="column-1">COSA MANCA</th><th class="column-2">COSA SUCCEDE</th>
</tr>
</thead>
<tbody class="row-striping row-hover">
<tr class="row-2">
	<td class="column-1">Offerta non pubblicata</td><td class="column-2">Incentivo non riconosciuto</td>
</tr>
<tr class="row-3">
	<td class="column-1">Incentivo già fruito</td><td class="column-2">Recupero da parte dell’INPS</td>
</tr>
<tr class="row-4">
	<td class="column-1">Rapporto di lavoro</td><td class="column-2">Rimane valido</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- #tablepress-10 from cache -->
<p>Il meccanismo è lo stesso già noto:</p>
<ul>
<li>il lavoratore resta regolarmente assunto</li>
<li>l’azienda perde il beneficio economico</li>
</ul>
<p>Proprio come accade oggi in caso di DURC irregolare.</p>
<p>Un nuovo adempimento burocratico, ma essenziale. Per le imprese questo significa un cambio di approccio: l’assunzione agevolata va programmata, non improvvisata.</p>
<p><strong>NO PANIC!!</strong>: obbligo previsto, ma ancora non bloccante</p>
<p>Ad oggi, in attesa dei decreti attuativi:</p>
<ul>
<li>la pubblicazione sul SIISL non è ancora condizione essenziale</li>
<li>le agevolazioni continuano a seguire le regole tradizionali</li>
</ul>
<p>Ma il quadro normativo è già definito e la direzione è chiara.</p>
<p><a href="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/04/SILLS_3.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-6431 size-full" src="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/04/SILLS_3.jpg" alt="" width="1683" height="1190" srcset="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/04/SILLS_3.jpg 1683w, https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/04/SILLS_3-300x212.jpg 300w, https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/04/SILLS_3-1024x724.jpg 1024w, https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/04/SILLS_3-768x543.jpg 768w, https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/04/SILLS_3-1536x1086.jpg 1536w, https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/04/SILLS_3-1320x933.jpg 1320w" sizes="(max-width: 1683px) 100vw, 1683px" /></a></p>
<p></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
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		</section>
				</div>
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			</item>
		<item>
		<title>La raccomandata che non arriva: quando i precedenti disciplinari non valgono nulla</title>
		<link>https://www.studiomilan.it/blog/la-raccomandata-che-non-arriva-quando-i-precedenti-disciplinari-non-valgono-nulla/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 07:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Te lo dico a modo mio]]></category>
		<category><![CDATA[contestazione]]></category>
		<category><![CDATA[contestazione disciplinare]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Alla Bulloneria Tirapiano S.r.l. il tempo si misura in consegne e in arrivi camion, non in calendari. Il titolare, Gualtiero Pignolazzi, aveva imparato a sue spese che i ritardi costano più delle lamentele: costano clienti!! Il problema, quella settimana, aveva un nome semplice e un’abitudine complicata: Nello Scansafatici, magazziniere esperto, rapido quando voleva, evanescente quando [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alla <strong>Bulloneria Tirapiano S.r.l.</strong> il tempo si misura in consegne e in arrivi camion, non in calendari. Il titolare, <strong>Gualtiero Pignolazzi</strong>, aveva imparato a sue spese che i ritardi costano più delle lamentele: costano clienti!!</p>
<p>Il problema, quella settimana, aveva un nome semplice e un’abitudine complicata: <strong>Nello Scansafatici</strong>, magazziniere esperto, rapido quando voleva, evanescente quando non voleva. Dopo l’ennesima anomalia di turno (assenza “creativa”, timbratura “fantasiosa”, spiegazione “mitologica”), Gualtiero decise che era ora di mettere ordine. Non era il primo episodio: l’azienda sosteneva di avere già due contestazioni alle spalle; quindi, — nella testa del titolare — la strada era tracciata: recidiva, sanzione più pesante, e fine della telenovela.</p>
<p>Solo che, come spesso accade, la realtà non aveva letto la sceneggiatura.</p>
<p>Le due precedenti contestazioni erano state spedite a mezzo raccomandata. Spedite, sì. Ma <strong>non consegnate</strong>. Una era tornata indietro con la classica etichetta “destinatario irreperibile”; l’altra rimbalzava in un limbo postale senza un esito utile in mano all’azienda. In ufficio amministrazione, però, la spedizione era stata archiviata come “fatto compiuto”: raccomandata inviata uguale contestazione valida. Un sillogismo comodo, ma pericoloso.</p>
<p>Nel frattempo, Nello, informato in modo ufficioso che “stavolta si fa sul serio”, iniziò a far filtrare una frase che nei corridoi produce sempre effetti speciali: “<strong>Se mi licenziano, vado dall’avvocato</strong>”. Non era un annuncio, era una pressione. E funzionò: Gualtiero, che non amava le sorprese giudiziarie, chiamò il consulente del lavoro.<br />
Entrò così in scena il <strong>Giova</strong>. Non con la toga, ma con la stessa capacità di leggere i documenti come se fossero raggi X. In pochi minuti chiese una cosa che nessuno aveva chiesto davvero: “<strong>Mi fate vedere la prova di ricezione?</strong>”</p>
<p>Silenzio aziendale. Quello che di solito precede la consapevolezza.</p>
<p>Il Giova ricostruì il punto con calma chirurgica. In materia disciplinare, la validità del procedimento non si fonda sull’intenzione di contestare né sulla mera spedizione: si fonda sulla prova che <strong>la contestazione sia giunta a conoscenza del lavoratore</strong>. Non per formalismo, ma perché senza conoscenza non c’è difesa, e senza difesa il procedimento perde equilibrio (oltre che legittimità).</p>
<p>Qui entra in gioco l’<strong>art. 1335 c.c.</strong>, la norma che regola la presunzione di conoscenza: una dichiarazione si presume conosciuta quando <strong>giunge all’indirizzo del destinatario</strong>. Il dettaglio è tutto: non “quando parte”, ma quando <strong>arriva</strong>. E se la raccomandata <strong>torna al mittente</strong>, quella presunzione <strong>non scatta</strong>. Fine della magia.</p>
<p><em><strong>Il Giova, per rendere l’idea a un imprenditore che ragiona in spedizioni e consegne, usò la metafora più aziendale possibile: una fattura inviata e mai recapitata non è “pagata” solo perché è stata stampata.</strong></em><br />
Poi “sciolinò” il caso simile, quello che avrebbe dovuto campeggiare sulla bacheca HR di mezza Italia: <strong>Corte d’Appello di Brescia</strong>, <strong>sentenza n. 237/2025</strong>. La Corte ribadisce che, in assenza della prova del perfezionamento della consegna — <strong>avviso di ricevimento</strong>, oppure <strong>attestazione di compiuta giacenza</strong> nei casi previsti — la contestazione non può dirsi validamente comunicata. E se non è validamente comunicata, <strong>non può valere come precedente</strong>.</p>
<p>Il corollario è la parte che fa davvero tremare le aziende: se i precedenti non valgono, <strong>la recidiva non esiste</strong>. E se la recidiva non esiste, costruire una sanzione più grave (fino al licenziamento) diventa un castello su sabbia: <strong>rischio di sproporzione</strong>, rischio di illegittimità, rischio di contenzioso costoso e, spesso, evitabile.</p>
<p>L’ultimo chiodo lo piantò dove fa più effetto: <strong>l’onere della prova grava sul datore di lavoro</strong>. È l’azienda che deve dimostrare l’avvenuto recapito; il lavoratore non deve “provare di non aver ricevuto”, perché il sistema funziona al contrario: chi contesta deve garantire che la contestazione sia conoscibile.</p>
<p>A quel punto, la domanda non era più “possiamo licenziare Nello?”, ma “<strong>possiamo davvero usare i precedenti?</strong>”. E la risposta, senza prova di ricezione, era un no robusto.<br />
Il Giova non si limitò a fermare il rischio: lo convertì in procedura. Fece predisporre un protocollo pratico e difensivo: invio contestazioni con tracciabilità completa, conservazione ordinata di A/R e giacenze, verifica immediata di esiti di consegna, doppio canale quando opportuno (ad esempio PEC ove possibile), e soprattutto una regola interna semplice: “<strong>spedito non vuol dire comunicato</strong>”.<br />
Quanto a Nello, l’azienda ripartì dal fatto attuale, contestando correttamente e dando i termini di difesa secondo regole di base (Statuto dei Lavoratori, art. 7): non scorciatoie, ma un percorso sostenibile.</p>
<h5>La consulenza finale del “Giova” (professionale ma simpatica)</h5>
<p>“La disciplina non è un film d’azione: non vince chi corre più veloce, vince chi documenta meglio.<br />
Se non hai la prova di consegna, <strong>quel precedente è un fantasma</strong>: non puoi usarlo per la recidiva, e se lo fai rischi che la sanzione ‘salti’ per sproporzione.</p>
<p>Morale: contestazione tracciata, ricevuta conservata, giacenza verificata. In azienda, le raccomandate non devono ‘partire’: devono <strong>arrivare</strong>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Requisiti pensionistici e licenziamento: le regole che il datore deve conoscere</title>
		<link>https://www.studiomilan.it/blog/requisiti-pensionistici-e-licenziamento-le-regole-che-il-datore-deve-conoscere/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 05:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapporto di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[pensione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiomilan.it/?p=6408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando un lavoratore raggiunge i requisiti per la pensione, molti datori di lavoro si pongono spontaneamente la stessa domanda: posso chiudere il rapporto senza particolari vincoli? La questione, in realtà, è meno automatica di quanto si pensi e, se gestita con leggerezza, può trasformarsi in un problema serio. Il primo equivoco da chiarire è che [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6408" class="elementor elementor-6408" data-elementor-post-type="post">
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									<p>Quando un lavoratore raggiunge i requisiti per la pensione, molti datori di lavoro si pongono spontaneamente la stessa domanda: posso chiudere il rapporto senza particolari vincoli?<br>La questione, in realtà, è meno automatica di quanto si pensi e, se gestita con leggerezza, può trasformarsi in un problema serio.</p><p><br>Il primo equivoco da chiarire è che <strong>la maturazione dei requisiti pensionistici non fa cessare da sola il rapporto di lavoro</strong>. Il sistema italiano consente al lavoratore di continuare a prestare attività anche oltre l’età pensionabile. La pensione, quindi, non è uno “stop obbligato” e non produce effetti risolutivi automatici sul contratto.<br>Detto questo, è vero che la legge riconosce al datore una <strong>maggiore libertà di recesso</strong> nei confronti del lavoratore che ha già i requisiti per la pensione di vecchiaia. In questi casi, rispettando il preavviso, l’azienda può recedere senza dover dimostrare una giusta causa o un giustificato motivo. È il cosiddetto recesso ad <em>nutum</em>, previsto dalla legge n. 108 del 1990.</p><p><br>Ma attenzione: questa libertà non funziona sempre e comunque. Occorre infatti coordinare la norma con le regole introdotte dalla riforma Fornero, che ha fissato un elemento chiave spesso sottovalutato: il <strong>limite massimo di flessibilità</strong>, oggi pari a 70 anni di età.<br>In pratica, il lavoratore matura la pensione di vecchiaia, in via generale, a 67 anni, ma può continuare a lavorare fino a 70. E fino a quel limite, se il rapporto prosegue, <strong>continuano ad applicarsi anche le tutele contro il licenziamento illegittimo</strong>. Il che significa che il semplice fatto di essere “pensionabile” non rende automaticamente libero il recesso.<br>A questo punto entra in gioco un altro aspetto decisivo per le aziende: <strong>la volontà delle parti di proseguire o meno il rapporto</strong>. La giurisprudenza è ormai chiara nel dire che il lavoratore non ha un diritto unilaterale a restare in servizio fino a 70 anni. La prosecuzione oltre l’età pensionabile deve essere il frutto di un accordo tra datore e dipendente.</p><p><br>Questo accordo, però, non deve necessariamente essere scritto. Ed è proprio qui che nascono i problemi più frequenti.<br>La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23603 del 20 agosto 2025, ha ribadito che <strong>anche una prosecuzione di fatto del rapporto può essere giuridicamente rilevante</strong>. Se dopo i 67 anni il lavoratore continua a presentarsi in azienda, svolge le stesse mansioni, percepisce la medesima retribuzione e mantiene ruoli e responsabilità, il rapporto si considera proseguito a tutti gli effetti.<br>In queste situazioni, l’azienda non può poi sostenere che si trattasse di una semplice “tolleranza” o di una presenza marginale, se non riesce a dimostrarlo in modo concreto. L’onere della prova, infatti, è a carico del datore di lavoro.</p><p><br>La conseguenza è rilevante: <strong>una prosecuzione anche tacita del rapporto fa scattare di nuovo le tutele contro il licenziamento</strong>, fino al compimento del settantesimo anno. Un recesso tardivo o gestito male può quindi essere considerato illegittimo, con tutte le ricadute economiche del caso.<br>In sintesi, il messaggio che arriva dalla giurisprudenza è semplice ma netto: l’azienda non è obbligata a trattenere il lavoratore oltre l’età pensionabile, ma se lascia che il rapporto continui senza una scelta chiara, <strong>se ne assume i rischi</strong>.</p><p><br></p>
<h5>Consulenza Take Away per il datore di lavoro</h5>
<p>Quando un dipendente si avvicina o raggiunge i requisiti pensionistici, non è il momento di “vedere come va”. Occorre decidere per tempo se interrompere il rapporto o proseguirlo e, soprattutto, formalizzare quella decisione. Lasciare che il lavoratore continui a operare senza una posizione chiara espone l’azienda a contenziosi evitabili. In questi casi, la prevenzione vale molto più di una causa vinta a metà.</p>								</div>
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		<p>L'articolo <a href="https://www.studiomilan.it/blog/requisiti-pensionistici-e-licenziamento-le-regole-che-il-datore-deve-conoscere/">Requisiti pensionistici e licenziamento: le regole che il datore deve conoscere</a> proviene da <a href="https://www.studiomilan.it">Studio Milan</a>.</p>
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