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	<title>Studio Milan</title>
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	<description>Consulenti del Lavoro Rovigo</description>
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	<title>Studio Milan</title>
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		<title>Part-time e whatsapp: quando le chat provano l’orario di lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 04:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapporto di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Hai assunto un lavoratore part-time. Il contratto indica 20 o 24 ore settimanali e stabilisce quando dovrebbe lavorare. Tutto a posto? Non sempre. Se nella realtà quella persona lavora abitualmente di più, riceve turni incompatibili con l’orario concordato o viene chiamata con continuità oltre il part-time, il contratto rischia di raccontare solo una parte della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomilan.it/blog/part-time-e-whatsapp-quando-le-chat-provano-lorario-di-lavoro/">Part-time e whatsapp: quando le chat provano l’orario di lavoro</a> proviene da <a href="https://www.studiomilan.it">Studio Milan</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hai assunto un lavoratore part-time. Il contratto indica 20 o 24 ore settimanali e stabilisce quando dovrebbe lavorare. Tutto a posto? Non sempre.<br />
Se nella realtà quella persona lavora abitualmente di più, riceve turni incompatibili con l’orario concordato o viene chiamata con continuità oltre il part-time, il contratto rischia di raccontare solo una parte della storia. L’altra può emergere da turni, fotografie, chat WhatsApp, comunicazioni dei responsabili e testimonianze.</p>
<h6>Il contratto dice part-time. Ma cosa succede davvero?</h6>
<p>Il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 1138 del 10 giugno 2026, ha esaminato il caso di un lavoratore formalmente part-time che sosteneva di avere svolto un orario molto superiore a quello pattuito. Tra gli elementi utilizzati per ricostruire la prestazione comparivano anche screenshot WhatsApp e fotografie dei turni.<br />
Il principio da cogliere è semplice: lo screenshot, da solo, non dimostra automaticamente che il lavoratore abbia svolto un full-time. Può però diventare un elemento importante quando il suo contenuto coincide con testimonianze, turnazioni e altre circostanze concrete.</p>
<h6>Non è WhatsApp il problema</h6>
<p>Un responsabile che scrive in chat “domani entri alle 8 e finisci alle 17” sta semplicemente organizzando il lavoro. Ma se quel messaggio riguarda un dipendente assunto per un orario incompatibile e la situazione si ripete nel tempo, quella comunicazione può contribuire a ricostruire la durata reale della prestazione.<br />
Questo non significa che ogni chat sia automaticamente una prova decisiva. Nella stessa vicenda alcune conversazioni prodotte dal lavoratore per dimostrare un periodo di lavoro precedente all’assunzione sono state ritenute troppo generiche. Conta quindi il contenuto del messaggio e, soprattutto, la sua coerenza con gli altri elementi disponibili.</p>
<h6>Il rischio nasce nella quotidianità</h6>
<p>È questo il punto che interessa davvero l’imprenditore. Molte situazioni non nascono dalla volontà di aggirare le regole. Nascono dalla gestione di tutti i giorni: manca un collega, aumenta il lavoro, arriva un’urgenza, il responsabile cambia il turno, il part-time si ferma qualche ora in più.<br />
Il problema arriva quando l’eccezione diventa abitudine e nessuno verifica più se l’organizzazione reale sia ancora coerente con il contratto. Se il part-time sulla carta assomiglia stabilmente a un full-time nei fatti, il rischio esiste già. Lo screenshot può semplicemente contribuire a renderlo visibile.<br />
E oggi l’organizzazione del lavoro lascia molte tracce: fotografie dei turni, messaggi, variazioni di orario, richieste di anticipare l’ingresso o prolungare la giornata. Comunicazioni nate per esigenze pratiche possono diventare, in caso di contenzioso, elementi utili a ricostruire come il rapporto è stato concretamente gestito.</p>
<h6>La domanda giusta per l’imprenditore</h6>
<p>Non chiederti: “Possono usare contro di me una chat WhatsApp?”. Chiediti piuttosto: “Quello che accade ogni giorno è coerente con ciò che abbiamo scritto nel contratto?”.<br />
La prevenzione non consiste nel lasciare meno tracce, ma nel fare in modo che contratto e realtà aziendale procedano nella stessa direzione.</p>
<h6>Il consiglio dello Studio</h6>
<p>Se utilizzi rapporti part-time, controlla periodicamente le ore contrattuali, i turni realmente assegnati, le variazioni di orario e il ricorso al lavoro supplementare o straordinario. Se emerge una distanza stabile tra ciò che è stato formalizzato e ciò che avviene ogni giorno, affrontala subito.<br />
Non aspettare che sia il lavoratore, magari dopo anni, a ricostruire il proprio orario attraverso messaggi, fotografie e testimonianze.</p>
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		<title>Licenziamento del lavoratore detenuto: conta più l’assenza o la mancata comunicazione?</title>
		<link>https://www.studiomilan.it/blog/licenziamento-del-lavoratore-detenuto-conta-piu-lassenza-o-la-mancata-comunicazione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 04:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Te lo dico a modo mio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Alla Bulloni &#38; Miracoli S.r.l., azienda specializzata in minuteria metallica, il titolare Cesare Trapanelli osserva il cartellino di Pietrantonio Bruschini: assente. Un giorno. Poi una settimana. Poi un mese. All&#8217;inizio tutti pensano a un problema serio. Poi qualcuno sussurra che Pietrantonio sarebbe stato arrestato. Nel giro di poche ore la voce aveva già fatto il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomilan.it/blog/licenziamento-del-lavoratore-detenuto-conta-piu-lassenza-o-la-mancata-comunicazione/">Licenziamento del lavoratore detenuto: conta più l’assenza o la mancata comunicazione?</a> proviene da <a href="https://www.studiomilan.it">Studio Milan</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alla <strong>Bulloni &amp; Miracoli S.r.l.</strong>, azienda specializzata in minuteria metallica, il titolare <strong>Cesare Trapanelli</strong> osserva il cartellino di <strong>Pietrantonio Bruschini</strong>: assente.<br />
Un giorno.<br />
Poi una settimana.<br />
Poi un mese.<br />
All&#8217;inizio tutti pensano a un problema serio. Poi qualcuno sussurra che Pietrantonio sarebbe stato arrestato. Nel giro di poche ore la voce aveva già fatto il giro dello stabilimento , ma nessuno sa con precisione cosa sia accaduto.<br />
«Ha chiamato qualcuno?», chiede il titolare.<br />
Nessuno ne sa nulla.<br />
Passano i mesi.<br />
L&#8217;azienda continua a non ricevere lettere, PEC, raccomandate o comunicazioni ufficiali. Solo voci di corridoio e una presunta telefonata che, secondo la moglie del lavoratore, sarebbe stata fatta al caporeparto.<br />
Peccato che il caporeparto neghi di aver ricevuto informazioni precise.<br />
A quel punto Cesare richiama il suo consulente di fiducia, il dr. Giovannangelo Decubernatis, per tutti semplicemente il Giova.<br />
Il Giova esamina la situazione con calma.<br />
«Attenzione. Una cosa è l&#8217;impossibilità di lavorare. Un&#8217;altra è l&#8217;obbligo di informare l&#8217;azienda quando ciò è concretamente possibile. Se dopo tutto questo tempo non esiste alcuna comunicazione verificabile, dobbiamo valutare le conseguenze disciplinari previste dal contratto collettivo.»<br />
L&#8217;azienda procede quindi con le contestazioni del caso, verifica l&#8217;assenza di comunicazioni idonee e, al termine del procedimento, arriva al licenziamento.<br />
Pietrantonio, però, è convinto di aver fatto il necessario.<br />
Nella sua ricostruzione la moglie aveva avvisato qualcuno, quel qualcuno aveva parlato con qualcun altro e, prima o poi, la notizia dell&#8217;arresto doveva essere arrivata in azienda.<br />
Convinto delle proprie ragioni, impugna il licenziamento.<br />
Ed è a questo punto che la vicenda approda davanti ai giudici.<br />
Proprio in tribunale emerge il nodo centrale che il Giova aveva individuato fin dall&#8217;inizio.<br />
Non basta sostenere che l&#8217;azienda &#8220;sapesse&#8221; dell&#8217;arresto. Occorre dimostrare che sia stata effettuata una comunicazione tempestiva, efficace e sufficientemente dettagliata.<br />
Chi è stato avvisato? Quando? Con quali modalità? Quali informazioni sono state realmente trasmesse?<br />
Nel processo, la presunta comunicazione della moglie non trova riscontri sufficienti. Il racconto indiretto del lavoratore si scontra con la diversa versione del preposto e non emerge alcuna prova concreta che l&#8217;azienda abbia ricevuto le informazioni necessarie per gestire l&#8217;assenza.<br />
Ed è qui che molti lavoratori inciampano.<br />
Pensano che la notizia dell&#8217;arresto, circolata informalmente, equivalga a una comunicazione verso il datore di lavoro.<br />
In realtà le due cose non coincidono affatto.<br />
L&#8217;impresa ha bisogno di conoscere almeno gli elementi essenziali dell&#8217;impedimento: il motivo dell&#8217;assenza, la natura della misura restrittiva e, se possibile, la sua durata prevedibile.<br />
Non per curiosità, ma per organizzare il lavoro e gestire correttamente il rapporto.</p>
<p>Alla fine il Tribunale dà ragione all&#8217;azienda.<br />
Non perché la detenzione sia una colpa disciplinare. E neppure perché il lavoratore fosse tenuto a presentarsi al lavoro nonostante l&#8217;impedimento.<br />
Il punto è un altro: per sei mesi non è stata dimostrata l&#8217;esistenza di una comunicazione idonea verso il datore di lavoro.<br />
La differenza può sembrare sottile, ma in diritto del lavoro è decisiva.<br />
Pietrantonio esce dal tribunale con una certezza che gli sarebbe stata molto utile mesi prima: nelle situazioni difficili non basta confidare nel passaparola. Bisogna lasciare una traccia.<br />
Una PEC inviata dal difensore.<br />
Una raccomandata spedita da un familiare.<br />
Una comunicazione formalmente ricevuta dall&#8217;azienda.<br />
Qualunque strumento capace di dimostrare, senza dubbi, chi è stato informato, quando e di che cosa.<br />
Cesare, invece, torna in azienda con una lezione altrettanto importante. Anche quando l&#8217;assenza appare ingiustificata, occorre sempre verificare con attenzione se il lavoratore fosse realmente in grado di comunicare e se qualche informazione sia effettivamente arrivata all&#8217;impresa.<br />
Perché una cosa è l&#8217;impossibilità di avvisare.<br />
Un&#8217;altra è scegliere di non farlo.</p>
<h6>Il parere del Giova</h6>
<p>Il caso deciso dal Tribunale di Roma il 22 settembre 2026 conferma un principio già affermato dalla Cassazione n. 13383 del 16 maggio 2023: la detenzione può giustificare l&#8217;assenza dal lavoro, ma non elimina automaticamente l&#8217;obbligo di comunicarne le ragioni quando ciò sia concretamente possibile.<br />
Per il lavoratore la regola è semplice: utilizzare sempre canali tracciabili e conservare le prove della comunicazione. Per l&#8217;azienda, invece, è fondamentale accertare se vi sia stata una reale impossibilità di avvisare oppure una omissione colpevole, valutando il caso secondo il CCNL applicato e nel rispetto del diritto di difesa.<br />
In altre parole, il problema non è finire nei guai. Il problema, per il rapporto di lavoro, è lasciare l&#8217;azienda nel dubbio su dove si sia finiti e per quanto tempo. E nel dubbio, prima o poi, arriva quasi sempre qualcuno che deve decidere. Prima il Giova, poi il giudice.</p>
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		<title>4 ottobre festa nazionale dal 2026: cosa cambia in busta paga</title>
		<link>https://www.studiomilan.it/blog/4-ottobre-festa-nazionale-dal-2026-cosa-cambia-in-busta-paga/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 04:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapporto di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dal 1° gennaio 2026 il 4 ottobre, ricorrenza di San Francesco d’Assisi, è festa nazionale. La legge 8 ottobre 2025, n. 151 ha inserito questa data tra le festività previste dalla legge n. 260/1949, con effetti concreti sulla gestione delle presenze, sull’organizzazione dei turni e sull’elaborazione delle retribuzioni. &#160; Nel 2026 la festività cade di [&#8230;]</p>
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									<p>Dal 1° gennaio 2026 il 4 ottobre, ricorrenza di San Francesco d’Assisi, è festa nazionale. La legge 8 ottobre 2025, n. 151 ha inserito questa data tra le festività previste dalla legge n. 260/1949, con effetti concreti sulla gestione delle presenze, sull’organizzazione dei turni e sull’elaborazione delle retribuzioni.</p><p><br></p>
<h5>Nel 2026 la festività cade di domenica</h5>
<p>Il 4 ottobre 2026 coincide con la domenica. Nel settore privato, per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, la disciplina generale riconosce, oltre alla normale retribuzione, un importo aggiuntivo corrispondente alla quota giornaliera.<br>Per i dipendenti mensilizzati il calcolo viene generalmente effettuato utilizzando il divisore 26, salvo una diversa previsione del contratto collettivo applicato.<br>Per i lavoratori retribuiti a ore, invece, il trattamento economico della festività è normalmente determinato sulla retribuzione globale di fatto riferita a un sesto dell’orario settimanale contrattuale.<br>Non si tratta, quindi, di un importo fisso o di un bonus uguale per tutti. La somma dovuta dipende dal sistema retributivo, dall’orario di lavoro e dalle disposizioni del CCNL applicato.<br>Cosa spetta a chi lavora il 4 ottobre<br>Se il dipendente presta attività lavorativa nella giornata festiva, al trattamento previsto per la festività si aggiungono la retribuzione delle ore effettivamente lavorate e la relativa maggiorazione stabilita dal contratto collettivo.</p>
<p>Poiché nel 2026 il 4 ottobre coincide anche con la domenica, l’azienda dovrà verificare se il CCNL preveda:</p>
<ul>
<li>il cumulo oppure l’assorbimento delle maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale;</li>
<li>il riconoscimento di un riposo compensativo;</li>
<li>specifiche regole per lavoratori turnisti o addetti ad attività a ciclo continuo.</li>
</ul>
<p>Parlare genericamente di “giornata pagata doppia” può quindi essere fuorviante. Il trattamento effettivo varia in base alla qualifica, all’orario, al divisore contrattuale e alle percentuali di maggiorazione previste dal CCNL.</p><p><br></p>
<h5>Festività, ferie e assenze tutelate</h5>
<p>La coincidenza della festività con ferie, malattia, infortunio, maternità o congedo parentale non esclude automaticamente il relativo trattamento economico.<br>Occorre tuttavia coordinare correttamente la quota festiva con le eventuali indennità previdenziali e con gli importi posti a carico del datore di lavoro. La verifica deve essere effettuata considerando la categoria del dipendente, la tipologia di assenza e la disciplina collettiva applicabile, evitando omissioni o duplicazioni retributive.</p><p><br></p>
<h5>Le verifiche da effettuare in azienda</h5>
<p>Prima dell’elaborazione delle retribuzioni di ottobre 2026, le aziende dovranno:</p>
<ul>
<li>aggiornare il calendario delle presenze e i software paghe;</li>
<li>individuare i lavoratori interessati e le relative modalità retributive;</li>
<li>controllare divisori, maggiorazioni e riposi compensativi;</li>
<li>verificare il trattamento delle assenze in corso;</li>
<li>valutare l’incremento del costo del lavoro;</li>
<li>controllare le specifiche voci del cedolino.</li>
</ul>
<p>La nuova festività richiede quindi un’attenta verifica preventiva tra azienda, responsabili della turnazione e consulente del lavoro, soprattutto nei settori nei quali l’attività prosegue anche la domenica e nei giorni festivi</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
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		<item>
		<title>Licenziamento via WhatsApp: perché un vocale non basta e quali rischi corre l’azienda</title>
		<link>https://www.studiomilan.it/blog/licenziamento-via-whatsapp-perche-un-vocale-non-basta-e-quali-rischi-corre-lazienda/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 04:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Te lo dico a modo mio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nella falegnameria industriale di Rufolino Segantini, imprenditore dal carattere rapido e dallo smartphone sempre in mano, le decisioni viaggiavano alla velocità delle notifiche. Ordini su WhatsApp. Preventivi su WhatsApp. Auguri di compleanno su WhatsApp. E, un brutto venerdì pomeriggio, anche un licenziamento su WhatsApp. La destinataria era Mirella Bianchini, impiegata amministrativa con dieci anni di [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nella falegnameria industriale di Rufolino Segantini, imprenditore dal carattere rapido e dallo smartphone sempre in mano, le decisioni viaggiavano alla velocità delle notifiche.<br />
Ordini su WhatsApp.<br />
Preventivi su WhatsApp.<br />
Auguri di compleanno su WhatsApp.<br />
E, un brutto venerdì pomeriggio, anche un licenziamento su WhatsApp.<br />
La destinataria era Mirella Bianchini, impiegata amministrativa con dieci anni di anzianità. Dopo settimane di tensioni e discussioni, Rufolino decise che era arrivato il momento di interrompere il rapporto.<br />
Prese il telefono, schiacciò il microfono e registrò un messaggio.<br />
Ventisette secondi.<br />
Pochi respiri.<br />
Un paio di frasi secche.<br />
E la convinzione di aver risolto il problema.<br />
Il vocale partì.<br />
Doppia spunta.<br />
Fine della storia.<br />
O almeno così pensava lui.<br />
Passarono alcuni giorni e Mirella si presentò nello studio del consulente del lavoro più noto della zona, il dr. Giovannangelo Decubernatis, per tutti semplicemente il Giova.<br />
Sul tavolo appoggiò il telefono.<br />
«Mi hanno licenziata così.»<br />
Play.<br />
Ventisette secondi.<br />
Il Giova ascoltò senza interrompere.<br />
Poi sorrise.<br />
Non perché la situazione fosse divertente, ma perché aveva già capito dove stesse il problema.<br />
Molti imprenditori, infatti, confondono la tecnologia con la forma giuridica.<br />
Pensano che se un contenuto si può registrare, conservare o riascoltare allora valga come documento scritto.<br />
Ma il diritto del lavoro ragiona in modo diverso.<br />
Un vocale resta un vocale.<br />
In altre parole, una comunicazione orale.<br />
Nel frattempo Rufolino era tranquillissimo.<br />
«Ho le prove!» ripeteva a chiunque incontrasse.<br />
«Il messaggio è salvato. Si sente chiaramente. Più scritto di così&#8230;»<br />
Peccato che non fosse scritto affatto.<br />
Quando arrivò il contenzioso, l&#8217;imprenditore scoprì che la questione non riguardava le ragioni del licenziamento.<br />
Riguardava il modo in cui era stato comunicato.<br />
E la differenza era enorme.<br />
Il Giudice spiegò che il requisito della forma scritta non può essere sostituito da una nota vocale.<br />
Che il file audio sia conservabile o riproducibile cambia poco.<br />
La legge pretende una comunicazione scritta.<br />
Punto.<br />
A quel punto il castello costruito in ventisette secondi iniziò a crollare.<br />
Non bastava dimostrare che il messaggio era partito.<br />
Non bastava dimostrare che era arrivato.<br />
Il problema era che mancava proprio l&#8217;elemento essenziale richiesto dalla legge.<br />
La forma.<br />
E quando manca la forma, il licenziamento rischia di essere considerato inefficace.<br />
Rufolino, che fino a quel momento aveva considerato WhatsApp la soluzione universale di ogni problema aziendale, iniziò a capire che alcune scorciatoie finiscono per allungare il percorso.<br />
Molto.<br />
Tra reintegrazione, risarcimento e contributi da versare, il conto diventò decisamente più salato del previsto.<br />
Mirella, invece, conservò con cura l&#8217;intera conversazione.<br />
Il vocale.<br />
I messaggi precedenti.<br />
Le date.<br />
Gli orari.<br />
Tutto ciò che permetteva di documentare contenuto e provenienza della comunicazione.<br />
Fu una prudenza che si rivelò decisiva.<br />
E mentre Rufolino continuava a chiedersi come un messaggio potesse non bastare, il Giova gli mostrò la differenza tra velocità e correttezza.<br />
«Le chat possono essere utilissime» spiegò. «Ma prima bisogna capire cosa la legge richiede per quello specifico atto. Se la norma pretende la forma scritta, non puoi sostituirla con un messaggio vocale solo perché è più comodo.»<br />
L&#8217;imprenditore annuì.<br />
Per la prima volta senza mandare un audio.</p>
<h5></h5>
<h5>Il parere del Giova</h5>
<p>La lezione è semplice: nel licenziamento la forma non è un dettaglio burocratico, ma una condizione essenziale. Il <strong>Tribunale di Grosseto, sentenza n. 323 del 16 settembre 2026</strong>, ha chiarito che una nota vocale WhatsApp costituisce una comunicazione orale e non soddisfa il requisito della forma scritta.<br />
Per le aziende il consiglio è pratico: predisporre sempre un atto scritto, verificare motivazione e procedura applicabile e conservare la prova della ricezione. La correttezza del licenziamento si costruisce prima dell&#8217;invio della comunicazione.<br />
Perché un vocale dura pochi secondi, ma i suoi effetti possono durare molti anni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomilan.it/blog/licenziamento-via-whatsapp-perche-un-vocale-non-basta-e-quali-rischi-corre-lazienda/">Licenziamento via WhatsApp: perché un vocale non basta e quali rischi corre l’azienda</a> proviene da <a href="https://www.studiomilan.it">Studio Milan</a>.</p>
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		<title>Rientro a scuola dei figli: ferie, permessi o congedo parentale?</title>
		<link>https://www.studiomilan.it/blog/rientro-a-scuola-dei-figli-ferie-permessi-o-congedo-parentale/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 04:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapporto di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Settembre è il mese della ripartenza. Riaprono le scuole e, puntualmente, negli uffici del personale arrivano richieste di entrata posticipata, uscita anticipata o assenza per accompagnare i figli. La situazione è particolarmente frequente durante l’inserimento al nido o alla scuola dell’infanzia, quando la presenza di un genitore può essere richiesta per alcune ore o per [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Settembre è il mese della ripartenza. Riaprono le scuole e, puntualmente, negli uffici del personale arrivano richieste di entrata posticipata, uscita anticipata o assenza per accompagnare i figli.<br />
La situazione è particolarmente frequente durante l’inserimento al nido o alla scuola dell’infanzia, quando la presenza di un genitore può essere richiesta per alcune ore o per più giornate.<br />
Ma il lavoratore ha davvero diritto a uno specifico permesso?</p>
<h5>Non esiste un “permesso per l’inserimento scolastico”</h5>
<p>Il primo punto da chiarire è che la normativa generale non prevede un permesso retribuito specifico per il primo giorno di scuola, per accompagnare i figli o per partecipare al loro inserimento.<br />
Il fatto che la scuola richieda la presenza del genitore non comporta automaticamente il diritto ad assentarsi dal lavoro.<br />
Il dipendente deve quindi individuare uno degli strumenti previsti dalla legge o dal contratto collettivo applicato. Le possibilità più comuni sono:</p>
<ul>
<li>ferie;</li>
<li>ROL ed ex festività;</li>
<li>eventuali permessi previsti dal CCNL;</li>
<li>congedo parentale, anche su base oraria.</li>
</ul>
<p>La scelta non è soltanto formale. Ogni istituto segue regole diverse per durata, retribuzione, preavviso e autorizzazione.</p>
<h5>Si possono utilizzare le ferie?</h5>
<p>Il dipendente può certamente chiedere uno o più giorni di ferie per seguire l’inserimento scolastico del figlio. Non può però decidere autonomamente di assentarsi.<br />
L’articolo 2109 del Codice civile stabilisce che il periodo feriale è determinato dal datore di lavoro, tenendo conto sia delle esigenze dell’impresa sia degli interessi del lavoratore. A questo principio si aggiungono l’articolo 10 del D.Lgs. n. 66/2003 e le eventuali disposizioni del CCNL.<br />
La richiesta deve quindi essere presentata secondo le normali procedure aziendali e può essere valutata anche in relazione alle necessità organizzative.<br />
Se più dipendenti dello stesso reparto chiedono ferie per la medesima giornata, il datore di lavoro non è automaticamente obbligato ad accogliere tutte le domande. Dovrà cercare un equilibrio tra le esigenze familiari e la continuità dell’attività aziendale.</p>
<h5>Per poche ore è meglio utilizzare ROL o permessi?</h5>
<p>Quando il genitore deve entrare più tardi o uscire in anticipo, ROL ed ex festività possono rappresentare la soluzione più semplice.<br />
In questo caso, però, bisogna verificare il CCNL applicato. È infatti la contrattazione collettiva a stabilire il monte ore disponibile, il preavviso, la possibilità di utilizzo per singole ore e l’eventuale necessità di autorizzazione.<br />
Anche il regolamento aziendale può prevedere modalità operative, moduli o canali specifici per la presentazione delle richieste.<br />
Per evitare equivoci, il dipendente dovrebbe sempre indicare quale istituto intende utilizzare. Una generica comunicazione del tipo “domani entrerò due ore dopo” non è sufficiente a qualificare correttamente l’assenza.</p>
<h5>Il congedo parentale può essere utilizzato?</h5>
<p>Il congedo parentale è lo strumento più direttamente collegato alla cura del figlio. Non richiede che il bambino sia malato e può quindi essere utilizzato anche durante l’inserimento scolastico.<br />
Dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori dipendenti, il limite temporale di fruizione è stato elevato fino ai 14 anni del figlio. La modifica ha ampliato il periodo entro il quale il congedo può essere utilizzato, ma non ha aumentato la durata complessivamente spettante ai genitori. <a href="https://www.flcgil.it/scuola/scuola-guida-congedi-parentali.flc" target="_blank" rel="noopener">[flcgil.it]</a><br />
Attenzione, però: il diritto ad assentarsi e la misura dell’indennità sono due aspetti distinti. Il trattamento economico deve essere verificato considerando l’età del figlio, i periodi già utilizzati e le condizioni previste dalla normativa vigente.</p>
<h5>È possibile chiedere il congedo parentale a ore?</h5>
<p>Sì. Il congedo parentale orario può essere particolarmente utile quando il genitore deve assentarsi soltanto per una parte della giornata.<br />
Le modalità di utilizzo possono essere disciplinate dal CCNL. Se il contratto collettivo non contiene una specifica previsione, si applica il criterio legale previsto dall’articolo 32 del D.Lgs. n. 151/2001: la fruizione è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga precedente.<br />
Di conseguenza, un dipendente che lavora normalmente otto ore non può necessariamente scegliere di utilizzare una sola ora di congedo. In assenza di una diversa disciplina collettiva, deve essere rispettato il criterio stabilito dalla legge.</p>
<h5>Quanto preavviso deve dare il lavoratore?</h5>
<p>Salvo oggettiva impossibilità, il preavviso minimo è di:</p>
<ul>
<li>cinque giorni per il congedo parentale giornaliero;</li>
<li>due giorni per il congedo parentale su base oraria.</li>
</ul>
<p>La domanda presentata all’INPS non sostituisce la comunicazione al datore di lavoro. Si tratta di due adempimenti distinti.</p>
<h5>Una gestione chiara evita problemi</h5>
<p>Per l’azienda, la soluzione migliore è adottare una procedura semplice e uniforme. Ogni richiesta dovrebbe indicare il giorno, l’orario e l’istituto che il lavoratore intende utilizzare.<br />
Per il dipendente, invece, è importante muoversi con anticipo e non considerare l’esigenza scolastica come un’autorizzazione automatica all’assenza.<br />
Il primo giorno di scuola può quindi essere gestito con ferie, ROL, permessi contrattuali o congedo parentale. Ciò che non esiste, salvo specifiche previsioni del CCNL o della contrattazione aziendale, è un generico “permesso scolastico” valido per tutti.</p>
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		<title>Insulti su TikTok al datore di lavoro: il lavoratore può essere licenziato?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 04:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Te lo dico a modo mio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Alle 21:47, nella sede dell’Istituto San Serafino, il direttore don Fulgenzio Bellaspina sta finalmente cenando. Ha appena infilzato una zucchina quando il telefono comincia a vibrare. Prima un messaggio, poi tre, poi undici. L’ultimo arriva dall’economo: “Direttore, apra TikTok. Ma si sieda.” Don Fulgenzio è già seduto. Dopo pochi secondi, però, vorrebbe essere altrove. Sul [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Alle 21:47, nella sede dell’Istituto San Serafino, il direttore don Fulgenzio Bellaspina sta finalmente cenando.<br />
Ha appena infilzato una zucchina quando il telefono comincia a vibrare. Prima un messaggio, poi tre, poi undici. L’ultimo arriva dall’economo: “Direttore, apra TikTok. Ma si sieda.” Don Fulgenzio è già seduto. Dopo pochi secondi, però, vorrebbe essere altrove.<br />
Sul piccolo schermo compare Ortensia Malfatti, dipendente dell’istituto, impegnata in una diretta social dal titolo promettente: “Diciamo finalmente le cose come stanno”. Ortensia non sta discutendo dei turni, dell’organizzazione del lavoro o delle ferie negate. Sta distribuendo epiteti. Definisce l’istituto con parole pesanti, attribuisce al direttore metodi “mafiosi”, utilizza un’offesa riferita alla sua provenienza geografica e mette persino in dubbio la sua qualità di sacerdote.<br />
Alla diretta assistono almeno 64 persone. Il video, inoltre, resta disponibile a una platea di oltre duemila followers. Più che una conversazione privata, una piccola assemblea di condominio con amplificazione nazionale.<br />
Il mattino seguente don Fulgenzio convoca il responsabile amministrativo, Goffredo Sbrodolini. “Questa è diffamazione mondiale.” “Direttore, duemila followers non sono proprio il mondo.” “Per me, da ieri sera, sono già troppi.” Goffredo vorrebbe preparare immediatamente il licenziamento. Titolo della lettera già pronto: “Adesso vediamo chi fa la diretta”.</p>
<p>Poi, in un raro momento di prudenza, chiama il dr. Giovannangelo Decubernatis, per tutti il Giova.</p>
<p>Il Giova arriva con la calma di chi sa che, nei procedimenti disciplinari, la fretta produce soprattutto ricorsi.<br />
Guarda il video, prende nota delle parole, verifica come sia stato acquisito e domanda quante persone abbiano potuto vederlo. “Giova, ma il profilo era chiuso”, osserva Goffredo. “Non sarà corrispondenza privata?” Il Giova scuote la testa. “Chiuso non significa segreto. Se fai una diretta davanti ai followers e lasci il contenuto disponibile a una platea numerosa, non stai sussurrando all’orecchio di un’amica. Stai parlando a un pubblico selezionato, ma sempre pubblico.”</p>
<p>Nel pomeriggio incontra anche Ortensia. “Io ho esercitato il diritto di critica”, dichiara lei. “Critica a quale decisione aziendale?” “A tutto.” “Può indicarmene una?” Ortensia ci pensa. La risposta tarda ad arrivare, mentre gli insulti, nel video, erano arrivati puntualissimi.</p>
<p>Il Giova le spiega che il lavoratore può contestare le scelte del datore, anche con toni forti. La critica, però, deve avere un contenuto riconoscibile, riferirsi a fatti veri o almeno ritenuti veri senza colpa e rispettare la dignità delle persone. Un giudizio severo deve inserirsi in un ragionamento, non sostituirlo. Anche la giurisprudenza consolidata distingue tra espressioni rozze collegate a una discussione lavorativa e insulti privi di un percorso argomentativo; la stessa raccolta ricorda che la critica deve rispettare la continenza sostanziale e formale.<br />
Qui, invece, il messaggio non contiene una denuncia circostanziata o una critica alle condizioni di lavoro. Contiene un attacco personale, gratuito e diffuso attraverso un mezzo capace di moltiplicarne l’impatto.</p>
<p>Il Giova torna quindi dal direttore.</p>
<p>“Possiamo procedere, ma senza scrivere una contestazione emotiva. Servono data, contenuto della diretta, espressioni utilizzate, destinatari potenziali e modalità di acquisizione del video. Ortensia deve poter capire esattamente da cosa difendersi.” Non è pignoleria. Una contestazione disciplinare deve indicare fatti precisi, perché persino un errore sulla data può compromettere concretamente il diritto di difesa del lavoratore.<br />
Dopo le giustificazioni, l’istituto valuta la gravità della condotta, la diffusione del contenuto, la compromissione del rapporto fiduciario e le previsioni del CCNL applicato.<br />
Arriva il licenziamento.</p>
<p>Ortensia lo impugna, ma il Tribunale di Gorizia, con la sentenza n. 129 del 21 luglio 2026, conferma la legittimità del recesso. La diretta non viene considerata una comunicazione privata protetta dalla segretezza della corrispondenza e le espressioni utilizzate vengono ricondotte all’aggressione personale, non alla critica tutelata.<br />
Don Fulgenzio, informato dell’esito, apre finalmente TikTok. Non pubblica nulla. Ha imparato che, certe volte, il contenuto migliore è quello rimasto nelle bozze.</p>
<h6>Il parere del Giova</h6>
<p>Il dipendente può criticare l’azienda, ma deve criticare fatti e decisioni, non demolire gratuitamente le persone. Prima di sanzionare, il datore deve conservare correttamente la prova, ricostruire il contesto, formulare un addebito preciso e verificare proporzionalità e CCNL. Il social aumenta la diffusione dell’offesa, ma non consente automatismi: anche davanti a un video sgradevole, il procedimento disciplinare va gestito con la testa fredda. Per sfogarsi c’è TikTok. Per licenziare legittimamente, servono diritto e metodo e…un buon Consulente del Lavoro.</p>
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		<title>Fringe benefit o welfare aziendale? Guida pratica per gli imprenditori</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 04:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapporto di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quando si parla di strumenti per valorizzare i dipendenti, spesso si sente usare indistintamente il termine welfare aziendale oppure fringe benefit. In realtà non sono la stessa cosa e conoscere le differenze è fondamentale per evitare errori fiscali e scegliere la soluzione più adatta alle esigenze dell&#8217;azienda. Fringe benefit: vantaggi immediati per il dipendente I [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quando si parla di strumenti per valorizzare i dipendenti, spesso si sente usare indistintamente il termine <em>welfare aziendale</em> oppure<em> fringe benefit</em>. In realtà non sono la stessa cosa e conoscere le differenze è fondamentale per evitare errori fiscali e scegliere la soluzione più adatta alle esigenze dell&#8217;azienda.</p>
<h5>Fringe benefit: vantaggi immediati per il dipendente</h5>
<p>I fringe benefit sono beni o servizi che l&#8217;impresa concede ai lavoratori oltre alla normale retribuzione. Possono essere assegnati anche a singoli dipendenti e rappresentano una forma semplice e immediata di riconoscimento.</p>
<p><em><strong>Tra gli esempi più comuni troviamo i buoni acquisto, i buoni carburante, l&#8217;auto aziendale concessa ad uso promiscuo, gli alloggi aziendali, i prestiti a condizioni agevolate e altri beni o servizi con un valore economico determinabile.</strong></em></p>
<p>Dal punto di vista fiscale, la normativa prevede specifiche soglie di esenzione. Tuttavia, un aspetto spesso sottovalutato riguarda il superamento di tali limiti: in molti casi non opera una franchigia. Ciò significa che, oltrepassata la soglia prevista, può diventare imponibile l&#8217;intero valore del beneficio e non soltanto la parte eccedente. Per questo motivo è essenziale monitorare costantemente i valori attribuiti durante l&#8217;anno.</p>
<h5>Welfare aziendale: una strategia di benessere più ampia</h5>
<p>Il welfare aziendale <em><strong>ha una logica diversa</strong></em>. Non si tratta di un singolo vantaggio economico, ma di un insieme di iniziative destinate a migliorare il benessere dei lavoratori e, spesso, delle loro famiglie.<br />
Rientrano in questa categoria, ad esempio, i rimborsi per spese scolastiche, asili nido, libri di testo, assistenza a familiari anziani o non autosufficienti, previdenza complementare, sanità integrativa, trasporto pubblico e attività sportive o culturali nei limiti previsti dalla legge.<br />
A differenza dei fringe benefit, molte misure di welfare richiedono che i benefici siano rivolti alla generalità dei dipendenti oppure a categorie omogenee di lavoratori per poter beneficiare del relativo regime fiscale di favore.</p>
<h5>Le principali differenze</h5>
<p>La distinzione fondamentale riguarda la finalità dello strumento.<br />
Il fringe benefit rappresenta generalmente un vantaggio specifico e immediatamente percepibile dal lavoratore. Il welfare aziendale, invece, si inserisce in una politica più ampia di gestione delle risorse umane e punta a soddisfare bisogni che riguardano salute, famiglia, istruzione, assistenza e qualità della vita. Anche il trattamento fiscale segue logiche differenti. I fringe benefit sono soggetti a limiti annui complessivi, mentre molte prestazioni di welfare sono disciplinate da regole autonome previste dall&#8217;articolo 51 del TUIR e da altre disposizioni specifiche.</p>
<h5>E i buoni pasto?</h5>
<p><strong>Uno degli equivoci più frequenti riguarda i buoni pasto</strong>. Pur essendo considerati un beneficio per il lavoratore, non seguono necessariamente la disciplina dei fringe benefit. La normativa prevede infatti regole dedicate e specifici limiti di esenzione, differenti a seconda che si tratti di buoni cartacei oppure elettronici. Per questo motivo i buoni pasto non dovrebbero essere inseriti automaticamente nel conteggio dei fringe benefit senza una preventiva verifica normativa.</p>
<h5>Quale strumento conviene scegliere?</h5>
<p>Non esiste una risposta valida per tutte le imprese. Se l&#8217;obiettivo è riconoscere rapidamente un <strong>vantaggio economico ad alcuni lavoratori</strong>, i fringe benefit possono rappresentare una soluzione efficace e facilmente gestibile.<br />
Se invece l&#8217;azienda vuole <strong>costruire una politica di valorizzazione</strong> del personale nel medio-lungo periodo, migliorare il clima aziendale e sostenere concretamente i bisogni delle persone, un piano di welfare strutturato può offrire risultati più significativi.<br />
Nella pratica, la scelta migliore è spesso quella di integrare i due strumenti. Un&#8217;impresa può, ad esempio, riconoscere buoni acquisto come fringe benefit e contemporaneamente mettere a disposizione servizi di assistenza familiare, previdenza complementare o sanità integrativa attraverso un piano welfare.<br />
L&#8217;importante è classificare correttamente ogni prestazione, rispettare le regole fiscali applicabili e costruire le iniziative partendo dai reali bisogni dei lavoratori.<br />
Un sistema di benefit ben progettato non rappresenta soltanto un costo aziendale, ma un investimento capace di migliorare motivazione, fidelizzazione e attrattività dell&#8217;impresa sul mercato del lavoro.</p>
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		<title>Controlli omessi e prodotti scaduti: perché può scattare il licenziamento</title>
		<link>https://www.studiomilan.it/blog/controlli-omessi-e-prodotti-scaduti-perche-puo-scattare-il-licenziamento/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 06:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Te lo dico a modo mio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Gestire correttamente prodotti scaduti e procedure aziendali non è solo una questione organizzativa. Una recente ordinanza della Cassazione conferma che la reiterata inosservanza delle regole può incidere sul rapporto fiduciario e portare al licenziamento per giusta causa. Ecco una storia che aiuta a capire perché. Al supermercato &#8220;La Dispensa Felice&#8221; di proprietà di Remigio Freschini, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Gestire correttamente prodotti scaduti e procedure aziendali non è solo una questione organizzativa. Una recente ordinanza della Cassazione conferma che la reiterata inosservanza delle regole può incidere sul rapporto fiduciario e portare al licenziamento per giusta causa. Ecco una storia che aiuta a capire perché.</p>
<p>Al supermercato &#8220;La Dispensa Felice&#8221; di proprietà di <strong>Remigio Freschini</strong>, imprenditore metodico e amante delle checklist, c&#8217;era una regola semplice: i prodotti scaduti andavano individuati, registrati e smaltiti secondo la procedura aziendale. Niente di trascendentale.<br />
Anzi, una di quelle regole che finiscono in fondo alla lista delle cose importanti. Finché non diventano improvvisamente la cosa più importante di tutte.</p>
<p>La responsabile del punto vendita era <strong>Palmira Scadenzini</strong>, dipendente esperta, anni di servizio, piena autonomia organizzativa e una certa fiducia da parte dell&#8217;azienda. Un giorno arrivò un controllo interno. Gli addetti iniziarono a verificare scaffali, magazzino e aree di deposito.</p>
<p>Trovarono qualche prodotto scaduto. Poi altri. Poi altri ancora. Alla fine il conteggio assunse le dimensioni di una piccola collezione storica: <strong>340 prodotti scaduti</strong>, alcuni da molti mesi e altri addirittura da quasi un anno.<br />
Non si trattava di una svista del martedì mattina. Il problema era ben diverso. I prodotti non erano stati smaltiti seguendo le procedure previste e l&#8217;omissione si era protratta nel tempo.</p>
<p>Remigio, che normalmente perdeva la pazienza solo davanti ai fogli Excel disallineati, iniziò a preoccuparsi seriamente. Il rischio non era soltanto commerciale. C&#8217;erano procedure interne ignorate, controlli non effettuati e responsabilità che apparivano concentrate proprio sulla figura che avrebbe dovuto vigilare.</p>
<p>A quel punto entrò in scena il consulente del lavoro <strong>dr. Giovannangelo Decubernatis, detto &#8220;il Giova&#8221;</strong>.<br />
Il Giova fece ciò che ogni buon consulente dovrebbe fare prima di parlare di sanzioni. Non partì dalla rabbia.<br />
Partì dai fatti. Verificò le mansioni affidate a Palmira, le istruzioni aziendali esistenti, la durata delle omissioni, le prove raccolte e la disciplina prevista dal contratto collettivo applicato.</p>
<p>“Attenzione” spiegò a Remigio. “Non basta dire che una procedura è stata violata. Bisogna capire chi doveva fare cosa, da quanto tempo e con quale grado di responsabilità.”</p>
<p>L&#8217;analisi mostrò un quadro poco favorevole alla responsabile.<br />
La gestione dei controlli rientrava nelle sue attribuzioni. Le regole erano conosciute. Le anomalie erano numerose. Soprattutto, non si trattava di un episodio isolato ma di una situazione protratta nel tempo….</p>
<p>Quando la vicenda arrivò davanti ai giudici, il punto centrale non fu la singola confezione dimenticata su uno scaffale. Fu la <strong>reiterata inosservanza delle procedure</strong>. Per la giurisprudenza, infatti, ciò che conta non è solo l&#8217;errore in sé ma la sua gravità complessiva e l&#8217;impatto sul rapporto fiduciario.</p>
<p>E se chi ha compiti di responsabilità trascura sistematicamente controlli essenziali, la fiducia può incrinarsi fino a rompersi. La Cassazione confermò questa impostazione. La presenza di centinaia di prodotti scaduti e il mancato rispetto delle procedure aziendali rappresentavano elementi idonei a giustificare il licenziamento, valutati nel contesto delle responsabilità affidate alla lavoratrice e della durata delle omissioni.</p>
<p>Remigio tirò un sospiro di sollievo. Palmira comprese che il problema non era stato un singolo errore, ma una gestione protratta nel tempo incompatibile con il ruolo ricoperto. E gli scaffali del supermercato tornarono finalmente a parlare del futuro invece che del passato.</p>
<h6>Il consiglio del Giova</h6>
<p>“La lezione è molto semplice” conclude il Giova.<br />
“Quando si valuta un licenziamento disciplinare non basta individuare una procedura violata. Occorre verificare concretamente mansioni, responsabilità, istruzioni ricevute, durata della condotta e regole del CCNL applicabile. Solo una valutazione complessiva consente di stabilire se la sanzione sia proporzionata.”</p>
<p>Per i datori di lavoro la regola pratica è altrettanto chiara: procedure scritte e facilmente conoscibili; responsabilità ben individuate; controlli documentati; contestazioni disciplinari precise nei fatti, nei tempi e negli obblighi violati.</p>
<p>L&#8217;<strong>Ordinanza della Cassazione n. 25231 dell&#8217;11 settembre 2026</strong> ricorda infatti che la fiducia non viene meno per una sola svista occasionale, ma può rompersi quando le omissioni diventano sistematiche e incompatibili con il ruolo affidato.</p>
<p>E quando la fiducia scade più dei prodotti&#8230; difficilmente basta una nuova etichetta per rimetterla sullo scaffale.</p>
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		<title>Malattia e visita ambulatoriale: riconosciuto anche il giorno precedente</title>
		<link>https://www.studiomilan.it/blog/malattia-e-visita-ambulatoriale-riconosciuto-anche-il-giorno-precedente/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 04:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapporto di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dal 4 settembre 2026 è cambiato un passaggio importante nella gestione dei certificati di malattia. Con la circolare n. 92, l’INPS ha superato il precedente orientamento e ha ammesso il riconoscimento previdenziale del giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato anche quando la visita medica viene effettuata in ambulatorio. In precedenza, questa possibilità era collegata [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6743" class="elementor elementor-6743" data-elementor-post-type="post">
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									<p>Dal 4 settembre 2026 è cambiato un passaggio importante nella gestione dei certificati di malattia. Con la circolare n. 92, l’INPS ha superato il precedente orientamento e ha ammesso il riconoscimento previdenziale del giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato anche quando la visita medica viene effettuata in ambulatorio. In precedenza, questa possibilità era collegata alla visita domiciliare. La modifica tiene conto delle attuali modalità di accesso ai medici di medicina generale, sempre più spesso organizzate su appuntamento.</p><p><br>La regola ordinaria non viene però cancellata: ai fini previdenziali, la malattia decorre normalmente dalla data in cui il medico redige il certificato e attesta l’incapacità temporanea al lavoro. La retrodatazione resta quindi un’eccezione circoscritta. Il medico deve indicare nel certificato che il lavoratore dichiara di essere ammalato dal giorno precedente e la differenza non può superare una sola giornata.</p><p><br>Il riconoscimento non opera quando il giorno precedente coincide con il sabato, la domenica o una festività infrasettimanale. In tali giornate, infatti, è disponibile il servizio di continuità assistenziale. La nuova disciplina si applica dalla data di pubblicazione della circolare e non produce effetti retroattivi.<br>Per aziende e uffici del personale la novità impone maggiore attenzione prima di qualificare un’assenza come ingiustificata.&nbsp;</p><p><br></p><p>La mancata disponibilità immediata del certificato non consente sempre di concludere che il lavoratore sia privo di copertura. Può accadere, ad esempio, che l’assenza inizi il lunedì e che il medico visiti il lavoratore in ambulatorio il martedì, indicando correttamente il lunedì come giorno iniziale. In questo caso, se non ricorrono le esclusioni previste, la tutela previdenziale può comprendere anche il lunedì.</p><p><br>Sul piano gestionale può essere prudente attendere fino a 72 ore dall’inizio dell’assenza prima di avviare una contestazione per carenza di certificazione, controllando l’attestato telematico, la disciplina del CCNL applicato e le circostanze concrete. Occorre tuttavia essere precisi: le 72 ore non costituiscono un termine introdotto dalla circolare INPS, ma una cautela operativa finalizzata a evitare contestazioni premature o formulate sulla base di informazioni ancora incomplete.</p><p><br>Resta inoltre distinto l’obbligo del lavoratore di comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro, secondo i tempi e le modalità stabiliti dal contratto collettivo, dal regolamento aziendale o dalle procedure interne. Il successivo rilascio di un certificato idoneo a coprire previdenzialmente la giornata non elimina automaticamente l’eventuale violazione dell’obbligo di avviso. Certificazione medica e comunicazione dell’assenza rispondono infatti a finalità differenti.</p><p><br>Prima di procedere disciplinarmente è quindi necessario individuare con precisione il comportamento contestabile. Un conto è l’assenza realmente priva di giustificazione; altro è il ritardo nella disponibilità della certificazione; altro ancora è l’omessa o tardiva comunicazione al datore di lavoro. Confondere questi profili può rendere l’addebito poco chiaro e compromettere la proporzionalità della reazione disciplinare.</p><p><br>Rimane infine un punto da monitorare. La circolare ricorda che il precedente criterio era valido anche per i certificati di continuazione e ricaduta, ma nel passaggio dedicato all’estensione alle visite ambulatoriali non richiama espressamente tali ipotesi. In attesa di eventuali chiarimenti, questi casi richiedono una verifica particolarmente prudente.</p><p><br>La nuova regola non amplia senza limiti la retrodatazione della malattia. Introduce, piuttosto, una tutela mirata per il solo giorno precedente e invita le aziende a esaminare separatamente certificazione, comunicazione e giustificazione dell’assenza. È utile che l’ufficio del personale conservi traccia delle verifiche svolte e coordini la lettura del certificato con le comunicazioni ricevute, evitando automatismi.&nbsp;</p><p><br></p><p>La valutazione disciplinare deve partire dal fatto concreto, dalla regola contrattuale applicabile e dall’effettiva condotta contestata. Prima di contestare, dunque, occorre verificare non soltanto se il certificato sia presente, ma anche quando sia stato emesso, quale data iniziale riporti e quale obbligo il lavoratore abbia eventualmente violato.<br><br></p><p><i>Riferimento: <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.09.circolare-numero-92-del-04-09-2026_15361.html" target="_blank" rel="noopener">Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026</a>.</i></p>								</div>
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		<title>Una mossa di Taekwondo sul collega può costare il posto di lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 04:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Te lo dico a modo mio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Alla Torroni &#38; Delizie S.p.A., il titolare Alfredo Croccantino era uno di quelli che ripeteva spesso: &#8220;In produzione voglio efficienza, ordine e soprattutto niente sorprese&#8221;. Peccato che una sorpresa, un martedì mattina, arrivò lo stesso. Il protagonista era Tullio Saetta, operaio esperto e appassionato di arti marziali. Persona stimata, nessun precedente disciplinare, una reputazione da [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Alla <strong>Torroni &amp; Delizie S.p.A.</strong>, il titolare <strong>Alfredo Croccantino</strong> era uno di quelli che ripeteva spesso: &#8220;In produzione voglio efficienza, ordine e soprattutto niente sorprese&#8221;.<br />
Peccato che una sorpresa, un martedì mattina, arrivò lo stesso.<br />
Il protagonista era <strong>Tullio Saetta</strong>, operaio esperto e appassionato di arti marziali. Persona stimata, nessun precedente disciplinare, una reputazione da collega affidabile.<br />
Durante una pausa operativa, Tullio si avvicinò al collega <strong>Gino Morbidei</strong> con l&#8217;entusiasmo di chi ha appena visto un tutorial particolarmente convincente.<br />
&#8220;Ti faccio vedere una mossa.&#8221;<br />
Il problema fu che Tullio non aspettò nessuna risposta.<br />
In un attimo partì la dimostrazione pratica: due colpi all&#8217;addome, eseguiti come tecnica di Taekwondo.<br />
Niente ring. Niente protezioni. Niente consenso. Solo un collega che si ritrovò improvvisamente trasformato in manichino da allenamento.</p>
<p>La notizia fece il giro dello stabilimento alla velocità di una mail con allegato sbagliato. Il titolare, Alfredo Croccantino, convocò subito i responsabili. Vennero raccolte testimonianze, ricostruiti i fatti e acquisiti tutti gli elementi disponibili.<br />
La domanda era semplice:<br />
si era trattato di uno scherzo mal riuscito o di un comportamento disciplinarmente gravissimo?<br />
Per Tullio la vicenda sembrava quasi incomprensibile.<br />
Non aveva litigato con nessuno. Non voleva fare male a nessuno. Non c&#8217;erano stati precedenti.<br />
Eppure, l&#8217;azienda arrivò alla conclusione più severa: <strong>licenziamento disciplinare</strong>.<br />
A quel punto Tullio impugnò il provvedimento sostenendo che si trattava di un episodio isolato, privo di reale intento aggressivo.<br />
Sembrava una linea difensiva tutt&#8217;altro che impossibile.<br />
Finché entrò in scena il consulente del lavoro <strong>dr. Giovannangelo Decubernatis, detto &#8220;il Giova&#8221;</strong>.<br />
Il Giova ascoltò tutti, lesse la documentazione e poi spiegò una cosa che spesso sorprende imprenditori e lavoratori. &#8220;Il punto non è se fosse la prima volta. <strong>Il punto è capire se quel comportamento ha incrinato il vincolo fiduciario</strong>.&#8221;<br />
Nel rapporto di lavoro, infatti, non si valuta soltanto il danno concreto prodotto.</p>
<p>Conta anche il rischio creato. Conta il messaggio che passa nell&#8217;ambiente. Conta la sicurezza delle persone.</p>
<p>Se un lavoratore decide autonomamente di colpire un collega per una dimostrazione fisica non richiesta, il datore di lavoro può legittimamente dubitare della compatibilità di quella condotta con la permanenza in azienda.<br />
Ed è proprio questa la logica seguita dal giudice.<br />
Secondo la decisione del <strong>Tribunale di Asti</strong>, una simile condotta è idonea a compromettere la fiducia datoriale, a mettere in pericolo l&#8217;integrità dei colleghi e a turbare il normale svolgimento dell&#8217;attività lavorativa.<br />
Tradotto dal giuridichese: se trasformi il reparto in una palestra senza il consenso degli altri, il problema disciplinare diventa molto serio. E molto rapidamente.</p>
<h6>Il consiglio del Giova</h6>
<p>&#8220;Imprenditore, ricordati una regola semplice&#8221; concluse il Giova.<br />
&#8220;Quando accade un fatto potenzialmente grave, devi contestarlo subito, descriverlo con precisione, raccogliere testimonianze e verificare attentamente cosa prevede il CCNL applicato. Una ricostruzione accurata dei fatti vale spesso metà della causa.&#8221;<br />
Per il lavoratore, invece, diventano decisivi l&#8217;effettiva dinamica dell&#8217;episodio, le conseguenze concrete e la verifica della proporzionalità della sanzione.<br />
<strong>La lezione da portare a casa è chiara</strong>: anche una sola condotta può giustificare il licenziamento quando mette a rischio la sicurezza e fa venir meno la fiducia che sorregge il rapporto di lavoro.<br />
E no, chiamarla &#8220;dimostrazione&#8221; non basta a trasformarla in una lezione innocua.<br />
Perché tra una mossa di Taekwondo e una contestazione disciplinare, a volte, passa davvero pochissimo tempo.</p>
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