<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Milan</title>
	<atom:link href="https://www.studiomilan.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studiomilan.it/</link>
	<description>Consulenti del Lavoro Rovigo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 12:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2025/09/cropped-studiomilan-p-32x32.png</url>
	<title>Studio Milan</title>
	<link>https://www.studiomilan.it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Distacco dei lavoratori 2026: nuove regole per salvare occupazione e produzione</title>
		<link>https://www.studiomilan.it/blog/distacco-dei-lavoratori-2026-nuove-regole-per-salvare-occupazione-e-produzione/</link>
					<comments>https://www.studiomilan.it/blog/distacco-dei-lavoratori-2026-nuove-regole-per-salvare-occupazione-e-produzione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 04:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapporto di lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiomilan.it/?p=6617</guid>

					<description><![CDATA[<p>La conversione del Decreto Lavoro 2026 introduce una novità rilevante per le imprese che si trovano ad affrontare una fase di difficoltà temporanea. Con l’art. 16-quater del D.L. n. 62/2026, convertito dalla legge n. 112/2026, viene prevista una forma speciale di distacco dei lavoratori, pensata non tanto per soddisfare un’esigenza organizzativa ordinaria dell’azienda, quanto per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomilan.it/blog/distacco-dei-lavoratori-2026-nuove-regole-per-salvare-occupazione-e-produzione/">Distacco dei lavoratori 2026: nuove regole per salvare occupazione e produzione</a> proviene da <a href="https://www.studiomilan.it">Studio Milan</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6617" class="elementor elementor-6617" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-14bf6659 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="14bf6659" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-eaf8817" data-id="eaf8817" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-683d9a8f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="683d9a8f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La conversione del Decreto Lavoro 2026 introduce una novità rilevante per le imprese che si trovano ad affrontare una fase di difficoltà temporanea. Con l’art. 16-quater del D.L. n. 62/2026, convertito dalla legge n. 112/2026, <strong>viene prevista una forma speciale di distacco dei lavoratori</strong>, pensata non tanto per soddisfare un’esigenza organizzativa ordinaria dell’azienda, quanto per proteggere l’occupazione e mantenere attiva la capacità produttiva.</p><p><br>In termini pratici, la norma consente, fino al <strong>31 dicembre 2029</strong>, il distacco di uno o più lavoratori presso un’altra azienda anche quando manca il tradizionale interesse diretto del datore di lavoro distaccante. È questo il vero elemento di discontinuità rispetto alla disciplina generale prevista dall’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003.</p><p>Nel distacco ordinario, infatti, il datore di lavoro può inviare temporaneamente un proprio dipendente presso un altro soggetto solo se esiste un proprio interesse concreto. L’impresa distaccante resta titolare del rapporto di lavoro e continua a essere responsabile del trattamento economico e normativo del lavoratore, mentre il soggetto che riceve la prestazione organizza concretamente l’attività.<br><strong><br></strong></p><p><strong>La nuova disciplina sperimentale</strong> modifica questo schema. Il distacco potrà essere utilizzato anche senza l’interesse proprio del datore distaccante, purché l’operazione sia finalizzata a esigenze ben individuate: <em><strong>salvaguardare i livelli occupazionali, garantire la continuità produttiva, conservare le competenze professionali, evitare o ridurre sospensioni dell’attività, limitare riduzioni di orario, contenere il ricorso agli ammortizzatori sociali o prevenire esuberi di personale.</strong></em></p><p><b><i><br></i></b>Per le imprese, il punto è chiaro: il legislatore prova a mettere a disposizione uno strumento in più per gestire crisi non definitive. Pensiamo a un’azienda che subisce un calo temporaneo di commesse, una fermata produttiva non strutturale o una fase di riorganizzazione. Invece di sospendere i lavoratori o avviare percorsi più traumatici, l’impresa potrà valutare il distacco presso un’altra realtà produttiva, mantenendo vivo il rapporto di lavoro e preservando professionalità che potrebbero tornare decisive alla ripresa dell’attività.</p><p><br>La norma consente inoltre il distacco anche tra aziende che appartengono a settori diversi o che applicano contratti collettivi differenti. Questo amplia notevolmente il campo operativo dello strumento, ma impone anche attenzione. La differenza di settore o di CCNL non può diventare una scorciatoia per spostare personale senza regole: il distacco deve comunque rispettare le mansioni svolte dal lavoratore e deve essere sorretto dalle finalità occupazionali previste dalla legge.</p><p><br>Altro passaggio centrale è il <strong>previo accordo sindacale</strong>. Il nuovo distacco non può quindi essere gestito come una semplice decisione unilaterale dell’impresa. Serve un passaggio negoziale con le organizzazioni sindacali, proprio perché lo strumento incide su aspetti delicati: luogo di svolgimento della prestazione, organizzazione del lavoro, mantenimento delle competenze, continuità del reddito e tutela dell’occupazione.</p><p><br>Dal punto di vista aziendale, questo significa che l’operazione dovrà essere costruita bene e documentata meglio. Sarà opportuno indicare con precisione le ragioni della crisi temporanea, il numero dei lavoratori coinvolti, la durata prevista del distacco, l’impresa destinataria, le mansioni assegnate, le modalità di rientro e il collegamento tra il distacco e la finalità di salvaguardia occupazionale. Una gestione generica o solo formale rischierebbe di esporre l’operazione a contestazioni.</p><p><br>La nuova disciplina non nasce però nel vuoto. Già l’art. 8, comma 3, della legge n. 236/1993 consente, nell’ambito di accordi sindacali, il comando o distacco temporaneo di lavoratori presso altra impresa per evitare riduzioni di personale. Lo stesso art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 fa salva tale disciplina.<br>La novità del 2026 sembra quindi rafforzare e rendere più esplicito un utilizzo “occupazionale” del distacco, attribuendogli una funzione più moderna: non solo strumento organizzativo tra imprese, ma anche leva di gestione delle crisi temporanee.</p><p><br>Resta un punto ancora aperto: <em>l’effettiva operatività della misura dipende da un decreto del Ministero del Lavoro, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Sarà quel decreto a chiarire le modalità applicative, i limiti e le garanzie operative.</em></p><p><i><br></i>Per ora, il messaggio per le imprese è questo: il nuovo distacco può diventare uno strumento utile per evitare sospensioni, esuberi e perdita di competenze, ma non va trattato come una semplice messa a disposizione di personale. Serve una finalità occupazionale reale, un accordo sindacale solido e una documentazione coerente. Solo così potrà essere utilizzato in modo corretto e difendibile.</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>L'articolo <a href="https://www.studiomilan.it/blog/distacco-dei-lavoratori-2026-nuove-regole-per-salvare-occupazione-e-produzione/">Distacco dei lavoratori 2026: nuove regole per salvare occupazione e produzione</a> proviene da <a href="https://www.studiomilan.it">Studio Milan</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiomilan.it/blog/distacco-dei-lavoratori-2026-nuove-regole-per-salvare-occupazione-e-produzione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>App di timbratura e geolocalizzazione: il confine tra dato-punto e traiettoria</title>
		<link>https://www.studiomilan.it/blog/app-di-timbratura-e-geolocalizzazione-il-confine-tra-dato-punto-e-traiettoria/</link>
					<comments>https://www.studiomilan.it/blog/app-di-timbratura-e-geolocalizzazione-il-confine-tra-dato-punto-e-traiettoria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 04:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Te lo dico a modo mio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiomilan.it/?p=6613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando si parla di app per timbrare con GPS, il problema non è la tecnologia. Il problema, come sempre nel diritto del lavoro, è la funzione concreta: stai registrando una presenza… o stai controllando una persona? Alberto Tracciachiara, titolare della TecnoInterventi Veloci Srl, era un uomo pratico. Uno di quelli che amano le cose semplici: [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomilan.it/blog/app-di-timbratura-e-geolocalizzazione-il-confine-tra-dato-punto-e-traiettoria/">App di timbratura e geolocalizzazione: il confine tra dato-punto e traiettoria</a> proviene da <a href="https://www.studiomilan.it">Studio Milan</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quando si parla di app per timbrare con GPS, il problema non è la tecnologia. Il problema, come sempre nel diritto del lavoro, è <strong>la funzione concreta</strong>: stai registrando una presenza… o stai controllando una persona?</p>
<p>Alberto Tracciachiara, titolare della <strong>TecnoInterventi Veloci Srl</strong>, era un uomo pratico. Uno di quelli che amano le cose semplici: fatture in ordine, dipendenti puntuali, e possibilmente nessuno parcheggiato al bar alle 10:30 con cappuccino e cornetto “tecnico”. La sua azienda faceva manutenzioni in giro per la provincia, e coordinare i tecnici era sempre stato un piccolo rebus quotidiano.</p>
<p>Finché un giorno scopre lei: <strong>l’app di timbratura con geolocalizzazione</strong>.</p>
<p>Un colpo di fulmine professionale.<br />
“Finalmente,” pensò Alberto, “so dove sono quando iniziano e finiscono.” Tra i suoi tecnici spiccava <strong>Ermanno Girandola</strong>, un tipo sveglio, rapido negli interventi… e creativo nella gestione degli spostamenti. Nulla di illecito, sia chiaro, ma quel talento naturale nel “ottimizzare i percorsi” spesso includeva deviazioni altamente strategiche verso panifici, tabacchini e bar con parcheggio facile.</p>
<p>Alberto, entusiasta, decise di implementare il sistema. Ma prima — perché ogni tanto capita anche ai migliori — fece una cosa intelligente.</p>
<p>Chiamò il Consulente del Lavoro “<strong>il Giova</strong>”.</p>
<p>Il dr. Giovannangelo Decubernatis, detto il Giova, arrivò con il suo solito passo tranquillo e quell’aria di chi sa già dove si andrà a parare.<br />
Alberto partì a raffica: “Voglio un’app con GPS. Così vedo dove timbrano, dove vanno, quanto si fermano… insomma, controllo tutto.”</p>
<p>Il Giova non si scompose. Non lo interrompe mai subito. Lascia sempre che il cliente si entusiasmi un pochino, è parte del processo. Poi, con tono leggero ma chirurgico, fece una domanda:</p>
<p>“Alberto, tu vuoi sapere <strong>dove timbrano</strong>… o vuoi sapere <strong>come lavorano durante la giornata</strong>?”</p>
<p>E lì, per la prima volta, la questione cambiò forma.</p>
<p>Il Giova spiegò con calma: Se l’app usa il GPS <strong>solo nel momento della timbratura</strong> — ingresso, uscita, inizio intervento — stai semplicemente raccogliendo un <strong>dato-punto</strong>.</p>
<p>Serve a certificare che il tuo collaboratore, <strong>Ermanno Girandola</strong> era lì, in quel posto, in quel momento.</p>
<p>È, a tutti gli effetti, uno strumento di registrazione delle presenze. Nessun accordo sindacale, nessuna autorizzazione ispettiva. “Fin qui,” disse il Giova, “puoi dormire sonni tranquilli. E anche Ermanno.”</p>
<p>Poi arrivò il secondo tempo. &#8211; “Ma se attivi qualcosa in più…” continuò il Giova, con quel mezzo sorriso che di solito anticipa un problema, ovvero rilevazione continua della posizione, tracciamento degli spostamenti, registrazione delle soste, dati memorizzati in background…ecc..</p>
<p><strong>non stai più registrando <em>dove ha timbrato</em> &#8211; stai ricostruendo <em>come ha lavorato</em></strong>.</p>
<p>E quindi, il percorso tra un cliente e l’altro, le pause, le deviazioni, i tempi morti.<br />
Ermanno Girandola non è più un tecnico con una timbratura. Diventa una <strong>traiettoria su una mapp</strong>a.</p>
<p>E quella traiettoria, per il diritto del lavoro, ha un significato molto preciso:<strong> controllo a distanza dell’attività lavorativa</strong>.</p>
<p>Alberto, che fino a quel momento si vedeva già stile “torre di controllo”, iniziò a ridimensionarsi. “Quindi… se vedo che si ferma al bar…?”</p>
<p>Il Giova lo fermò con eleganza: “Puoi anche vederlo. Ma per arrivarci devi rispettare le regole del gioco.”<br />
E il gioco, qui, è l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.</p>
<p>Se passi dalla logica del <strong>punto</strong> a quella della <strong>traiettoria</strong>, entrano in campo le garanzie vere: devi avere una <strong>esigenza organizzativa concreta</strong> (non la curiosità imprenditoriale); &#8211; devi fare un accordo sindacale oppure ottenere <strong>l’autorizzazione dell’Ispettorato</strong>. E soprattutto — qui il Giova alzò leggermente il dito indice — non puoi fare nulla “in silenzio”.</p>
<p>“Alberto, anche se fai tutto a regola d’arte,” disse il Giova, “i dati li puoi usare — anche disciplinarmente — solo se sei stato trasparente.” Tradotto significa che devi dire chiaramente a Ermanno:</p>
<ul>
<li>se il GPS si attiva,</li>
<li>quando si attiva,</li>
<li>per quali finalità,</li>
<li>se c’è un tracciamento continuo,</li>
<li>per quanto tempo conservi i dati.</li>
</ul>
<p>“Scrivere ‘usiamo un’app di timbratura’,” concluse, “è come dire ‘c’è una torta’ senza dire se è alla crema o al wasabi.” Non è informativa. È suspense.</p>
<p>Alberto fece la scelta giusta. Configurò l’app in modo pulito: GPS attivo solo al momento della timbratura; nessun tracciamento continuo; dati ridotti al minimo indispensabile; informativa chiara, scritta in italiano comprensibile (evento raro, ma possibile).</p>
<p>Ermanno continuò a lavorare. Il bar continuò a esistere. Ma entrambi, improvvisamente, si sentirono più leggeri.</p>
<h5>Pillola di consulenza del Giova</h5>
<p>“Ricordatelo così,” disse il Giova, con quella sintesi che vale più di mille circolari:<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><strong> Se il GPS dice “eri qui quando hai timbrato”, sei nella presenza.</strong> <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <strong>Se il GPS racconta “cosa hai fatto durante la giornata”, sei nel controllo.</strong><br />
E quando c’è controllo, scatta l’art. 4, comma 1 dello Statuto dei lavoratori: servono garanzie, accordi e trasparenza.<br />
“Il GPS può anche essere precisissimo,” concluse sorridendo, “ma la legge… lo è di più. E non perde mai segnale.”</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomilan.it/blog/app-di-timbratura-e-geolocalizzazione-il-confine-tra-dato-punto-e-traiettoria/">App di timbratura e geolocalizzazione: il confine tra dato-punto e traiettoria</a> proviene da <a href="https://www.studiomilan.it">Studio Milan</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiomilan.it/blog/app-di-timbratura-e-geolocalizzazione-il-confine-tra-dato-punto-e-traiettoria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quattordicesima mensilità: guida tecnico-professionale per datori di lavoro e consulenti HR</title>
		<link>https://www.studiomilan.it/blog/quattordicesima-mensilita-guida-tecnico-professionale-per-datori-di-lavoro-e-consulenti-hr/</link>
					<comments>https://www.studiomilan.it/blog/quattordicesima-mensilita-guida-tecnico-professionale-per-datori-di-lavoro-e-consulenti-hr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 04:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapporto di lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiomilan.it/?p=6603</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;arrivo della stagione estiva riporta in primo piano, per migliaia di aziende italiane, l&#8217;adempimento legato alla quattordicesima mensilità. Si tratta di un istituto che, a differenza della tredicesima, non trova fondamento in una norma di legge generale, ma è interamente rimesso all&#8217;autonomia della contrattazione collettiva. Per chi gestisce il personale — imprenditori, artigiani, commercianti, ma [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomilan.it/blog/quattordicesima-mensilita-guida-tecnico-professionale-per-datori-di-lavoro-e-consulenti-hr/">Quattordicesima mensilità: guida tecnico-professionale per datori di lavoro e consulenti HR</a> proviene da <a href="https://www.studiomilan.it">Studio Milan</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6603" class="elementor elementor-6603" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f32fe4c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="f32fe4c" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-385be140" data-id="385be140" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-1333ad89 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1333ad89" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>L&#8217;arrivo della stagione estiva riporta in primo piano, per migliaia di aziende italiane, l&#8217;adempimento legato alla quattordicesima mensilità. Si tratta di un istituto che, a differenza della tredicesima, non trova fondamento in una norma di legge generale, ma è interamente rimesso all&#8217;autonomia della contrattazione collettiva. Per chi gestisce il personale — imprenditori, artigiani, commercianti, ma anche colleghi consulenti del lavoro — conoscerne i meccanismi tecnici è essenziale per evitare errori in fase di elaborazione del cedolino e contestazioni da parte dei lavoratori.</p><p><br></p>
<h5>La natura giuridica dell&#8217;istituto</h5>
<p>La quattordicesima, talvolta denominata &#8220;premio annuale&#8221; o &#8220;premio ferie&#8221; a seconda del CCNL, è un elemento retributivo indiretto la cui erogazione dipende esclusivamente dalle previsioni contrattuali applicate. Mentre la tredicesima trova fondamento nell&#8217;art. 17 del DPR 1070/1960 e spetta quindi alla generalità dei lavoratori subordinati, la quattordicesima è dovuta solo se il contratto collettivo nazionale di riferimento la prevede, oppure se è stata introdotta tramite contrattazione aziendale di secondo livello.<br>I settori che tradizionalmente la riconoscono sono commercio, turismo, edilizia, trasporti e logistica. È bene ricordare che ne beneficiano anche i pensionati, ai quali l&#8217;importo viene erogato d&#8217;ufficio dall&#8217;INPS insieme alla mensilità di luglio.</p><p><br></p>
<h5>Le regole settoriali: un mosaico da verificare caso per caso</h5>
<p>Non esiste un&#8217;unica regola di calcolo, perché ogni CCNL stabilisce in autonomia la base retributiva di riferimento, il periodo di maturazione, le voci escluse e le causali di assenza che incidono sul rateo. Alcuni esempi rappresentativi:<br>Il CCNL Alimentari Industria assume come parametro la retribuzione mensile di fatto e considera utili ai fini della maturazione i periodi di assenza per malattia o infortunio entro i limiti di conservazione del posto.<br>Il CCNL Terziario–Confcommercio fa riferimento alla retribuzione di fatto in essere al 30 giugno di ogni anno, escludendo espressamente gratifiche e premi a carattere individuale o collettivo.<br>Il CCNL Trasporto merci richiama la retribuzione globale mensile in vigore sempre al 30 giugno.<br>Il CCNL Turismo-Pubblici esercizi prevede l&#8217;erogazione con la retribuzione di luglio, includendo paga base, contingenza, eventuale terzo elemento e trattamenti integrativi aziendali, ma escludendo gli scatti di anzianità.<br>Il CCNL Dirigenti del Terziario prevede invece due mensilità aggiuntive distinte: la tredicesima a dicembre e la quattordicesima a giugno, entrambe pari a una mensilità piena della retribuzione di fatto.<br>Un caso particolare è quello del CCNL delle cooperative sociali, che all&#8217;art. 79-bis fissa la quattordicesima in misura pari alla metà di una mensilità.<br>Questa eterogeneità impone, prima di procedere a qualsiasi elaborazione, una verifica puntuale del contratto applicato dall&#8217;azienda, perché basarsi su regole &#8220;generiche&#8221; può generare errori sistematici nel calcolo.</p><p><br></p>
<h5>Il periodo di maturazione e il calcolo rateale</h5>
<p>A differenza della tredicesima, che matura sull&#8217;anno civile (1 gennaio–31 dicembre), la quattordicesima segue solitamente un periodo di maturazione che va dal 1° luglio al 30 giugno dell&#8217;anno successivo. Il meccanismo di calcolo resta comunque rateale: ogni mese di servizio matura un dodicesimo dell&#8217;importo spettante, e un&#8217;assunzione o una cessazione avvenuta durante l&#8217;anno di maturazione comporta automaticamente una riduzione proporzionale del rateo.<br>Esempio operativo. Un lavoratore assunto il 1° settembre con retribuzione mensile di 2.500 euro avrà maturato, a fine periodo:<br>• 4 ratei di tredicesima (settembre-dicembre)<br>• 10 ratei di quattordicesima (settembre-giugno)<br>Il rateo mensile è pari a 208,33 euro (2.500/12). Ne deriva una tredicesima di 833,32 euro e una quattordicesima di 2.083,30 euro. Va sottolineato che, in caso di rapporti a tempo parziale, l&#8217;importo va ulteriormente riproporzionato in base all&#8217;orario contrattuale.</p><p><br></p>
<h5>Imponibile contributivo e trattamento fiscale: il nodo tecnico</h5>
<p>Sul piano previdenziale, la quattordicesima concorre integralmente alla formazione dell&#8217;imponibile contributivo del mese di erogazione, alla pari di qualsiasi altra voce retributiva ordinaria. Un&#8217;attenzione particolare va riservata al caso in cui il lavoratore abbia percepito, nel periodo di riferimento, indennità erogate direttamente da INPS o INAIL (malattia, infortunio, maternità): tali importi includono già una quota di mensilità aggiuntiva e vanno quindi scomputati dal calcolo per evitare una duplicazione.<br>Sul piano fiscale, il punto tecnico più rilevante riguarda il metodo di tassazione. La quattordicesima, come la tredicesima, non segue la tassazione progressiva ordinaria applicata alle mensilità correnti, ma il criterio della tassazione separata &#8220;per scaglioni mensilizzati&#8221; previsto dall&#8217;articolo 23 del DPR 600/1973, che dispone l&#8217;applicazione delle aliquote IRPEF sulle mensilità aggiuntive ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito.<br>In pratica, questo significa che sulla quattordicesima non trovano applicazione le detrazioni per lavoro dipendente né quelle per carichi di famiglia, motivo per cui il netto percepito può risultare proporzionalmente inferiore rispetto a una mensilità ordinaria di pari importo lordo. A questo si aggiunge un ulteriore elemento da tenere presente nella consulenza ai clienti: il cuneo fiscale introdotto dalla normativa più recente e il trattamento integrativo previsto dal DL 3/2020 vengono distribuiti esclusivamente sulle dodici mensilità ordinarie, e non interessano la quattordicesima.<br>L&#8217;eventuale scostamento tra tassazione provvisoria e imposta effettivamente dovuta trova sistemazione in sede di conguaglio fiscale di fine anno (o alla cessazione del rapporto), quando il sostituto d&#8217;imposta ricalcola l&#8217;IRPEF complessiva tenendo conto di tutte le detrazioni effettivamente spettanti, come previsto dal comma 3 dello stesso art. 23 DPR 600/1973.</p><p><br></p>
<h5>Voci retributive incluse ed escluse dal calcolo</h5>
<p>Per una corretta elaborazione del cedolino, è opportuno distinguere chiaramente cosa rientra e cosa resta fuori dalla base di calcolo, fermo restando che ogni CCNL può introdurre deroghe specifiche.<br><strong>Generalmente concorrono al calcolo</strong>: retribuzione tabellare, scatti di anzianità (salvo deroghe come quella prevista da alcuni contratti del settore pubblici esercizi), indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione, superminimi individuali e collettivi, indennità di funzione, quote aggiuntive territoriali.<br><strong>Generalmente restano esclusi</strong>: lavoro straordinario e supplementare, indennità legate a prestazioni occasionali (cassa, turno, guardiania), maggiorazioni per lavoro notturno o festivo, rimborsi spese e indennità di trasferta forfettarie.</p><p><br></p>
<h5>Assenze e maturazione del rateo</h5>
<p>Sul piano della maturazione, occorre distinguere tra assenze &#8220;neutre&#8221;, che non incidono sul calcolo, e assenze che invece riducono il rateo spettante.<br>Sono generalmente utili: malattia e infortunio entro il periodo di comporto, congedi di maternità e paternità, ferie, permessi e festività, riposi per allattamento, permessi per donazione di sangue.<br>Sono invece generalmente escluse: assenze ingiustificate, malattia oltre il periodo di comporto, congedi parentali non retribuiti, aspettative senza retribuzione, scioperi.</p><p><br></p>
<h5>Indicazioni operative per la gestione payroll</h5>
<p>Per chi si occupa di elaborazione paghe, alcuni passaggi pratici da non sottovalutare:<br>Verificare sempre il CCNL applicato e l&#8217;eventuale presenza di accordi aziendali integrativi prima di procedere al calcolo.<br>Tracciare puntualmente le assenze del periodo di maturazione, distinguendo quelle utili da quelle che riducono il rateo.<br>Scorporare dal calcolo eventuali indennità INPS/INAIL già comprensive di quota mensilità aggiuntiva.<br>Informare preventivamente i lavoratori sulla differenza tra lordo e netto, spiegando l&#8217;assenza delle detrazioni ordinarie, per prevenire richieste di chiarimento o contestazioni.<br>Programmare correttamente le operazioni di conguaglio di fine anno, affinché l&#8217;imposta complessivamente dovuta tenga conto di tutte le mensilità aggiuntive erogate.<br>Una gestione tecnicamente corretta della quattordicesima non solo evita errori e sanzioni, ma rappresenta anche un elemento di affidabilità verso i propri collaboratori, in un momento dell&#8217;anno particolarmente sensibile per le tasche dei lavoratori.</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>L'articolo <a href="https://www.studiomilan.it/blog/quattordicesima-mensilita-guida-tecnico-professionale-per-datori-di-lavoro-e-consulenti-hr/">Quattordicesima mensilità: guida tecnico-professionale per datori di lavoro e consulenti HR</a> proviene da <a href="https://www.studiomilan.it">Studio Milan</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiomilan.it/blog/quattordicesima-mensilita-guida-tecnico-professionale-per-datori-di-lavoro-e-consulenti-hr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Critiche del datore durante le assemblee sindacali: quando sono lecite?</title>
		<link>https://www.studiomilan.it/blog/critiche-del-datore-durante-le-assemblee-sindacali-quando-sono-lecite/</link>
					<comments>https://www.studiomilan.it/blog/critiche-del-datore-durante-le-assemblee-sindacali-quando-sono-lecite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 04:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Te lo dico a modo mio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiomilan.it/?p=6598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una recente decisione del Tribunale di Bologna (4 giugno 2026) chiarisce un punto delicato: il datore di lavoro può comunicare direttamente con i dipendenti durante le trattative sindacali? La risposta, con qualche condizione, è sì. Il giorno in cui l’assemblea si infiammò (ma senza incendio giuridico) Alla “Fonderia Meccanica Bragaglia S.r.l.” le assemblee sindacali erano [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomilan.it/blog/critiche-del-datore-durante-le-assemblee-sindacali-quando-sono-lecite/">Critiche del datore durante le assemblee sindacali: quando sono lecite?</a> proviene da <a href="https://www.studiomilan.it">Studio Milan</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una recente decisione del Tribunale di Bologna (4 giugno 2026) chiarisce un punto delicato: il datore di lavoro può comunicare direttamente con i dipendenti durante le trattative sindacali? La risposta, con qualche condizione, è sì.</p>
<h5>Il giorno in cui l’assemblea si infiammò (ma senza incendio giuridico)</h5>
<p>Alla “Fonderia Meccanica Bragaglia S.r.l.” le assemblee sindacali erano diventate un appuntamento fisso del giovedì pomeriggio. Un rito quasi sacro, con tanto di sedie in plastica e aria condizionata sempre incerta.<br />
Il datore di lavoro, <strong>Cesare Bragaglia</strong>, uomo concreto e con la passione per i numeri, da settimane stava negoziando con il sindacato un nuovo accordo sugli orari. Dall’altra parte c’era <strong>Priscilla Venturini</strong>, operaia storica e delegata sindacale, dotata di grande carisma e di una memoria infallibile per ogni promessa aziendale del passato.<br />
Fin qui, nulla di straordinario. Se non fosse che, a un certo punto, Cesare decise di fare qualcosa che fece storcere più di un naso: iniziò a inviare comunicati direttamente ai lavoratori.<br />
Niente volantini anonimi o messaggi criptici. Comunicazioni pulite, firmate, in cui spiegava puntualmente:<br />
• la posizione dell’azienda,<br />
• i costi reali delle richieste sindacali,<br />
• le possibili alternative.<br />
Risultato? I lavoratori iniziarono a farsi un’idea… “autonoma”. E questo, diciamolo, non piacque molto al sindacato.<br />
Priscilla e l’organizzazione sindacale non la presero bene: secondo loro, Cesare stava “entrando a gamba tesa” nel rapporto tra sindacato e lavoratori. Partì quindi un ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori: condotta antisindacale, sostenevano.<br />
Perché – a loro dire – il datore non avrebbe dovuto parlare direttamente con i lavoratori durante le trattative.<br />
Il clima? Teso come una corda di violino.</p>
<h5>Il rischio (vero) per l’imprenditore</h5>
<p>Cesare iniziò a temere il peggio. Un’accusa di comportamento antisindacale non è mai una faccenda leggera: può portare a ordini giudiziali immediati, con effetti anche reputazionali.<br />
“Avrò esagerato?” pensò, scorrendo i comunicati già inviati.<br />
Fu allora che entrò in scena lui: <strong>il dr. Giovannangelo Decubernatis, detto “il Giova”</strong>, chiamato d’urgenza per mettere ordine tra comunicazione, strategia e… nervi scoperti.</p>
<h5>Il nodo giuridico spiegato semplice</h5>
<p>Il punto era uno solo: <em>Il datore di lavoro può parlare direttamente con i lavoratori durante le trattative sindacali?</em><br />
Il sindacato sosteneva di no, quasi come se esistesse una “corsia esclusiva” di comunicazione riservata a loro.<br />
Il Giova, invece, fece una smorfia delle sue e disse, con calma:<br />
“Se fosse così, basterebbe chiudere la porta e buttare la chiave. Ma il diritto del lavoro non funziona per monopoli informativi.”</p>
<h5>La decisione del Tribunale (e perché è importante)</h5>
<p>Il Tribunale di Bologna, con sentenza del <strong>4 giugno 2026</strong>, ha dato ragione al datore di lavoro.<br />
Ha detto, in sostanza, una cosa molto chiara:<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <strong>Non esiste una regola che riservi solo al sindacato il diritto di comunicare con i lavoratori</strong>.<br />
Il datore può:</p>
<ul>
<li>esprimere la propria posizione,</li>
<li>spiegare le proprie scelte,</li>
<li>informare direttamente i dipendenti.</li>
</ul>
<p>E c’è un motivo preciso: <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> i lavoratori devono poter conoscere tutte le posizioni in campo per formarsi un’<strong>opinione libera</strong>.<br />
Non basta sentire una campana sola.</p>
<h5>Ma attenzione: non è “liberi tutti”</h5>
<p>Qui arriva il punto che il Giova sottolineò con il suo classico mezzo sorriso:<br />
“Cesare, puoi parlare… ma devi saper parlare.”<br />
Infatti il Tribunale ha anche chiarito che:<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/26a0.png" alt="⚠" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> La comunicazione del datore è lecita <strong>solo se rispetta buona fede e correttezza</strong>.<br />
Cioè:</p>
<ul>
<li>niente attacchi gratuiti al sindacato,</li>
<li>niente pressioni indebite sui lavoratori,</li>
<li>niente interferenze che ostacolino le trattative,</li>
<li>niente discredito verso l’altra parte.</li>
</ul>
<p>Nel caso della Fonderia Bragaglia? Il giudice ha accertato che:</p>
<ul>
<li>i comunicati erano equilibrati,</li>
<li>non ostacolavano le trattative,</li>
<li>non screditavano il sindacato.</li>
</ul>
<p>E quindi… ricorso rigettato.</p>
<h5>Il finale (senza colpi bassi)</h5>
<p>Quando arrivò la notizia, Cesare tirò un sospiro di sollievo. Priscilla, pur contrariata, dovette riconoscere che la partita si sarebbe giocata su un campo diverso: quello del confronto vero, non del silenzio imposto.<br />
E in azienda successe una cosa interessante: le assemblee divennero più partecipate, più informate… e, paradossalmente, anche più concrete.</p>
<h5>Il Giova chiude il caso</h5>
<p>Il dr. <strong>Giovannangelo Decubernatis, detto “il Giova”</strong>, sistemò gli occhiali e concluse così:<br />
“Ricordatevi questa regola semplice:<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <strong>Il datore di lavoro può parlare direttamente ai lavoratori anche durante le trattative sindacali</strong>.<br />
Non c’è nessuna esclusiva del sindacato sulla comunicazione.<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Però – ed è qui che si gioca la partita – deve farlo <strong>con correttezza, trasparenza e senza interferire scorrettamente nel confronto sindacale</strong>.<br />
Se lo fai bene, informi. Se lo fai male, rischi l’antisindacalità.”<br />
E poi, con un mezzo sorriso:<br />
“Insomma: comunicare sì… ma senza trasformare la trattativa in un comizio.”</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomilan.it/blog/critiche-del-datore-durante-le-assemblee-sindacali-quando-sono-lecite/">Critiche del datore durante le assemblee sindacali: quando sono lecite?</a> proviene da <a href="https://www.studiomilan.it">Studio Milan</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiomilan.it/blog/critiche-del-datore-durante-le-assemblee-sindacali-quando-sono-lecite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adesione automatica alla previdenza complementare: cosa cambia dal 1° luglio 2026</title>
		<link>https://www.studiomilan.it/blog/adesione-automatica-alla-previdenza-complementare-cosa-cambia-dal-1-luglio-2026/</link>
					<comments>https://www.studiomilan.it/blog/adesione-automatica-alla-previdenza-complementare-cosa-cambia-dal-1-luglio-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 15:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapporto di lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiomilan.it/?p=6594</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con Deliberazione del 19 giugno 2026, la COVIP ha definito le modalità applicative del nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, introducendo un rilevante cambio di paradigma rispetto al sistema basato sul silenzio-assenso. Le disposizioni danno attuazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) e diventano operative dal 1° luglio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomilan.it/blog/adesione-automatica-alla-previdenza-complementare-cosa-cambia-dal-1-luglio-2026/">Adesione automatica alla previdenza complementare: cosa cambia dal 1° luglio 2026</a> proviene da <a href="https://www.studiomilan.it">Studio Milan</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>Con Deliberazione del 19 giugno 2026, la COVIP ha definito le modalità applicative del nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, introducendo un rilevante cambio di paradigma rispetto al sistema basato sul silenzio-assenso.</em></p></blockquote>
<p>Le disposizioni danno attuazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) e diventano operative dal 1° luglio 2026. L’intervento normativo incide direttamente sulla gestione del TFR e sulla dinamica di adesione ai fondi pensione, con effetti operativi immediati per datori di lavoro e lavoratori, in particolare in sede di nuove assunzioni.</p>
<h5>Ambito di applicazione e decorrenza</h5>
<p>Il nuovo meccanismo si applica esclusivamente ai lavoratori del settore privato assunti a partire dal 1° luglio 2026. Restano quindi esclusi:</p>
<ul>
<li>i rapporti di lavoro già in essere alla data del 30 giugno 2026</li>
<li>i lavoratori domestici</li>
<li>i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni</li>
</ul>
<p>Per i lavoratori già assunti prima della riforma continua ad applicarsi la disciplina previgente: in assenza di una scelta espressa entro sei mesi dall’assunzione, il TFR maturando resta destinato al comparto garantito del fondo individuato dalla contrattazione o, in alternativa, al Fondo di Tesoreria INPS. Dal lato datoriale, non è previsto alcun nuovo obbligo informativo per i dipendenti già in forza.</p>
<h5>Prima assunzione: adesione automatica e diritto di rinuncia</h5>
<p>La novità più rilevante riguarda i lavoratori alla prima esperienza di lavoro subordinato. In questi casi, l’adesione a una forma pensionistica complementare avviene automaticamente sin dalla data di assunzione.<br />
Operativamente:</p>
<ul>
<li>il TFR è integralmente destinato alla previdenza complementare</li>
<li>il lavoratore dispone di 60 giorni per esercitare il diritto di rinuncia</li>
<li>la rinuncia deve essere comunicata per iscritto al datore di lavoro</li>
</ul>
<p><strong>La rinuncia ha natura di atto unilaterale recettizio</strong> con efficacia retroattiva: produce cioè effetti fin dall’origine, annullando l’adesione automatica. In tale ipotesi, il lavoratore può:</p>
<ul>
<li>mantenere il TFR in azienda o destinarlo al Fondo Tesoreria INPS</li>
<li>aderire esplicitamente a una diversa forma pensionistica, anche differente da quella individuata automaticamente</li>
</ul>
<p>L’azienda è tenuta, al momento dell’assunzione, a fornire un’informativa completa che includa: regime applicabile, fondo di destinazione, opzioni disponibili e termini per l’esercizio della rinuncia.<br />
Sono esclusi dal meccanismo:<br />
• i contratti a termine di durata inferiore a 60 giorni;<br />
• i rapporti cessati prima del decorso dei 60 giorni.<br />
Eventuali sospensioni del rapporto non interrompono il termine utile per la rinuncia.</p>
<h5>Contribuzione e decorrenza dei versamenti</h5>
<p>L’adesione automatica non si limita al conferimento del TFR. Essa può comportare anche <strong>l’attivazione delle contribuzioni a carico di datore di lavoro e lavoratore</strong>, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile.</p>
<p>Una precisazione operativa riguarda la contribuzione del lavoratore:</p>
<ul>
<li>non è obbligatoria se la retribuzione annua lorda è inferiore all’importo dell’assegno sociale</li>
<li>in questo caso, il lavoratore può dichiarare entro 60 giorni di non voler versare la propria quota</li>
</ul>
<p>I versamenti (TFR e contributi) <strong>decorrono dal mese successivo alla scadenza</strong> del termine di rinuncia e comprendono tutte le quote maturate fin dall’assunzione.<br />
Nel caso in cui il contratto collettivo escluda la contribuzione durante il periodo di prova, il TFR viene comunque accantonato dal primo giorno, mentre i contributi partono solo dopo il superamento della prova.</p>
<h5>Individuazione del fondo di destinazione</h5>
<p>La scelta della forma pensionistica non è rimessa al caso, ma segue criteri gerarchici precisi:</p>
<ol>
<li>fondo previsto dalla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale)</li>
<li>in presenza di più fondi: scelta definita da accordo aziendale oppure, in mancanza, <strong>dal fondo con maggiore diffusione tra i dipendenti</strong></li>
<li>in assenza di riferimenti contrattuali: Fondo residuale COMETA</li>
</ol>
<p>In quest’ultimo caso, l’adesione automatica comporta il solo conferimento del TFR, senza obbligo di contribuzione aggiuntiva.</p>
<h5>Lavoratori non alla prima occupazione: nuova assunzione</h5>
<p>La riforma coinvolge anche i lavoratori che, pur non essendo alla prima esperienza, vengono assunti dopo il 30 giugno 2026.<br />
L’adesione automatica si applica solo se il lavoratore:</p>
<ul>
<li>risulta già iscritto a una forma di previdenza complementare</li>
<li>ha una posizione attiva con conferimento di TFR</li>
</ul>
<p>Al momento dell’assunzione, il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione sulla posizione previdenziale del lavoratore e fornire un’informativa specifica.</p>
<p>Le casistiche sono tre:</p>
<ul>
<li><strong>posizione attiva con TFR conferito</strong>: il lavoratore può indicare entro 60 giorni il fondo di destinazione; in mancanza, opera l’automatismo</li>
<li><strong>posizione attiva senza TFR (solo contributi)</strong>: il meccanismo non si attiva</li>
<li><strong>assenza di posizione attiva</strong>: si applica il regime ordinario del TFR, ferma la possibilità di adesione volontaria</li>
</ul>
<p>Non rientrano nel perimetro della norma i lavoratori che abbiano integralmente riscattato la precedente posizione. Al contrario, restano inclusi coloro che, pur avendo cessato i requisiti di partecipazione al fondo originario, mantengono una posizione ancora attiva.</p>
<h5>Considerazioni operative</h5>
<p>La riforma introduce un sistema più incisivo, spostando l’asse dalla scelta “passiva” alla partecipazione automatica. Ne derivano impatti concreti su onboarding, gestione del TFR e flussi contributivi. Per le aziende diventa centrale strutturare correttamente l’informativa iniziale e <strong>tracciare i termini di rinuncia</strong>. Per i lavoratori, il nuovo impianto rende di fatto la previdenza complementare la regola, e non più una scelta eventuale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomilan.it/blog/adesione-automatica-alla-previdenza-complementare-cosa-cambia-dal-1-luglio-2026/">Adesione automatica alla previdenza complementare: cosa cambia dal 1° luglio 2026</a> proviene da <a href="https://www.studiomilan.it">Studio Milan</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiomilan.it/blog/adesione-automatica-alla-previdenza-complementare-cosa-cambia-dal-1-luglio-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proporzionalità della sanzione disciplinare: i limiti del licenziamento per giusta causa</title>
		<link>https://www.studiomilan.it/blog/proporzionalita-della-sanzione-disciplinare-i-limiti-del-licenziamento-per-giusta-causa/</link>
					<comments>https://www.studiomilan.it/blog/proporzionalita-della-sanzione-disciplinare-i-limiti-del-licenziamento-per-giusta-causa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 04:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Te lo dico a modo mio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiomilan.it/?p=6584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ci sono casi in cui l’imprenditore pensa di avere la situazione in pugno. Poi arriva il diritto del lavoro — e, con una certa eleganza, gli spiega che la realtà è un filo più complicata. L’ordinanza della Cassazione n. 19848 del 15 giugno 2026 è uno di quei casi. &#160; Lo sputo, il parcheggio e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomilan.it/blog/proporzionalita-della-sanzione-disciplinare-i-limiti-del-licenziamento-per-giusta-causa/">Proporzionalità della sanzione disciplinare: i limiti del licenziamento per giusta causa</a> proviene da <a href="https://www.studiomilan.it">Studio Milan</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6584" class="elementor elementor-6584" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6bacba16 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="6bacba16" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4ea598df" data-id="4ea598df" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-62a73138 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="62a73138" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Ci sono casi in cui l’imprenditore pensa di avere la situazione in pugno. Poi arriva il diritto del lavoro — e, con una certa eleganza, gli spiega che la realtà è un filo più complicata. L’ordinanza della Cassazione n. 19848 del 15 giugno 2026 è uno di quei casi.</p><p><br></p>
<h5>Lo sputo, il parcheggio e una storia lasciata a metà</h5>
<p>Il dottor <strong>Ermenegildo Pastori</strong>, amministratore della Farmalux S.p.A., è un uomo pratico. Ama le cose lineari: produzione, fatture, regole chiare. E soprattutto le decisioni rapide, quelle senza troppe sfumature.<br>Finché, un pomeriggio, nel parcheggio aziendale — luogo apparentemente innocuo tra auto in doppia fila e pause caffè improvvisate — succede qualcosa che lo costringe a cambiare prospettiva.<br>La protagonista è <strong>Debora Scintilla</strong>, impiegata brillante e persona diretta, di quelle che non hanno grande talento per fingere pazienza quando la pazienza è finita da un pezzo. Dall’altra parte c’è <strong>Ruggero Bellavista</strong>, collega ed ex compagno. E qui sta già il primo problema: Ruggero, la fine della relazione, non l’ha proprio archiviata.<br>Negli ultimi mesi, infatti, il clima si era fatto via via più pesante. Messaggi non richiesti, attenzioni fuori tempo massimo, qualche uscita infelice. A momenti gentile, a momenti pungente. Una presenza costante, e soprattutto non richiesta.<br>Debora prova prima a ignorare, poi a evitare, poi a sopportare. Ma certe dinamiche, quando si trascinano troppo a lungo, non si spengono: si accumulano.<br>Finché, appunto, non arrivano al parcheggio.<br>L’episodio è di quelli che non passano inosservati: parole sopra le righe, tensione accumulata, e poi il gesto. Uno sputo. Anzi, più di uno. Qualcuno diretto verso Ruggero, qualcuno finito sulla sua auto, che di tutta la vicenda è probabilmente l’unico soggetto davvero innocente.<br>La scena dura pochi minuti. L’effetto, in azienda, molto di più.</p><p><br></p>
<h5>La reazione “automatica” del datore di lavoro</h5>
<p>Quando la notizia arriva sulla scrivania del dottor Pastori, la sua reazione è quasi istintiva. Il ragionamento è semplice, quasi matematico: offese + sputi = rottura irreparabile della fiducia.<br>E dunque: <strong>licenziamento per giusta causa</strong>.<br>Firmato, notificato, archiviato. Un caso chiuso con la rapidità di chi è convinto di aver applicato una regola evidente.<br>Solo che, nel diritto del lavoro, le regole “evidenti” tendono a complicarsi appena qualcuno le guarda da vicino.</p><p><br></p>
<h5>Il dettaglio che cambia tutta la prospettiva</h5>
<p>Debora impugna il licenziamento. E a quel punto succede una cosa che nelle aziende, ammettiamolo, non sempre si fa con la stessa cura: qualcuno ricostruisce davvero i fatti.<br>E quando si scava, emergono elementi che il gesto, da solo, non raccontava:</p>
<ul>
<li>Ruggero non aveva mai accettato la fine della relazione;</li>
<li>i suoi comportamenti erano insistenti, spesso invadenti;</li>
<li>alternava momenti concilianti ad altri decisamente offensivi;</li>
<li>tutta la vicenda, pur avvenuta in ambito aziendale, nasceva e rimaneva radicata in una <strong>dinamica privata</strong>.</li>
</ul>
<p>A questo punto lo sputo resta uno sputo — e nessuno lo trasforma in un atto nobile — ma smette di essere un fatto isolato. Diventa piuttosto l’epilogo, poco elegante ma comprensibile, di una tensione che covava da tempo.<br>Ed è qui che si inserisce il punto giuridico vero.</p><p><br></p>
<h5>La Cassazione e la lezione sulla proporzionalità</h5>
<p>Il caso arriva fino in Cassazione. Il dottor Pastori, nel frattempo, è convinto che la questione sia talmente evidente da non lasciare spazio a dubbi.<br>La Corte, invece, rimette tutto in ordine con una calma quasi didattica.<br>La giusta causa — ricorda — non è un’etichetta da appiccicare a un fatto perché “sembra grave”. È una <strong>clausola generale</strong>, che richiede un giudizio concreto. E dentro questo giudizio devono entrare:</p>
<ul>
<li>le circostanze specifiche;</li>
<li>il contesto relazionale;</li>
<li>l’intensità dell’elemento soggettivo;</li>
<li>il reale impatto sul vincolo fiduciario.</li>
</ul>
<p>In altre parole: non basta che il comportamento sia oggettivamente grave. Serve che, in <strong>quel contesto preciso</strong>, sia tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto.<br>E qui, secondo la Cassazione, questa soglia non è stata superata.</p><p><br></p>
<h5>Il CCNL non è un pilota automatico</h5>
<p>C’è poi un altro passaggio che al dottor Pastori interessa molto: il codice disciplinare.<br>Perché lì, certe condotte, sono descritte con un livello di severità che sembrerebbe confermare la scelta espulsiva.<br>Ma la Corte chiarisce un punto fondamentale: il CCNL è un riferimento importante, ma <strong>non vincola il giudice in modo automatico</strong>. Salvo ipotesi particolari, resta sempre necessario verificare la <strong>proporzionalità concreta</strong> della sanzione.<br>E quindi sì: anche davanti a un fatto sgradevole e oggettivamente censurabile, il licenziamento può risultare eccessivo.</p><p><br></p>
<h5>Il Giova rimette ordine (con calma)</h5>
<p>A quel punto, il dottor Pastori fa quello che avrebbe potuto fare prima: chiama il suo consulente di fiducia, il <strong>dr. Giovannangelo Decubernatis, per tutti “il Giova”</strong>.<br>Il Giova ascolta, annuisce, e senza bisogno di alzare il tono mette a fuoco il punto:<br>non è in discussione che il comportamento di Debora sia sbagliato. Il problema è un altro:<strong> la sanzione scelta non è proporzionata a quel fatto, inserito in quel contesto</strong>.<br>E la regola operativa, a quel punto, diventa quasi semplice: prima di decidere un licenziamento per giusta causa, bisogna fermarsi un attimo e chiedersi non solo che cosa è successo, ma perché è successo.</p><p><br></p>
<h5>La chiusura del Giova</h5>
<p>«Pastori,» conclude il Giova con un sorriso appena accennato, «nel diritto del lavoro le scorciatoie funzionano solo sulla carta. Nella realtà, bisogna sempre leggere la storia completa.»<br>E la storia, in questo caso, dice che anche un gesto brutto, evidente, difficile da difendere — come uno sputo a un collega — <strong>non basta da solo</strong>.<br><img decoding="async" draggable="false" role="img" class="emoji" alt="&#x1f449;" src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/svg/1f449.svg"> Perché, come ricorda la <strong>Cassazione, ordinanza n. 19848 del 15 giugno 2026</strong>, la giusta causa si misura sempre con la proporzione. E la proporzione, inevitabilmente, passa dal contesto.<br>Il consiglio, quindi, è uno solo: prima di firmare un licenziamento, prendersi il tempo di capire davvero cosa c’è dietro.<br>Perché, a volte, il problema non è lo sputo. È tutta la storia che lo precede.</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>L'articolo <a href="https://www.studiomilan.it/blog/proporzionalita-della-sanzione-disciplinare-i-limiti-del-licenziamento-per-giusta-causa/">Proporzionalità della sanzione disciplinare: i limiti del licenziamento per giusta causa</a> proviene da <a href="https://www.studiomilan.it">Studio Milan</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiomilan.it/blog/proporzionalita-della-sanzione-disciplinare-i-limiti-del-licenziamento-per-giusta-causa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il citofono fantasma</title>
		<link>https://www.studiomilan.it/blog/il-citofono-fantasma/</link>
					<comments>https://www.studiomilan.it/blog/il-citofono-fantasma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 06:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Te lo dico a modo mio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiomilan.it/?p=6578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel cuore operativo della “LogiSprint S.r.l.”, azienda milanese che consegna tutto in tempi record tranne la pazienza del titolare, il signor Adolfo Precisi, c’era un mistero che neanche Sherlock Holmes con il GPS aggiornato. La dipendente Cinzia Mazzetta, addetta amministrativa con talento per le email e meno per i dettagli pratici, era in malattia. Fin [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomilan.it/blog/il-citofono-fantasma/">Il citofono fantasma</a> proviene da <a href="https://www.studiomilan.it">Studio Milan</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nel cuore operativo della “LogiSprint S.r.l.”, azienda milanese che consegna tutto in tempi record tranne la pazienza del titolare, il signor <strong>Adolfo Precisi</strong>, c’era un mistero che neanche Sherlock Holmes con il GPS aggiornato.<br />
La dipendente<strong> Cinzia Mazzetta</strong>, addetta amministrativa con talento per le email e meno per i dettagli pratici, era in malattia. Fin qui tutto regolare. Anzi, regolamentatissimo: certificati telematici, INPS, fasce di reperibilità… un classico.<br />
Peccato che, ogni volta che partiva una visita fiscale, l’esito fosse sempre lo stesso: “<strong>Lavoratrice irreperibile</strong>.”<br />
Una volta, due volte. Poi tre. Poi cinque.<br />
A quel punto Adolfo Precisi iniziò a credere che Cinzia abitasse in un’altra dimensione, tipo un coworking parallelo accessibile solo con badge astrali.<br />
“Ma com’è possibile?” si chiedeva, guardando gli esiti come fossero referti di un caso paranormale.<br />
L’indirizzo c’era. La via pure. Il palazzo anche.<br />
Mancava solo… il citofono.</p>
<h5>Dodici certificati e un grande silenzio</h5>
<p>Nel frattempo, Cinzia continuava a inviare certificati medici. Uno dopo l’altro. Dodici in totale.<br />
Tutti formalmente corretti. Tutti privi, però, di un piccolo, insignificante dettaglio:<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <strong>il nominativo sul citofono</strong>.<br />
Ora, provateci voi: siete il medico fiscale, arrivate sotto il palazzo, suonate “a caso” sperando che qualcuno risponda. Non è una visita fiscale, è “Indovina chi? – Edizione INPS”.<br />
Il risultato? Cinque tentativi andati a vuoto.<br />
E come se non bastasse, in due occasioni Cinzia risultava addirittura <strong>assente nelle fasce di reperibilità</strong>, senza mai tornare in azienda.<br />
A quel punto, Adolfo Precisi smise di cercare spiegazioni cosmiche e fece una cosa molto terrestre: avviò il procedimento disciplinare.</p>
<p><strong>“Ma io l’avevo scritto al medico!”</strong><br />
Durante il confronto, Cinzia giocò la sua carta migliore: “Ma io avevo mandato una mail al mio medico con il nome da mettere sul citofono!”<br />
Ed era vero. La mail c’era. Il medico, però, non aveva mai inserito quel dato nei certificati.<br />
Fine del mistero? Nemmeno per sogno.<br />
Perché qui entra in scena una regola che molti sottovalutano: la malattia non è solo un certificato. È anche <strong>cooperazione attiva</strong>.<br />
E significa una cosa molto semplice: se qualcosa non funziona… devi accorgertene.</p>
<h5>Il Tribunale mette il citofono al posto giusto</h5>
<p>Il caso arriva davanti al <strong>Tribunale di Milano</strong>, che con la sentenza n. 3071 del 10 giugno 2026 mette ordine dove prima c’era confusione.<br />
Il principio è netto, quasi brutale nella sua chiarezza:<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <strong>la responsabilità dei dati di reperibilità è solo del lavoratore</strong>.<br />
Non basta dire “l’ho comunicato al medico”. Bisogna anche:</p>
<ul>
<li>verificare che il certificato sia corretto;</li>
<li>controllare tramite il portale INPS;</li>
<li>usare il numero di protocollo;</li>
<li>intervenire subito se qualcosa non torna.</li>
</ul>
<p>In altri termini: non puoi scaricare la colpa sul medico se non controlli.<br />
E così, le cinque visite fiscali saltate e le due assenze nelle fasce di reperibilità vengono trattate per quello che sono: <strong>assenze ingiustificate</strong>.<br />
Risultato? Superata la soglia dei tre giorni prevista dal CCNL Terziario. E il licenziamento per giusta causa regge.</p>
<h5>Epilogo: il citofono che è costato caro</h5>
<p>Quando la storia arriva nello studio del <strong>dr. Giovannangelo Decubernatis</strong>, per tutti – ormai – <strong>il Giova</strong>, il quadro è chiaro come un campanello che finalmente funziona.<br />
Il Giova ascolta, annuisce, e con quella calma da chi ne ha viste tante, chiude la pratica con una frase che Adolfo Precisi si segna mentalmente:<br />
“Vedi Adolfo, oggi non licenzi per una malattia. Licenzi perché la malattia diventa irrintracciabilità.”</p>
<h5>La chiusura del Giova</h5>
<p>“Facciamola semplice.<br />
Il Tribunale di Milano (sentenza n. 3071/2026) ci dice una cosa che ogni imprenditore dovrebbe tatuarsi in agenda: <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> il lavoratore in malattia deve essere <strong>reperibile davvero, non solo sulla carta</strong>.<br />
E questo comporta tre obblighi pratici:</p>
<ol>
<li>fornire dati corretti al medico;</li>
<li>verificare che siano stati trasmessi correttamente;</li>
<li>intervenire subito se manca qualcosa.</li>
</ol>
<p>Se salta la visita fiscale per dati incompleti, la responsabilità è sua. Punto.<br />
E quando le assenze diventano più di tre giorni, il CCNL apre la porta al licenziamento disciplinare.<br />
Tradotto per te, datore di lavoro: non fermarti al certificato. Guarda sempre gli esiti delle visite fiscali.<br />
Perché a volte la differenza tra una malattia legittima e un problema disciplinare… è solo un nome sul citofono.”<br />
E poi sorride, perché sì: nel diritto del lavoro, anche i dettagli suonano. E quando non suonano… qualcuno paga.”</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomilan.it/blog/il-citofono-fantasma/">Il citofono fantasma</a> proviene da <a href="https://www.studiomilan.it">Studio Milan</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiomilan.it/blog/il-citofono-fantasma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dal 1° luglio 2026 cambia la gestione del TFR dei neoassunti: cosa devono fare davvero le aziende</title>
		<link>https://www.studiomilan.it/blog/dal-1-luglio-2026-cambia-la-gestione-del-tfr-dei-neoassunti-cosa-devono-fare-davvero-le-aziende/</link>
					<comments>https://www.studiomilan.it/blog/dal-1-luglio-2026-cambia-la-gestione-del-tfr-dei-neoassunti-cosa-devono-fare-davvero-le-aziende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 07:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapporto di lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiomilan.it/?p=6567</guid>

					<description><![CDATA[<p>La legge di Bilancio 2026 ha inciso in modo significativo sulle regole che disciplinano la destinazione del TFR dei lavoratori neoassunti nel settore privato. Il punto centrale della riforma è chiaro: il legislatore rafforza il sistema del silenzio-assenso e rende molto più delicata, per il datore di lavoro, la fase iniziale dell’assunzione. In termini pratici, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomilan.it/blog/dal-1-luglio-2026-cambia-la-gestione-del-tfr-dei-neoassunti-cosa-devono-fare-davvero-le-aziende/">Dal 1° luglio 2026 cambia la gestione del TFR dei neoassunti: cosa devono fare davvero le aziende</a> proviene da <a href="https://www.studiomilan.it">Studio Milan</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6567" class="elementor elementor-6567" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-3d5cd33f elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="3d5cd33f" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-66d5b674" data-id="66d5b674" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-41991f83 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="41991f83" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La legge di Bilancio 2026 ha inciso in modo significativo sulle regole che disciplinano la destinazione del TFR dei lavoratori neoassunti nel settore privato. Il punto centrale della riforma è chiaro: il legislatore rafforza il sistema del<strong> silenzio-assenso</strong> e rende molto più delicata, per il datore di lavoro, la fase iniziale dell’assunzione.<br>In termini pratici, il tema non riguarda solo una scelta teorica tra TFR in azienda e previdenza complementare. Riguarda, soprattutto, la corretta impostazione dei processi interni: informativa, raccolta delle opzioni del lavoratore, tracciabilità documentale, corretta individuazione del fondo pensione e gestione coerente dei versamenti.<br>Per le imprese, quindi, il cambiamento non è solo previdenziale. È anche organizzativo, amministrativo e, in prospettiva, contenzioso. Chi sottovaluta questo passaggio rischia errori che possono tradursi in omissioni contributive, contestazioni del lavoratore e richieste risarcitorie.</p>
<h5><br></h5><h5>Cosa cambia dal 1° luglio 2026</h5>
<p>La nuova disciplina interviene sul D.lgs. n. 252/2005 e introduce un impianto più stringente per i lavoratori assunti nel settore privato. La logica del sistema è quella di spingere verso la previdenza complementare quando il lavoratore, entro un termine definito, non esercita una scelta esplicita.</p><p><br></p>
<h5>Il meccanismo ruota attorno a quattro elementi essenziali:</h5>

<table id="tablepress-11" class="tablepress tablepress-id-11">
<thead>
<tr class="row-1">
	<th class="column-1">Aspetto</th><th class="column-2">Cosa comporta</th>
</tr>
</thead>
<tbody class="row-striping row-hover">
<tr class="row-2">
	<td class="column-1"><strong>Effetto del silenzio-assenso</strong></td><td class="column-2">Il lavoratore ha 60 giorni dall’assunzione per esprimere la propria scelta</td>
</tr>
<tr class="row-3">
	<td class="column-1"><strong>Mancata scelta</strong></td><td class="column-2">Se il lavoratore non si pronuncia, opera il silenzio-assenso</td>
</tr>
<tr class="row-4">
	<td class="column-1"><strong>Ruolo del datore di lavoro</strong></td><td class="column-2">Il TFR maturando confluisce automaticamente nella previdenza complementare</td>
</tr>
<tr class="row-5">
	<td class="column-1"><strong>Termine per decidere</strong></td><td class="column-2">L’azienda deve informare in modo chiaro, completo e documentabile</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- #tablepress-11 from cache -->
<p></p>
<p>Tradotto in termini operativi: non basta far firmare un modulo. <strong>Serve un sistema aziendale capace di dimostrare che il lavoratore è stato messo realmente nelle condizioni di capire le opzioni disponibili e i relativi effetti</strong>.</p><p><br></p>
<h5>Perché il tema è più delicato di quanto sembri</h5>
<p>Molte aziende sono abituate a trattare la destinazione del TFR come un adempimento standard di onboarding. Con le nuove regole, però, questa impostazione rischia di non essere più sufficiente.<br>Il motivo è semplice. Quando il legislatore attribuisce effetti così rilevanti al silenzio del lavoratore, l’obbligo informativo del datore di lavoro diventa centrale. Se l’informazione è incompleta, generica o non tracciata, il problema non è solo formale: può essere contestata la validità stessa del percorso seguito, soprattutto nei casi in cui il TFR sia stato destinato a un fondo pensione in assenza di una scelta espressa.<br>Per questo il nuovo quadro richiede un approccio meno burocratico e più strutturato.</p><p><br></p>
<h5>I cinque scenari che le aziende devono saper gestire</h5><div><br></div>
<h6>1. Il lavoratore è alla prima occupazione e non sceglie nulla</h6>
<p>Questo è il caso in cui il nuovo sistema mostra con più chiarezza la propria impostazione. Il lavoratore non esprime alcuna preferenza entro i 60 giorni dall’assunzione e, proprio per questa inerzia, si attiva il meccanismo del silenzio-assenso.<br>In questa situazione l’azienda non può restare ferma. Deve procedere automaticamente al conferimento del TFR maturando verso il fondo pensione individuato secondo i criteri applicabili. Se il contratto collettivo o un accordo aziendale indicano il fondo di riferimento, il datore di lavoro dovrà seguire quella previsione. In mancanza, occorrerà orientarsi sul fondo che registra il maggior numero di adesioni tra i lavoratori dell’impresa.<br>Il vero punto critico, però, non è solo “dove” versare il TFR, ma “come” dimostrare di essere arrivati a quella destinazione nel modo corretto. Se l’azienda non riesce a provare di aver fornito un’informativa adeguata, il silenzio-assenso può trasformarsi in terreno di contestazione.</p><p><br></p>
<h6>2. Il lavoratore è alla prima occupazione e sceglie di mantenere il TFR nel regime ordinario</h6>
<p>Qui la volontà del lavoratore viene espressa in modo chiaro e interrompe il meccanismo automatico di destinazione alla previdenza complementare. In sostanza, il dipendente decide di non far confluire il TFR in un fondo pensione e di lasciarlo nel regime ordinario.<br>Dal punto di vista operativo, però, il trattamento non è identico per tutte le aziende. Conta la dimensione occupazionale del datore di lavoro. Nelle imprese fino a 49 dipendenti il TFR continua ad essere accantonato presso l’azienda. Nelle realtà con almeno 50 addetti, invece, il TFR va al Fondo Tesoreria INPS.<br>Questo significa che la corretta gestione della scelta del lavoratore dipende anche dalla corretta classificazione dimensionale dell’impresa. Un errore in questa fase può produrre flussi finanziari sbagliati e successive rettifiche.<br>C’è poi un aspetto che i lavoratori devono comprendere bene: scegliere il regime ordinario non significa mantenere una libertà perfettamente neutra nel tempo. In seguito si potrà aderire alla previdenza complementare, ma il percorso inverso non segue la stessa logica di piena reversibilità.</p><p><br></p>
<h6>3. Il lavoratore non è alla prima occupazione</h6>
<p>Questo scenario richiede ancora più attenzione, perché entra in gioco la storia previdenziale del lavoratore. Chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro potrebbe avere già compiuto una scelta sul TFR oppure avere una posizione aperta presso un fondo pensione.<br>In questi casi il nuovo datore di lavoro non può limitarsi a gestire il rapporto come se si trattasse di un soggetto “vergine” dal punto di vista previdenziale. Serve una verifica preliminare della situazione pregressa, accompagnata da un’informativa completa sulle possibilità attualmente esercitabili.<br>Il lavoratore potrà decidere di proseguire nella continuità con il fondo già scelto oppure effettuare una nuova opzione entro il termine previsto. Se l’azienda non raccoglie correttamente queste informazioni, il rischio è quello di destinare il TFR nel canale sbagliato, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano contributivo e documentale.</p><p><br></p>
<h6>4. Il lavoratore aderisce espressamente alla previdenza complementare</h6>
<p>In questo caso non c’è alcuna inerzia da interpretare. Il lavoratore decide in modo esplicito di aderire a una forma pensionistica complementare. La scelta può indirizzarsi verso un fondo negoziale, un fondo aperto o un piano individuale pensionistico, nei limiti consentiti dal quadro normativo e contrattuale applicabile.<br>Per l’azienda, l’obbligo è conseguente e concreto: deve versare il TFR maturando al fondo indicato e, se previsto, deve gestire anche la contribuzione aggiuntiva derivante dal contratto collettivo o da accordi individuali.<br>Il profilo di rischio è piuttosto intuitivo: se i versamenti mancano, sono tardivi oppure vengono effettuati al soggetto sbagliato, l’impresa si espone a responsabilità che non sono solo amministrative, ma anche patrimoniali.</p><p><br></p>
<h5>5. Il datore di lavoro non adempie correttamente agli obblighi informativi</h5>
<p>Questo, in realtà, non è un semplice scenario tra gli altri. È il punto che può aggravare qualunque degli scenari precedenti.<br>Se il datore di lavoro non consegna un’informativa chiara, non spiega le opzioni disponibili, non descrive gli effetti del silenzio-assenso oppure non conserva prova della comunicazione resa al lavoratore, l’intero processo diventa fragile.<br>Il rischio è duplice. Da un lato, l’azienda può essere chiamata a rispondere dei danni eventualmente subiti dal lavoratore. Dall’altro, in caso di contestazione, può emergere una discussione più ampia sulla correttezza dell’intera gestione del TFR e della previdenza complementare nel momento dell’assunzione.<br>In altre parole, il problema non è solo “aver fatto l’informativa”, ma “poter dimostrare di averla fatta bene”.</p><p><br></p>
<h5>Tabella di sintesi dei cinque scenari</h5>

<table id="tablepress-12" class="tablepress tablepress-id-12">
<thead>
<tr class="row-1">
	<th class="column-1">Scenario</th><th class="column-2">Situazione</th><th class="column-3">Cosa deve fare l’azienda</th><th class="column-4">Principale rischio</th>
</tr>
</thead>
<tbody class="row-striping row-hover">
<tr class="row-2">
	<td class="column-1"><strong>1. Prima occupazione senza scelta</strong></td><td class="column-2">Il lavoratore non si esprime entro 60 giorni</td><td class="column-3">Attivare il silenzio-assenso e versare il TFR al fondo individuato secondo CCNL, accordi o criterio aziendale residuale</td><td class="column-4">Omissione o ritardo nel versamento; contestazioni per informativa insufficiente</td>
</tr>
<tr class="row-3">
	<td class="column-1"><strong>2. Prima occupazione con scelta di mantenimento del TFR</strong></td><td class="column-2">Il lavoratore vuole restare nel regime ordinario</td><td class="column-3">Gestire il TFR in azienda o al Fondo Tesoreria INPS in base alla dimensione occupazionale</td><td class="column-4">Errata destinazione del TFR per classificazione aziendale non corretta</td>
</tr>
<tr class="row-4">
	<td class="column-1"><strong>3. Lavoratore con occupazioni precedenti</strong></td><td class="column-2">Esiste una posizione previdenziale già formata o una scelta pregressa</td><td class="column-3">Verificare la situazione precedente e raccogliere le nuove indicazioni del lavoratore</td><td class="column-4">Errore nella lettura della posizione previdenziale pregressa</td>
</tr>
<tr class="row-5">
	<td class="column-1"><strong>4. Adesione espressa al fondo pensione</strong></td><td class="column-2">Il lavoratore sceglie esplicitamente la previdenza complementare</td><td class="column-3">Conferire il TFR al fondo prescelto e gestire eventuali contributi aggiuntivi</td><td class="column-4">Omessi, tardivi o inesatti versamenti</td>
</tr>
<tr class="row-6">
	<td class="column-1"><strong>5. Informativa datoriale non corretta</strong></td><td class="column-2">Mancano chiarezza, completezza o prova documentale</td><td class="column-3">Consegnare informativa scritta, comprensibile e tracciabile</td><td class="column-4">Responsabilità civile, amministrativa e contenzioso</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- #tablepress-12 from cache -->
<h5>&nbsp;</h5>
<h5>Il punto organizzativo: il vero nodo non è la norma, ma il processo interno</h5>
<p>L’errore più comune sarà probabilmente quello di affrontare la novità come un adempimento isolato. In realtà il tema va inserito dentro una procedura aziendale ben definita, che coinvolga assunzione, amministrazione del personale, payroll e archiviazione documentale.<br>Senza un flusso ordinato, il rischio è concreto: modulistica consegnata in ritardo, informazioni non uniformi, scelte del lavoratore non tracciate correttamente, errata individuazione del fondo e versamenti non coerenti con quanto raccolto in fase di onboarding.<br>Per questa ragione, la riforma non impone solo di conoscere la regola, ma di saperla tradurre in una prassi aziendale difendibile.</p><p><br></p>
<h5>Una griglia pratica delle attenzioni da presidiare</h5>

<table id="tablepress-13" class="tablepress tablepress-id-13">
<thead>
<tr class="row-1">
	<th class="column-1">Area</th><th class="column-2">Domanda da porsi in azienda</th>
</tr>
</thead>
<tbody class="row-striping row-hover">
<tr class="row-2">
	<td class="column-1"><strong>Informativa</strong></td><td class="column-2">Il contenuto consegnato al lavoratore è davvero chiaro e comprensibile?</td>
</tr>
<tr class="row-3">
	<td class="column-1"><strong>Tempistiche</strong></td><td class="column-2">È monitorato con precisione il termine dei 60 giorni?</td>
</tr>
<tr class="row-4">
	<td class="column-1"><strong>Tracciabilità</strong></td><td class="column-2">L’azienda conserva una prova certa della consegna e della scelta?</td>
</tr>
<tr class="row-5">
	<td class="column-1"><strong>Fondo di riferimento</strong></td><td class="column-2">È già stato individuato il fondo corretto secondo CCNL o criterio residuale?</td>
</tr>
<tr class="row-6">
	<td class="column-1"><strong>Storia previdenziale</strong></td><td class="column-2">In caso di lavoratore non alla prima occupazione, viene verificata la posizione pregressa?</td>
</tr>
<tr class="row-7">
	<td class="column-1"><strong>Payroll e flussi</strong></td><td class="column-2">Il software e le procedure interne sono pronti a gestire i nuovi casi senza errori?</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- #tablepress-13 from cache -->
<h5>&nbsp;</h5>
<h5>Conclusione: luglio 2026 non va atteso, va preparato</h5>
<p>Le modifiche introdotte sul TFR dei neoassunti non devono essere lette come un semplice aggiornamento tecnico. Per molte imprese rappresentano un banco di prova sulla qualità dei propri processi amministrativi e sulla capacità di presidiare correttamente un’area che tocca insieme lavoro, previdenza e responsabilità datoriale.<br>Il nuovo sistema valorizza il silenzio del lavoratore, ma proprio per questo impone al datore di lavoro uno standard più alto di attenzione, chiarezza e documentazione. Dove manca metodo, aumentano i margini di errore. E dove aumenta l’errore, cresce anche il rischio di contestazione.</p>
<p><a href="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/Guida_alla_Riforma_TFR_2026.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-6571 size-full" src="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/Guida_alla_Riforma_TFR_2026.jpg" alt="" width="1683" height="1190" srcset="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/Guida_alla_Riforma_TFR_2026.jpg 1683w, https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/Guida_alla_Riforma_TFR_2026-300x212.jpg 300w, https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/Guida_alla_Riforma_TFR_2026-1024x724.jpg 1024w, https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/Guida_alla_Riforma_TFR_2026-768x543.jpg 768w, https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/Guida_alla_Riforma_TFR_2026-1536x1086.jpg 1536w, https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/Guida_alla_Riforma_TFR_2026-1320x933.jpg 1320w" sizes="(max-width: 1683px) 100vw, 1683px" /></a></p>
<p></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>L'articolo <a href="https://www.studiomilan.it/blog/dal-1-luglio-2026-cambia-la-gestione-del-tfr-dei-neoassunti-cosa-devono-fare-davvero-le-aziende/">Dal 1° luglio 2026 cambia la gestione del TFR dei neoassunti: cosa devono fare davvero le aziende</a> proviene da <a href="https://www.studiomilan.it">Studio Milan</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiomilan.it/blog/dal-1-luglio-2026-cambia-la-gestione-del-tfr-dei-neoassunti-cosa-devono-fare-davvero-le-aziende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uso del telefono personale: i limiti per il datore di lavoro</title>
		<link>https://www.studiomilan.it/blog/uso-del-telefono-personale-i-limiti-per-il-datore-di-lavoro/</link>
					<comments>https://www.studiomilan.it/blog/uso-del-telefono-personale-i-limiti-per-il-datore-di-lavoro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 04:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Te lo dico a modo mio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiomilan.it/?p=6553</guid>

					<description><![CDATA[<p>(e il Giova evita all’azienda un autogol tra privacy e controlli a distanza) Alla DigitAlba Servizi S.r.l. la trasformazione digitale era diventata una bandiera. Il problema è che, a volte, le bandiere si piantano nel posto sbagliato. Un lunedì mattina, l’HR inviò una comunicazione asciutta: da lì in avanti, per accedere a posta, chat e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomilan.it/blog/uso-del-telefono-personale-i-limiti-per-il-datore-di-lavoro/">Uso del telefono personale: i limiti per il datore di lavoro</a> proviene da <a href="https://www.studiomilan.it">Studio Milan</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>(e il Giova evita all’azienda un autogol tra privacy e controlli a distanza)</em></p>
<p>Alla <strong>DigitAlba Servizi S.r.l.</strong> la trasformazione digitale era diventata una bandiera. Il problema è che, a volte, le bandiere si piantano nel posto sbagliato.<br />
Un lunedì mattina, l’HR inviò una comunicazione asciutta: da lì in avanti, per accedere a posta, chat e ticketing, tutti avrebbero dovuto usare anche lo <strong>smartphone personale</strong>. “Nulla di che”, si diceva: bastava installare un’app di gestione aziendale, un profilo di sicurezza e un paio di strumenti “di supporto”.<br />
Solo che, dentro quel “paio di strumenti”, c’era la parte che non si vede nelle slide: un modulo che consentiva di gestire permessi, criteri di sicurezza, e – in alcune configurazioni – anche <strong>tracciamenti e controlli</strong> (dalla raccolta di log alle possibili funzioni di geolocalizzazione). In sostanza, il BYOD (*) stava per diventare “il telefono è tuo, ma lo governiamo noi”. E questa è la miccia perfetta.</p>
<p>(*) <strong>BYOD = Bring Your Own Device</strong> <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> tradotto: “<strong>porta il tuo dispositivo</strong>”</p>
<p>La prima a rendere esplicito il disagio fu <strong>Marta Prudenti</strong>, commerciale esperta, che non era contraria alla tecnologia: era contraria all’idea che il suo dispositivo personale diventasse un’estensione del controllo organizzativo. Non alzò la voce, ma alzò la domanda più importante: “Se è il mio telefono, con che titolo mi imponete di installare software che potrebbe vedere o raccogliere dati?”</p>
<p>Il CEO, <strong>Giorgio Scaletti</strong>, non era un “cattivo”, ma era il classico datore che scopre la compliance quando la compliance bussa alla porta. Per questo chiamò il suo consulente di fiducia: <strong>il dr. Giovannangelo Decubernatis</strong>, detto “<strong>il Giova</strong>”.</p>
<p>Il Giova arrivò e fece quello che fa sempre quando l’azienda “vuole velocizzare”: rallenta di un grado per evitare lo schianto. Non iniziò con “si può / non si può”. Iniziò con una frase che, in questo tema, vale più di un manuale:</p>
<p><strong>“Il BYOD non è vietato. Ma l’obbligo… è un’altra storia.”</strong></p>
<p>Poi mise in fila i punti inderogabili.</p>
<h6>1) Il consenso del lavoratore è una base fragile (e spesso non regge)</h6>
<p>L’azienda stava pensando: “Facciamo firmare un consenso e siamo a posto.” Il Giova spiegò che nel rapporto di lavoro il consenso è spesso <strong>problematico</strong>, perché esiste uno <strong>squilibrio di potere</strong>: il lavoratore può sentirsi di fatto costretto ad accettare. Non è una fissazione teorica: è un principio consolidato nelle linee guida europee sul consenso.<br />
Tradotto: se il datore imposta il BYOD come “o così o niente”, quel consenso rischia di diventare carta velina.</p>
<h6>2) Se l’app consente controllo a distanza, entra in campo l’art. 4 Statuto dei Lavoratori</h6>
<p>Qui il Giova fu chirurgico. L’art. 4 distingue tra:</p>
<ul>
<li>strumenti che possono comportare controllo a distanza (che richiedono <strong>accordo sindacale o autorizzazione ITL</strong>), e</li>
<li>strumenti usati per rendere la prestazione (che non richiedono quell’autorizzazione, ma restano soggetti a informativa e regole privacy).</li>
</ul>
<p>Il punto è che l’“elemento aggiunto” (software di monitoraggio, GPS, logging evoluto) può trasformare lo smartphone da strumento operativo a <strong>strumento di controllo</strong>. E a quel punto, la scorciatoia “installate l’app” non è più neutra.</p>
<h6>3) GDPR: minimizzazione, trasparenza e proporzionalità non sono optional</h6>
<p>Il Giova tradusse il GDPR in lingua aziendale: raccogliere più dati del necessario è come mettere una telecamera in sala riunioni “per sicurezza”. Prima o poi diventa indifendibile.<br />
In particolare: se l’azienda tratta dati di utilizzo, comunicazioni o localizzazione, deve rispettare principi di <strong>liceità, minimizzazione, trasparenza</strong> e avere una base giuridica adeguata (spesso il <strong>legittimo interesse</strong>, ma solo dopo test di necessità e bilanciamento). Sono le regole tipiche dei controlli tecnologici in ambito lavorativo.</p>
<h6>4) La soluzione che evita la guerra: o dispositivo aziendale, o BYOD “davvero volontario”</h6>
<p>Qui si vide la differenza tra “consulenza” e “parere”. Il Giova non si limitò a dire cosa non fare: costruì l’uscita.<br />
Propose tre mosse, semplici e solide:</p>
<ol>
<li>Opzione aziendale: fornire un device di lavoro (anche base), così lo strumento è aziendale e la governance è coerente con l’organizzazione (restando comunque nei limiti dell’art. 4 e del GDPR).</li>
<li>BYOD volontario vero: chi aderisce lo fa senza pressioni, con alternativa reale; niente penalizzazioni per chi rifiuta (altrimenti il consenso torna fragile).</li>
<li>Separazione netta dei dati: contenitore aziendale separato (MDM/MAM “light”), niente accesso ai contenuti personali, log ridotti al minimo, divieti chiari su geolocalizzazione salvo necessità estrema e procedure corrette. È la linea indicata anche dalla prassi e dalle raccomandazioni UE sul trattamento dati “at work”.</li>
</ol>
<p>Infine, impose la regola più importante: <strong>policy</strong> <strong>BYOD scritta</strong>, informativa chiara e tracciabile, e – se ci sono funzioni di controllo – procedura ex art. 4 (accordo sindacale/autorizzazione ITL), altrimenti l’azienda rischia non solo sanzioni privacy, ma anche inutilizzabilità dei dati e contenzioso.<br />
Giorgio Scaletti capì in quel momento che stava per fare l’errore tipico: trasformare un’esigenza organizzativa legittima in un’imposizione giuridicamente tossica. L’azienda cambiò rotta: introdusse una policy BYOD<strong> non obbligatoria</strong>, fornì un’alternativa con device aziendale ai ruoli chiave, e ridusse l’app a funzioni strettamente necessarie, senza “moduli curiosi”.<br />
Il risultato fu quasi sorprendente: nessuna guerra interna, nessun clima di sospetto, e soprattutto un sistema difendibile se qualcuno – lavoratore, sindacato o ispettore – avesse chiesto conto delle scelte.</p>
<h6>Morale</h6>
<p>Nel lavoro moderno, lo smartphone personale è una tentazione organizzativa: costa meno e sembra più veloce. Ma se diventa un obbligo con controllo incorporato, il rischio è doppio: <strong>privacy e Statuto dei Lavoratori</strong>.</p>
<p><strong>Quando il consulente del lavoro fa la differenza.</strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomilan.it/blog/uso-del-telefono-personale-i-limiti-per-il-datore-di-lavoro/">Uso del telefono personale: i limiti per il datore di lavoro</a> proviene da <a href="https://www.studiomilan.it">Studio Milan</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiomilan.it/blog/uso-del-telefono-personale-i-limiti-per-il-datore-di-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trasparenza retributiva: il decreto è legge, ma la partita vera comincia adesso</title>
		<link>https://www.studiomilan.it/blog/trasparenza-retributiva-il-decreto-e-legge-ma-la-partita-vera-comincia-adesso/</link>
					<comments>https://www.studiomilan.it/blog/trasparenza-retributiva-il-decreto-e-legge-ma-la-partita-vera-comincia-adesso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giordano Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 04:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapporto di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza retributiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiomilan.it/?p=6525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il decreto è stato pubblicato in GU n. 125 del 1° giugno 2026 entrerà in vigore il 7 giugno 2026. Il testo attua la direttiva UE 2023/970 e si articola in capi dedicati a definizioni, trasparenza retributiva, mezzi di tutela, monitoraggio e disposizioni finali. I primi commenti tecnici convergono su tre punti sensibili: peso dei [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomilan.it/blog/trasparenza-retributiva-il-decreto-e-legge-ma-la-partita-vera-comincia-adesso/">Trasparenza retributiva: il decreto è legge, ma la partita vera comincia adesso</a> proviene da <a href="https://www.studiomilan.it">Studio Milan</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6525" class="elementor elementor-6525" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-65bb434 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="65bb434" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-6961ffb4" data-id="6961ffb4" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-3c07f574 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3c07f574" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Il decreto è stato pubblicato in <strong>GU n. 125 del 1° giugno 2026</strong> entrerà in vigore il <strong>7 giugno 2026</strong>. Il testo attua la direttiva UE 2023/970 e si articola in capi dedicati a definizioni, trasparenza retributiva, mezzi di tutela, monitoraggio e disposizioni finali. I primi commenti tecnici convergono su tre punti sensibili: peso dei <strong>CCNL</strong> nella classificazione, criticità sulla nozione di <strong>livello retributivo</strong> e rischio che le componenti individuali/variabili restino solo parzialmente intercettate dalla comparazione. Gli obblighi in fase di selezione e i diritti di informazione dei lavoratori risultano confermati dalle prime letture operative del decreto.</p><p> </p><p style="text-align: center;">Leggi le slides per una comprensione veloce ed intuitiva</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a0ba1a1 elementor-arrows-position-inside elementor-pagination-position-outside elementor-widget elementor-widget-image-carousel" data-id="a0ba1a1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;slides_to_show&quot;:&quot;1&quot;,&quot;navigation&quot;:&quot;both&quot;,&quot;autoplay&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;pause_on_hover&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;pause_on_interaction&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;autoplay_speed&quot;:5000,&quot;infinite&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;effect&quot;:&quot;slide&quot;,&quot;speed&quot;:500}" data-widget_type="image-carousel.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-image-carousel-wrapper swiper" role="region" aria-roledescription="carousel" aria-label="Carosello d&#039;immagini" dir="ltr">
			<div class="elementor-image-carousel swiper-wrapper" aria-live="off">
								<div class="swiper-slide" role="group" aria-roledescription="slide" aria-label="1 di 15"><a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="a0ba1a1" data-elementor-lightbox-title="1" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjUzNSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy5zdHVkaW9taWxhbi5pdFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyNlwvMDZcLzEuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYTBiYTFhMSJ9" href="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/1.jpg"><figure class="swiper-slide-inner"><img decoding="async" class="swiper-slide-image" src="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/1.jpg" alt="1" /></figure></a></div><div class="swiper-slide" role="group" aria-roledescription="slide" aria-label="2 di 15"><a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="a0ba1a1" data-elementor-lightbox-title="2" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjUzNiwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy5zdHVkaW9taWxhbi5pdFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyNlwvMDZcLzIuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYTBiYTFhMSJ9" href="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/2.jpg"><figure class="swiper-slide-inner"><img decoding="async" class="swiper-slide-image" src="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/2.jpg" alt="2" /></figure></a></div><div class="swiper-slide" role="group" aria-roledescription="slide" aria-label="3 di 15"><a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="a0ba1a1" data-elementor-lightbox-title="3" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjUzNywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy5zdHVkaW9taWxhbi5pdFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyNlwvMDZcLzMuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYTBiYTFhMSJ9" href="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/3.jpg"><figure class="swiper-slide-inner"><img decoding="async" class="swiper-slide-image" src="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/3.jpg" alt="3" /></figure></a></div><div class="swiper-slide" role="group" aria-roledescription="slide" aria-label="4 di 15"><a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="a0ba1a1" data-elementor-lightbox-title="4" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjUzOCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy5zdHVkaW9taWxhbi5pdFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyNlwvMDZcLzQuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYTBiYTFhMSJ9" href="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/4.jpg"><figure class="swiper-slide-inner"><img decoding="async" class="swiper-slide-image" src="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/4.jpg" alt="4" /></figure></a></div><div class="swiper-slide" role="group" aria-roledescription="slide" aria-label="5 di 15"><a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="a0ba1a1" data-elementor-lightbox-title="5" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjUzOSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy5zdHVkaW9taWxhbi5pdFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyNlwvMDZcLzUuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYTBiYTFhMSJ9" href="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/5.jpg"><figure class="swiper-slide-inner"><img decoding="async" class="swiper-slide-image" src="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/5.jpg" alt="5" /></figure></a></div><div class="swiper-slide" role="group" aria-roledescription="slide" aria-label="6 di 15"><a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="a0ba1a1" data-elementor-lightbox-title="6" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjU0MCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy5zdHVkaW9taWxhbi5pdFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyNlwvMDZcLzYuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYTBiYTFhMSJ9" href="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/6.jpg"><figure class="swiper-slide-inner"><img decoding="async" class="swiper-slide-image" src="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/6.jpg" alt="6" /></figure></a></div><div class="swiper-slide" role="group" aria-roledescription="slide" aria-label="7 di 15"><a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="a0ba1a1" data-elementor-lightbox-title="7" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjU0MSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy5zdHVkaW9taWxhbi5pdFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyNlwvMDZcLzcuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYTBiYTFhMSJ9" href="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/7.jpg"><figure class="swiper-slide-inner"><img decoding="async" class="swiper-slide-image" src="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/7.jpg" alt="7" /></figure></a></div><div class="swiper-slide" role="group" aria-roledescription="slide" aria-label="8 di 15"><a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="a0ba1a1" data-elementor-lightbox-title="8" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjUyNywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy5zdHVkaW9taWxhbi5pdFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyNlwvMDZcLzguanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYTBiYTFhMSJ9" href="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/8.jpg"><figure class="swiper-slide-inner"><img decoding="async" class="swiper-slide-image" src="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/8.jpg" alt="8" /></figure></a></div><div class="swiper-slide" role="group" aria-roledescription="slide" aria-label="9 di 15"><a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="a0ba1a1" data-elementor-lightbox-title="9" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjUyOCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy5zdHVkaW9taWxhbi5pdFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyNlwvMDZcLzkuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYTBiYTFhMSJ9" href="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/9.jpg"><figure class="swiper-slide-inner"><img decoding="async" class="swiper-slide-image" src="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/9.jpg" alt="9" /></figure></a></div><div class="swiper-slide" role="group" aria-roledescription="slide" aria-label="10 di 15"><a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="a0ba1a1" data-elementor-lightbox-title="10" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjUyOSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy5zdHVkaW9taWxhbi5pdFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyNlwvMDZcLzEwLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImEwYmExYTEifQ%3D%3D" href="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/10.jpg"><figure class="swiper-slide-inner"><img decoding="async" class="swiper-slide-image" src="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/10.jpg" alt="10" /></figure></a></div><div class="swiper-slide" role="group" aria-roledescription="slide" aria-label="11 di 15"><a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="a0ba1a1" data-elementor-lightbox-title="11" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjUzMCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy5zdHVkaW9taWxhbi5pdFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyNlwvMDZcLzExLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImEwYmExYTEifQ%3D%3D" href="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/11.jpg"><figure class="swiper-slide-inner"><img decoding="async" class="swiper-slide-image" src="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/11.jpg" alt="11" /></figure></a></div><div class="swiper-slide" role="group" aria-roledescription="slide" aria-label="12 di 15"><a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="a0ba1a1" data-elementor-lightbox-title="12" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjUzMSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy5zdHVkaW9taWxhbi5pdFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyNlwvMDZcLzEyLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImEwYmExYTEifQ%3D%3D" href="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/12.jpg"><figure class="swiper-slide-inner"><img decoding="async" class="swiper-slide-image" src="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/12.jpg" alt="12" /></figure></a></div><div class="swiper-slide" role="group" aria-roledescription="slide" aria-label="13 di 15"><a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="a0ba1a1" data-elementor-lightbox-title="13" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjUzMiwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy5zdHVkaW9taWxhbi5pdFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyNlwvMDZcLzEzLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImEwYmExYTEifQ%3D%3D" href="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/13.jpg"><figure class="swiper-slide-inner"><img decoding="async" class="swiper-slide-image" src="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/13.jpg" alt="13" /></figure></a></div><div class="swiper-slide" role="group" aria-roledescription="slide" aria-label="14 di 15"><a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="a0ba1a1" data-elementor-lightbox-title="14" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjUzMywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy5zdHVkaW9taWxhbi5pdFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyNlwvMDZcLzE0LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImEwYmExYTEifQ%3D%3D" href="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/14.jpg"><figure class="swiper-slide-inner"><img decoding="async" class="swiper-slide-image" src="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/14.jpg" alt="14" /></figure></a></div><div class="swiper-slide" role="group" aria-roledescription="slide" aria-label="15 di 15"><a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="a0ba1a1" data-elementor-lightbox-title="15" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjUzNCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy5zdHVkaW9taWxhbi5pdFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyNlwvMDZcLzE1LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImEwYmExYTEifQ%3D%3D" href="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/15.jpg"><figure class="swiper-slide-inner"><img decoding="async" class="swiper-slide-image" src="https://www.studiomilan.it/wp-content/uploads/2026/06/15.jpg" alt="15" /></figure></a></div>			</div>
												<div class="elementor-swiper-button elementor-swiper-button-prev" role="button" tabindex="0">
						<i aria-hidden="true" class="eicon-chevron-left"></i>					</div>
					<div class="elementor-swiper-button elementor-swiper-button-next" role="button" tabindex="0">
						<i aria-hidden="true" class="eicon-chevron-right"></i>					</div>
				
									<div class="swiper-pagination"></div>
									</div>
						</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>L'articolo <a href="https://www.studiomilan.it/blog/trasparenza-retributiva-il-decreto-e-legge-ma-la-partita-vera-comincia-adesso/">Trasparenza retributiva: il decreto è legge, ma la partita vera comincia adesso</a> proviene da <a href="https://www.studiomilan.it">Studio Milan</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.studiomilan.it/blog/trasparenza-retributiva-il-decreto-e-legge-ma-la-partita-vera-comincia-adesso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
