Maternità fuori dal rapporto di lavoro. Contribuzione figurativa o riscatto dei contributi ai fini previdenziali?

donna incinta con pancione in primo piano con un paio di scarpette da neonato sulla pancia

Come tutti sanno il congedo di maternità (obbligatoria) ha una durata di 5 mesi minimo, ma a volte anche qualcosa in più. Al termine di questo periodo, è possibile richiedere anche il congedo parentale (la cosiddetta maternità facoltativa).

Qui nasce un primo distinguo da farsi nel caso in cui l’evento occorra al di fuori del rapporto di lavoro.

Infatti, bisogna differenziare i contributi accreditabili per maternità obbligatoria da quelli riscattabili per i periodi di congedo parentale (astensione facoltativa).

Ma andiamo per gradi…

L’accredito della contribuzione per la maternità obbligatoria non è automatico, ma necessita di una richiesta effettuata dalla lavoratrice che, tramite apposita istanza presentata all’Inps, unitamente al certificato di nascita del bambino/a, ottiene dall’Istituto l’accredito della contribuzione per il periodo di astensione, incluso il periodo che trascorre tra la data presunta e quella del parto stesso.

Tutto ciò totalmente in forma gratuita……una volta tanto!!!

Ma cosa succede se lo stesso periodo di maternità cade al di fuori del rapporto di lavoro?

Beh, qui per ottenere l’accredito della contribuzione il requisito è uno solo:

  • L’aver accreditati almeno 5 anni di contribuzione effettiva nell’ambito dell’attività di lavoro subordinato.

Tutto qui direte? Purtroppo, si.

Infatti, al fine del raggiungimento del requisito, sono esclusi i contributi presenti in altre gestioni diverse da quella da lavoro dipendente (ad esempio: Gestione Separata, Gestione Artigiani/Commercianti ecc).

Quando parliamo di congedo parentale (detta anche maternità facoltativa), invece, è possibile in questo caso effettuare il riscatto del periodo di contribuzione a fronte del pagamento di un importo a totale carico del soggetto che ne ha usufruito.

Per la presentazione della domanda di riscatto del congedo parentale (facoltativa), anche qui sono necessari i medesimi requisiti previsti per la maternità obbligatoria, ovvero:

  • L’aver accreditati almeno 5 anni di contribuzione effettiva nell’ambito dell’attività di lavoro subordinato.

E’ comunque da precisare che entrambe le opportunità (obbligatoria e facoltativa), hanno al loro interno delle differenziazioni in base al periodo in cui si va a collocare l’evento (per soggetto, periodi ecc.).

 

Ma veniamo al calcolo dell’onere del riscatto (solo per maternità facoltativa)

In primis è necessario differenziare.

Infatti, per la determinazione dell’importo dovuto, costituiscono una discriminate:

  • l’età riferita al periodo da riscattare
  • il sesso del beneficiario del riscatto
  • la retribuzione media settimanale percepita

A questo si aggiunge che sarà utilizzata una modalità di calcolo diversa a seconda del periodo in cui si va a collocare la contribuzione da riscattare (ovvero se ante o post 1996).

 

 In definitiva

La contribuzione figurativa per maternità obbligatoria ed il riscatto contributivo per il congedo parentale (maternità facoltativa), entrambi avuti al di fuori del rapporto di lavoro, costituiscono una ulteriore opportunità di andare ad aumentare la contribuzione ai fini pensionistici, sia per il calcolo che per il diritto.

È opportuno anche sottolineare in questa sede che, sebbene si trattino di due vantaggi (per giunta una anche gratuita), è fondamentale effettuare sempre un’Analisi Previdenziale prima d’intraprendere la scelta di usufruirne in toto o in parte. Questo perché non è detto che l’accredito, a maggior ragione se è quello a riscatto (quindi a pagamento da parte dell’interessato), possa effettivamente dare un vantaggio in termini d’importo e data di pensione. In alcuni casi, infatti, potrebbe determinare la perdita di altre opportunità più convenienti magari in termini di tempo e di assegno.

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