Tracciabilità dello stipendio: quando il datore è sanzionabile

Mano che regge contanti, barrata da una croce

Correva l’anno 2018 quando la legge di Bilancio di allora introdusse un obbligo che alterò le abitudini del nostro Paese.

A partire dal 1° luglio 2018 infatti, i Datori di Lavoro hanno l’obbligo di corrispondere la retribuzione con strumenti tracciabili, pena ridondante… come sempre… la sanzione.

In un’epoca di costante digitalizzazione e progresso tecnologico, quali sono i metodi ammessi dalla norma? Quali altri sono stati successivamente introdotti? Quali possono essere le soluzioni più pratiche per chi, ad esempio, è sprovvisto del tradizionale IBAN? Quali infine le eccezioni e quali sono le immancabili sanzioni previste per l’inosservanza delle disposizioni?

Cosa prevede la norma originale…

La legge di Bilancio 2018

Precisamente l’Art. 1, nei commi dal 910 al 913, fornisce indicazioni in merito ai possibili canali utilizzabili per un pagamento tracciabile dello stipendio:

Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore
(…non dice “intestato” al lavoratore…)
Strumenti di pagamento elettronico
(Si ma quali e come…?)
Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il Datore di Lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento
(ma i contanti non erano vietati?)
Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato

…e cosa viene specificato in seguito

Data la grande diffusione di carte prepagate di ogni genere e sorta, con o senza IBAN, anche questi metodi sono accettati seppure con opportuni accorgimenti in merito alla tracciabilità, come vedremo di seguito.

Strumenti di pagamento elettronico” può significare tutto e nulla in un’era di costante evoluzione digitale, quindi non escludiamo che nuovi metodi di pagamento tracciabile potranno essere introdotti in futuro.

Varie ed eventuali

“Ma io non ho un IBAN mio”

Il conto per il pagamento dello stipendio può anche non essere direttamente intestato al dipendente, ma deve essere presente un’esplicita indicazione scritta riguardo l’IBAN da utilizzare, contenente le generalità della persona intestataria del conto.
Tale indicazione va conservata, in quanto l’Ispettorato del Lavoro potrebbe volerne verificare l’esistenza.

Il conto a dire il vero ci sarebbe…ma meglio non usarlo!

Per chi ha il proprio conto pignorato, richiedere l’accredito sul conto di terzi può essere un espediente.
Ma se il pignoramento agisce direttamente in busta paga e pertanto la trattenuta avviene a priori, prima del versamento dello stipendio, non vi è alcuna utilità ad utilizzare un conto altrui.

Va bene la carta prepagata?

Rientra tra gli “strumenti di pagamento elettronico” il versamento dello stipendio su carta di credito prepagata purché intestata al lavoratore, anche se non collegata a un IBAN.
Il datore di lavoro dovrà assolutamente conservare le ricevute di versamento per consentirne la tracciabilità, nell’eventualità che vengano richieste dagli organi di vigilanza.

E se la carta prepagata non è intestata al lavoratore?

Questo caso non è contemplato in quanto la carta prepagata è nominativa, quindi se il nome del beneficiario dell’accredito dello stipendio non coincide con il titolare della carta, il bonifico tornerà indietro.

Quindi mai più pagamento dello stipendio in contanti?

Può ancora avvenire, ma solamente presso lo sportello bancario o postale presso cui il dipendente possiede un conto corrente con mandato di pagamento.

Non è sufficiente che il dipendente firmi la busta?

La risposta a questa domanda viene direttamente dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, richiamando tramite nota 473/2021 quanto asserito nell’ultimo periodo del comma 912 della Legge n. 205/2017 (la sopra citata legge di Bilancio 2018):

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non
costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.”

Le uniche esclusioni dall’obbligo di pagamento dello stipendio con mezzi tracciabili:
  • i rapporti di lavoro domestico
  • i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale

Obbligo di conservazione

In capo al Datore di Lavoro incombe l’obbligo di conservare sempre la documentazione relativa ai versamenti effettuati, soprattutto relativamente alle carte di credito prepagate non collegate ad IBAN.

La sanzione!!

Se il Datore di Lavoro non è in grado di comprovare l’avvenuto pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.
Se il pagamento in contanti supera 3.000,00 euro, la sanzione amministrativa va da 3.000,00 euro a 50.000,00 euro.

Attenzione che la sanzione non solo scatta se i metodi utilizzati non sono quelli previsti, ma anche se il versamento, magari predisposto con i metodi previsti, di fatto non avviene: ad esempio, in caso di bonifico poi revocato o di assegno poi annullato.

Come abbiamo visto le variabili sono molte ed il rischio di soprassedere a norme fondamentali è sempre dietro l’angolo. Per questo è consigliato non dare nulla per scontato.

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