Bonus bollette in busta paga! Fringe benefit fino a 600 euro!

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Soldi con la scritta bonus

Il Decreto Aiuti bis n. 115 del 9 agosto scorso contiene importanti misure per contrastare il caro-energia e carburanti. Si tratta di una misura straordinaria finalizzata al rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d’acquisto.

Tra i tanti “aiuti” ricordiamo:

  • Rafforzamento bonus sociali per l’energia elettrica e il gas – fino al 31/12/2022
  • Tutela clienti vulnerabili nel settore del gas dove per vulnerabili si annoverano persone in condizioni economicamente svantaggiate, o soggetti con disabilità – da gennaio 2023
  • Modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di luce e gas
  • Azzeramento oneri di sistema nel settore elettrico – fino al 31/12/2022
  • Riduzione dell’IVA nel settore del gas – fino al 31/12/2022
  • Crediti di imposta energia e gas – dal 1 luglio 2022 al 30 settembre 2022
  • Credito di imposta carburanti in agricoltura e pesca – dal 1 luglio 2022 al 30 settembre 2022
  • Accisa e IVA sui carburanti – dal 22 agosto 2022 (fino al 20 settembre 2022)
  • Bonus trasporti

Potrei anche essermi dimenticato di qualche altro “aiutoooo”, come per esempio l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi ed i professionisti, o il Bonus psicologico, che non centra nulla con il caro energia, o anche il Bonus Tv-Decoder, (che consuma energia), ma di fatto per quanto opinabile e nobile possa essere l’iniziativa del nostro governo uscente, di erogare, intervenire, diminuire, sussidiare bonus e agevolazioni a manazza, vorrei soffermarmi su un altro intervento spot, temporaneo, fortuito, occasionale…. il così detto e meglio identificato da stampa e televisioni :

“Bonus Bollette in busta paga”

Un inciso! Qualche mese fa il tema ricorrente era “Bonus Carburante in busta paga“. Bhè siamo alle solite.!

E’ normale, dico io, che se un lavoratore ascolta la televisione o legge i titoloni sui giornali del tipo:
I Datori di Lavoro possono pagare o rimborsare i costi delle utenze domestiche per acqua, gas ed elettricità direttamente in busta paga” prima o poi nella sua testa si crea un pensiero che va verso un’unica direzione: il bonus bollette mi spetta di diritto!! Si sta ripetendo quanto accaduto con il bonus carburante, per poi capire che non si trattata di un “aiuto” ma di una “concessione” del Datore di Lavoro.

Quindi

C’era una volta l’Art. 51 c. 3 del T.U.I.R. che fissava l’importo di € 258,23 quale soglia massima che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente per beni e servizi riconosciuti gratuitamente ai dipendenti. Nel tempo abbiamo capito che il panettone o la bottiglia regalati al lavoratore a fine anno rappresentavano reddito in natura e abbiamo cominciato a chiamarlo “fringe benefit”. Nel tempo ci abbiamo preso gusto e abbiamo iniziato a “regalare” a tutti i lavoratori in forza o a categorie omogene, buoni spesa, gif card di varia natura, buoni carburante, abbonamenti a riviste, ingressi a teatri o cinema, ma sempre facendo attenzione a non superare la fatidica soglia dei 258,23 euro… all’anno!

Poi… il Covid e gli aiuti… e la soglia del noto art. 51 c. 3 del TUIR è stata raddoppiata da 258,17 a 516,46 ma solo per i periodi d’imposta 2020/2021, e sempre con la prerogativa di riconoscere beni e servizi in natura (tessere, gif card, buoni…ecc.) per poi da gennaio 2022 ritornare al valore originario.


Ed ecco la novità del D.L. Aiuti bis

Sintesi nuda e cruda: (quello che tutti vogliono sapere ma che pochi dicono)

Il Datore di Lavoro ha a disposizione un plafond di 600,00 euro all’anno da erogare in danaro al proprio collaboratore senza alcun aggravio contributivo e fiscale.

Versione conformista:

Viene “temporaneamente” e quindi solo per l’anno d’imposta 2022, modificato l’articolo 51 c. 3 del TUIR (caro lui) e introdotto un nuovo fringe benefit che può essere fruito anche in forma monetaria. Entro il limite complessivo di 600,00 euro all’anno, rientrano infatti anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

A tale proposito, sarà necessario che il Datore di Lavoro richieda ai dipendenti i documenti giustificativi delle spese energetiche sostenute, come le fatture. Ciò è necessario anche per evitare che si tratti di utenze che non rientrano nell’agevolazione. Le stesse utenze, poi, a patto che l’Agenzia delle Entrate non si pronunci diversamente, non dovranno essere necessariamente intestate al lavoratore ma anche ad un familiare convivente.
Nella disciplina sui fringe benefit, ai fini della tassazione, infatti, rilevano non solo i compensi in natura erogati al dipendente, ma anche quelli concessi al coniuge, ai figli ed agli altri familiari del dipendente, a prescindere se siano o meno fiscalmente a carico.
Restano escluse, salvo diverse previsioni, le seguenti categorie di lavoratori:

  • collaboratori tipo CO.CO.CO, amministratori, lavoratori autonomi occasionali
  • altri soggetti percettori di redditi di lavoro assimilato, come per esempio i tirocinanti
  • i lavoratori delle Pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e degli Enti pubblici non economici.
Ultima importante precisazione…

Continuano ad essere esclusi dalla “nuova” soglia i buoni carburante da 200 euro, introdotti dal Decreto Energia convertito in Legge, che vanno conteggiati in maniera separata e aggiuntiva rispetto al Fringe Benefit di cui al “nuovo” Art. 51 c. 3 del TUIR.
Pertanto il plafond complessivo “spendibile” dal Datore di Lavoro, quindi esente da contribuzione previdenziale e fiscale per l’anno 2022 sarà di 600 + 200 euro.
Per una corretta gestione del “plafond” si consiglia di consultarsi con lo Studio per non incorrere in sanzioni o aggravi di costi.

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