Anche i percettori di redditi assimilati (Amministratori e CO.CO) hanno diritto ai 3000 euro

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banconote da 500 euro e scritta bonus tremila euro in primo piano

La conversione del Decreto Lavoro 48/2023 con le modificazioni introdotte della Legge 85/2023 ha confermato l’innalzamento per l’anno di imposta 2023 (01.01.2023-31.12.2023) a 3.000 euro del limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti, e a coloro che percepiscono redditi assimilati, beni e servizi esenti da imposte, esclusivamente per i soggetti con figli a carico, mantenendo il limite di esenzione per gli altri lavoratori a 258,23 euro. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 23/E del 1° agosto 2023, ha fornito alcuni chiarimenti per l’erogazione di misure di welfare aziendale fornendo interessanti precisazioni.

 

Chi può beneficiare della soglia di esenzione fino a 3.000 euro?

Lavoratori dipendenti e/o percettori di reddito assimilato (quali ad esempio gli amministratori, co.co.co, etc), con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, c. 2 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), quindi fiscalmente a carico.

Per i figli che producono reddito, (ad esempio lo studente che lavora qualche fine settimana) per essere considerati a carico, devono possedere redditi, al lordo degli oneri deducibili, entro i seguenti massimali:

  • non superiore a 4.000 euro, in caso di figli fino a 24 anni di età
  • non superiore a 2.840,51 euro, in caso di figli oltre i 24 anni di età

L’agevolazione, precisa l’Agenzia delle Entrate, è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia “fiscalmente” a carico di entrambi. (NEWS)

Quindi ogni genitore potenzialmente potrebbe fruire dell’esenzione welfare fino a 3.000 euro anche nel caso di un unico figlio a carico di entrambi.

È bene sempre non dimenticare che l’erogazione di beni e servizi Welfare, come sopra rappresentata, costituisce una possibilità e NON un obbligo in capo al Datore di Lavoro, e pertanto l’erogazione potrà avvenire anche ad personam. 

 

Quali misure di welfare vi rientrano?

Beni ceduti e dei servizi prestati nonché rimborsi e somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, anche se erogati in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. (NEWS)

Come l’anno scorso, per gli aventi diritto, tra i servizi ed i beni vi rientrano altresì le auto aziendali, (nello specifico il fringe benefit applicato per l’uso dell’auto) il pc aziendale, etc., e i flexible benefit previsti dalla contrattazione collettiva (CCNL Metalmeccanica industria, CCNL Orafi industria, etc.).

 

Cosa deve fare il Datore di Lavoro

Prima di erogare i fringe benefit, alle condizioni soprariportate, il Datore di Lavoro dovrà richiedere preventivamente una dichiarazione al lavoratore che evidenzi di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore, l’agevolazione non potrà essere applicata (richiedi QUI la modulistica).

Inoltre, qualora vengano meno i presupposti nel corso dell’anno, il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Datore di Lavoro. Quest’ultimo recupererà quindi il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio.

A tal fine, è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

 

E chi non ha figli??

Nei confronti di coloro che non soddisfano i criteri stabiliti dalla norma – ossia la posizione genitoriale o affidataria che li esclude anche dai rimborsi delle utenze domestiche – resta ferma la previsione di legge originaria, ossia la neutralità rispetto al concorso alla determinazione del reddito da lavoro dipendente dei medesimi beni e servizi entro il limite di euro 258,23.

 

Possiamo parlare di discriminazione??

Premesso quanto sopra, è evidente che siamo di fronte a due pesi e due misure. Ciò che rileva è che tale disposizione, e mi riferisco alla soglia di 3.000 euro, ha come finalità quella di creare delle agevolazioni in favore delle famiglie con figli essendo stata “venduta” come strumento di contrasto alla crisi demografica, che favorisce solo per il 2023, coloro che i figli li hanno già e non coloro che devono ancora procreare o che sono in corso di procreazione…!!!!

Il punto è che tale “agevolazione” trova i suoi presupposti nel più volte citato articolo 51, comma 3, del TUIL , ovvero tra i cosi detti “fringe benefit”  o benefici accessori per dirla all’Italiana, che oramai rappresentano  l’espressione più frequente  delle forme di welfare unilaterale o datoriale, possibile in tutti i settori e a tutti i livelli – anche nelle microimprese – fondati sulla scelta volontaria del datore di lavoro di mettere a disposizione dei propri dipendenti anche limitate risorse economiche sotto forma della fruizione diretta di beni e servizi.

Ora, personalmente penso che se i principi normativi di riferimento (mi riferisco alle agevolazioni fiscali e contribuite) trovano il loro presupposto nell’art. 51 del TUIR, ritengo al quanto discriminante la possibilità di erogare “beni e servizi” in modalità così diversa tra chi ha figli e chi no,  allontanando di fatto la “libera” scelta datoriale da quegli obiettivi di benessere diffuso, ma anche “premiale” , che sono oggi il presupposto principale non solo sulle politiche di welfare su cui si fondano i fringe benefit ma anche sulle politiche “retributive” che oggi ogni azienda intravede come modalità per ridurre il c.d. cuneo fiscale , a vantaggio di entrambe le parti e comunque per tutti i lavoratori.

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