Whistleblowing
Prepariamoci a nuovi adempimenti e sanzioni!

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Uomo che tiene in mano un fischietto

Faccio ancora fatica a pronunciarlo, ma è l’argomento del mese… anche se il D.lgs. di riferimento, ovvero quello che ha recepito i principi comunitari espressi nella direttiva Europea 2019/1937, è stato emanato a marzo di quest’anno. (D.lgs. n. 24/223)

Perché ne parlano un po’ tutti adesso che siamo a fine ottobre?

Perché il 17 dicembre 2023 scade il termine per le aziende che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati tra i 50 e i 249 per adeguarsi alla normativa in materia di whistleblowing.

 

Cosa significa whistleblowing?

Tradotto dall’Inglese significa “segnalatore”, ma se vogliamo dirla in italiano parlato: spia!

Sì, semplicemente colui che non si fa gli affari suoi e che va a spippolare tutto alle autorità.

Ok! Detta così, qualcuno potrebbe anche risentirsi… avendo ragione tra l’altro.

In pratica per “WHISTLEBLOWING” s’intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto “segnalante” (in inglese “whistleblower”) di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’azienda, del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni. Il segnalante spesso è un dipendente ma può anche essere una terza parte, per esempio un fornitore o un cliente.

 

Ma quali possono essere le segnalazioni di un “rivelatore spontaneo”?

Gli ambiti più diffusi nelle aziende riguardano ad esempio:

  • Corruzione
  • Discriminazione e molestie sul posto di lavoro
  • Violazioni della legge e reati penali
  • Violazioni dei diritti umani
  • Corruttibilità attiva e passiva
  • Mala amministrazione o mala gestione
  • Uso improprio dei dati

Queste azioni, si sa, possono nascondere rischi e conseguenze di proporzioni diverse per i dipendenti, le aziende e per il sistema. La norma quindi “incita, sprona, autorizza” le persone, i dipendenti, i fornitori i clienti delle aziende, a segnalare comportamenti non etici in modo che vengano portati alla luce, per impedire che singole persone e aziende si arricchiscano illecitamente o commettano altri crimini senza alcuna conseguenza penale!!!

 

E fin qui niente di “nuovo” – ma quali adempimenti in capo all’azienda?

I datori di lavoro interessati sia pubblici che privati dovranno pertanto attrezzarsi per predisporre procedure e canali di comunicazione utili a favorire le segnalazioni interne all’azienda, garantendo l’anonimato e la riservatezza dell’autore e dei documenti prodotti.

La gestione del canale di segnalazione può essere affidata:

  1. a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato
  1. a un soggetto esterno anch’esso autonomo e con personale altamente formato utilizzando anche piattaforme informatiche che preservino la possibilità di risalire alla persona che ha provveduto alla segnalazione, e che in ogni caso siano conformi, quanto al trattamento dei dati alle norme in materia di trattamento dei dati personali.
 
Informativa ai dipendenti

Devono essere messe a disposizione di tutti i dipendenti informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne.

Le informazioni vanno esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché rese accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico e rese pubbliche eventualmente nel sito internet aziendale.

Le sanzioni sono affidate all’organo di controllo per eccellenza che è l’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) quando verifica che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme alla previsione di legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. Le sanzioni possono essere da 10K a 50K!!!

Anche per i “segnalatori” sono previste delle sanzioni nella misura da 500 a 2500 euro se incorre nei reati di diffamazione o di calunnia

 

POV – Punto di Vista

Guardo con scetticismo e timore l’implementazione di un sistema di “spionaggio” legalizzato, non tanto per potenziali quanto frequenti violazioni etiche, morali e di rilevanza sociale che possono celarsi dietro ad aziende od organizzazioni Pubbliche , quanto per  la preoccupazione di dare il via libera ad un altissimo numero di denunce interne alle Aziende e numerose comunicazioni improprie, come lamentele circa il prodotto, invettive contro singoli membri dell’azienda o semplicemente messaggi infondati, innescando un meccanismo che danneggia la reputazione delle Aziende e crea tensioni all’interno dei sistemi e delle organizzazioni, tra colleghi segnalatori e colleghi segnalati.

In fondo, se ci pensiamo, oggi, con i SOCIAL questo sta già accadendo, e cause di diffamazione e calunnia ormai sono all’ordine del giorno… Quindi perché spingere oltremodo questa pratica??

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