Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate (Risposta a Interpello n. 233 del 9 settembre 2025) ha fatto chiarezza su un tema che interessa molte aziende e consulenti del lavoro: il trattamento fiscale degli optional aggiuntivi installati su veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Il caso: la richiesta di interpello
Una società ha presentato un’istanza di interpello per capire il corretto trattamento fiscale di somme trattenute ai dipendenti, relative al pagamento di optional extra (come accessori aggiuntivi) su veicoli aziendali, possano ridurre il valore del fringe benefit da tassare.
L’azienda, infatti, offre ai propri dipendenti l’utilizzo gratuito di veicoli aziendali ad uso promiscuo, cioè utilizzabili sia per finalità lavorative che personali. A fronte di questa concessione, intende dare la possibilità ai lavoratori di personalizzare il mezzo con optional a pagamento, il cui costo verrebbe sostenuto interamente dal dipendente tramite trattenute in busta paga.
La posizione dell’azienda
Secondo la società, il valore del fringe benefit – cioè il beneficio derivante dall’uso privato del veicolo – è calcolato in modo forfettario sulla base delle tabelle ACI. Queste tabelle stimano un costo chilometrico standard, indipendentemente dall’effettivo utilizzo o dalle caratteristiche specifiche del veicolo.
L’azienda ritiene che, poiché il dipendente paga di tasca propria gli optional, tali somme dovrebbero essere sottratte dalla base imponibile del fringe benefit. In altre parole, il valore da tassare dovrebbe essere ridotto in proporzione a quanto versato dal lavoratore.
A supporto di questa interpretazione, la società richiama la Circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 1997, che prevede la possibilità di dedurre dal valore imponibile le somme trattenute al dipendente per l’uso personale del veicolo.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia, tuttavia, ha espresso un parere contrario. Richiamando il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente (art. 51, comma 1, TUIR), ha chiarito che tutti i beni e servizi forniti dal datore di lavoro al dipendente sono soggetti a tassazione, salvo specifiche deroghe.
Nel caso dei veicoli concessi in uso promiscuo, il valore del fringe benefit è determinato in modo forfettario, secondo le tabelle ACI, che considerano solo i costi ordinari di utilizzo. Gli optional aggiuntivi, essendo personalizzazioni non essenziali, non rientrano nel calcolo forfettario.
Pertanto, le somme versate dal dipendente per optional extra:
- non possono essere sottratte dal valore del fringe benefit
- non incidono sulla determinazione dell’imponibile
- devono essere gestite come trattenute sul netto in busta paga, senza alcun impatto fiscale sul reddito da lavoro dipendente
L’unica eccezione riguarda eventuali contributi versati dal dipendente per la possibilità di utilizzare il veicolo anche a fini personali (es. un canone mensile concordato). In tal caso, tali somme possono ridurre il valore imponibile del fringe benefit.
Il commento del Consulente del lavoro
“Questo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate conferma un principio fondamentale: il fringe benefit legato all’uso promiscuo dell’auto aziendale è calcolato in modo forfettario e non può essere modificato da costi accessori sostenuti dal dipendente. È quindi essenziale che le aziende distinguano correttamente tra benefit tassabili e spese personali, per evitare errori nella gestione fiscale e contributiva. Come consulenti del lavoro, il nostro ruolo è proprio quello di guidare le imprese nella corretta applicazione delle norme, garantendo trasparenza e conformità”
Giordano Milan, Consulente del Lavoro


