Quando il Commenda mi chiamò nel suo ufficio, io già pregustavo il momento. Dopo mesi di colloqui, prove tecniche, test attitudinali e una simulazione di vendita in cui avevo piazzato un frigorifero a un eschimese, finalmente era arrivata la promessa di assunzione.
Una lettera, firmata e timbrata, con tanto di intestazione dorata e una frase che mi fece tremare le ginocchia: “Sarà nostra cura formalizzare il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con patto di prova.”
Patto di prova? Ma certo! Che sarà mai? Una formalità, pensai. Una specie di fidanzamento prima del matrimonio. E io, si sa, sono uno che si fa voler bene.
Il primo giorno di lavoro mi presentai con la camicia stirata, il sorriso smagliante e un panino al tonno nella borsa frigo. Mi assegnarono una scrivania, un badge e una password temporanea che funzionava solo se la digitavi con due dita e bestemmiavi in sanscrito.
Passarono due settimane. Lavoravo come un mulo in un call center senza finestre, vendendo abbonamenti a riviste che nessuno leggeva più. Ma io ci mettevo l’anima. E anche il fegato, visto che il panino al tonno era diventato la mia unica pausa pranzo.
Poi, un lunedì mattina, il Commenda mi convocò. “Mi dispiace, ma non ha superato il periodo di prova.” Così, secco. Come se mi avesse detto che avevo dimenticato di spegnere la luce in bagno.
“Ma quale prova?” – chiesi – “Non ho mai firmato un contratto!”
“C’era scritto nella lettera di impegno” – rispose lui, con la freddezza di un surgelato.
“E le mansioni?” – incalzai – “Non erano specificate!”
“Dettagli” – fece lui, mentre si versava un caffè.
Mi licenziarono. Senza preavviso, senza spiegazioni, senza neanche un “grazie per il tonno”.
Ma io, che avevo conservato ogni carta, ogni mail, ogni post-it con scritto “Benvenuto a bordo!”, mi rivolsi al mio Consulente del Lavoro. Uno di quelli veri, con la cravatta storta e la giacca che sa di giustizia.
E così, tra un’udienza e l’altra, arrivammo al Tribunale di Treviso. Il Giudice, con la pazienza di un monaco tibetano, lesse la lettera di impegno, la confrontò con il nulla cosmico delle mansioni indicate, e sentenziò:
“Il patto di prova è invalido. Il licenziamento è illegittimo. Il rapporto si intende estinto alla data del recesso, ma il datore dovrà versare un’indennità pari a sei mensilità.”
Sei mensilità! Mai il tonno mi era sembrato così ben speso.
Ora, ogni volta che passo davanti alla sede dell’azienda, sorrido. E se vedo un nuovo assunto entrare con la camicia stirata e il panino in mano, gli sussurro: “Controlla bene il patto. E soprattutto… salva le mail.”
Conclusione giuridica
Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 333 del 30 aprile 2025, ha stabilito che:
- Un patto di prova inserito nella sola lettera di impegno all’assunzione non è valido, se non specifica le mansioni da svolgere
- Il licenziamento per mancato superamento della prova, in assenza di un valido patto, è illegittimo, ma non nullo
- Le conseguenze sono esclusivamente indennitarie (art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015), con estinzione del rapporto alla data del recesso
- Al lavoratore spetta un’indennità non soggetta a contribuzione previdenziale, determinata in base alla durata del rapporto e ad altri criteri equitativi


