Alla Etica & Operosità S.r.l., azienda nota per la sua compostezza organizzativa e per l’altissimo standard morale richiesto a chiunque ne varchi la soglia, il comando era nelle mani di Adelmo Fronzolani, detto “Il Fronzola”.
Il Fronzola era un datore di lavoro d’altri tempi: retto, moralmente integerrimo, convinto assertore del principio secondo cui chi lavora con lui deve essere una persona pulita dentro e fuori l’orario di lavoro.
Non tollerava scorciatoie, opacità, zone grigie: “Un’azienda – diceva spesso – è fatta prima di persone, poi di mansioni. E se la persona è storta, anche il lavoro viene storto.”
Quando scoprì che il suo dipendente, Ermèto Strambinelli, era stato condannato per stalking, lesioni e danneggiamento verso l’ex coniuge, il Fronzola rimase pietrificato.
“Gente così nella mia azienda non ci deve stare. Non è una questione di badge, è una questione di valori!”, sbottò. E quando il Fronzola pronunciava “valori”, pareva sempre recitare una sentenza della Corte costituzionale.
Per affrontare il caso, convocò il suo fidatissimo Consulente del Lavoro, Giovannangelo Decubernatis, detto “il Giova”, maestro indiscusso della normativa e delle pause riflessive prima di citare la Cassazione. Il quale, valutata la gravità dei reati, e la delicatezza del caso, ritenne opportuno chiedere un parere aggiuntivo all’unico uomo che ha trasformato la contrattazione collettiva in una scienza un po’ mistica: Carcarlo Pravettoni, detto “il Prava”.
Giovannangelo analizzò quindi la vicenda con fare notarile e dichiarò:
“Fronzola, qui la questione è inequivoca: la tutela della dignità della persona, quando il CCNL non la limita ai luoghi di lavoro, si estende a tutto il comportamento del lavoratore. La violenza di genere è un attentato ai valori fondamentali, e questi valori sono la base del vincolo fiduciario.”
Il Prava, dopo un lungo momento di meditazione che parve quasi una fumata conciliare, aggiunse:
“Giova” segna pure questa: l’affidabilità non si timbra.”
Il Fronzola annuì soddisfatto.
“Esatto! Io do fiducia ai miei dipendenti come si dà in custodia un portone antico: se uno lo danneggia fuori casa, lo danneggerà anche dentro. E nella mia azienda il rispetto non è opzionale.”
Con ciò, richiamando l’Ordinanza n. 32952/2025 e i principi della giusta causa, il Giova ed il Prava confermarono che il licenziamento fosse pienamente legittimo: la condotta extralavorativa, grave e lesiva della dignità umana, aveva spezzato irrimediabilmente il legame fiduciario.
Il Fronzola concluse la riunione con un movimento solenne e calibrato, quello che lui chiamava “il gesto del dovere assolto”: posò le mani sul tavolo, inspirò profondamente e dichiarò con fermezza etica e voce da regolamento aziendale vivente: !Decisione assunta! Procedete alla formalizzazione del licenziamento: una copia per gli atti… e una per ricordarci chi vogliamo essere come azienda.”
Morale
Il comportamento fuori dal lavoro non resta mai davvero “fuori”: quando mette in discussione valori fondamentali come il rispetto e la dignità altrui, può legittimamente spezzare il vincolo fiduciario e giustificare anche la sanzione più grave.
Un buon datore di lavoro prende decisioni difficili; un grande datore di lavoro si affida ai professionisti per farle nel modo giusto. Perché i valori, da soli, non bastano: serve anche la competenza per proteggerli.
(Giova & Prava)


