Nella periferia di una cittadina italiana dove i semafori sembrano messi più per compagnia che per regolare il traffico, sorgeva la Frizzanplast Srl, produttore di tappi in plastica “che non si perdono mai”. Nome ambizioso, risultati alterni.
A guidarla c’era Rodolfo Sbuffazzi, detto “Rudolf”: non perché amasse il bricolage, ma perché bastava poco per farlo accendere.
Il suo cruccio aveva un nome preciso: Tiberio Acciaccati, dipendente modello… finché non entrava in gioco il calendario. Da mesi era protagonista di un inconfondibile fenomeno: malattia breve ma frequente. Certificati regolari, periodo di comporto mai superato, ma sempre nei momenti peggiori per l’organizzazione.
La produzione arrancava e Sbuffazzi collezionava nervosismo come fossero francobolli.
Un lunedì mattina, dopo l’ennesima assenza mirata del lavoratore e l’arrivo dell’ennesimo certificato con la puntualità di un treno giapponese, Rudolf sbottò: prese il telefono e chiamò Tiberio, dicendogli senza mezzi termini quanto fosse arrabbiato per il suo comportamento e che, questa volta, avrebbe preso provvedimenti drastici.
Chiusa la telefonata, seduto alla scrivania con il cuore in tumulto, preparò la lettera di licenziamento per scarso rendimento… ma non la firmò prima di aver consultato il suo consulente del lavoro, il mitico Giovannangelo Decubernatis, detto “Il Giova”, l’unico in grado di riportare la ragione dove la rabbia aveva preso il sopravvento.
Il CdL. Giovannangelo Decubernatis, detto “Il Giova”, arrivò in azienda come sempre: calmo, lucido, appoggiando la borsa sulla scrivania con la naturalezza di un direttore d’orchestra.
Analizzò la bozza di licenziamento. Poi, con voce composta, sentenziò:
“Sbuffazzi, meno male che mi hai chiamato prima. Questa non si firma.”
Primo punto: l’art. 2110 c.c.
La malattia è regolata da disciplina speciale: niente licenziamento finché non si supera il periodo di comporto. E Tiberio quel limite non l’aveva nemmeno sfiorato.
Secondo punto: Cassazione 1161/2026. Micro-assenteismo certificato? Fastidioso, sì. Colpevole, no.
La Corte chiarisce che le assenze non integrano scarso rendimento se rientrano nel comporto; per licenziare prima, serve prova rigorosa della simulazione o di condotte incompatibili con la guarigione. L’onere della prova è tutto del datore di lavoro: non basta il disagio organizzativo o il numero di assenze; serve dimostrare colpa o frode (anche per presunzioni, ma serie e precise).
Terzo punto: diagnosi interna. Alla Frizzanplast non c’erano pedinamenti, testimonianze, né attività incompatibili con la patologia. Solo irritazione gestionale e certificati in regola. Tradotto: licenziamento alto rischio–basso esito.
Rudolf lasciò la penna sul tavolo. La lettera tornò nel cassetto. E il Giova tracciò la via: niente reazioni impulsive, ma gestione organizzativa delle assenze, mappatura delle mansioni critiche, pianificazione delle sostituzioni brevi, rapporti con il medico competente, policy interna chiara su reperibilità e controlli, e formazione ai preposti per distinguere il fastidio operativo dalla violazione disciplinare.
Tiberio rientrò. Forse il confronto telefonico lo rese più attento; forse l’aria era cambiata. Di certo la produzione ritrovò ritmo.
La consulenza finale del Giova
“Rudolf, mettiamola così: la malattia certificata non è una colpa e non prova lo scarso rendimento. Lo diventa solo se tu dimostri che è simulata o che il lavoratore fa cose incompatibili con la guarigione. Cassazione 1161/2026 docet, con l’art. 2110 c.c. a fare da scudo. Quindi: prima di firmare licenziamenti in fretta, chiamami.
Ti risparmio la causa, la gastrite e, già che ci siamo, ti porto anche un caffè. Amaro: aiuta a ragionare.”
E fu così che alla Frizzanplast Srl vinsero il buon senso, il diritto… e un consulente che, quando serve, vale più di mille calmanti.


