Quando il datore deve attivare lo smart working per i lavoratori fragili?

Blog_Fragilità e smart working

Alla Cartotecnica Precauzioni S.r.l., il calendario aziendale era più puntuale di un treno svizzero. Fogli Excel in fila, stampanti che non sbagliavano un colpo, corridoi profumati di toner e diligenza. In questo ordine perfetto, Serena Fraganti, impiegata amministrativa dai modi gentili, stava affrontando una patologia oncologica. La documentazione sanitaria era stata consegnata con cura: terapie, indicazioni mediche, raccomandazioni operative.


Serena fece la cosa più naturale e ragionevole: chiese lo smart working. Non un favore, ma un accomodamento sensato per continuare a lavorare in sicurezza. La richiesta arrivò corredata da certificazioni e da una proposta concreta di attività remotizzabili.
La macchina aziendale, però, scelse la strada delle precauzioni che diventano rinvii. Prima la visita del medico competente, poi il parere formale, poi “qualche giorno di ferie per staccare”. Sulle carte, tutto lineare; nella pratica, un ritardo. Lo smart working venne promesso, ma non attivato. E il tempo, per chi è fragile, pesa come piombo.
Dopo alcuni mesi, Serena—educata ma determinata—paventò l’azione giudiziaria: “Valuto di tutelarmi per condotta discriminatoria”. Non era uno strappo, era un segnale lampeggiante.


Fu allora che Ruggero Meticolini, titolare devoto ai protocolli, ebbe il suo sussulto di lucidità: chiamare il dr. Giovannangelo “il Giova” Decubernatis prima di trasformare un ritardo in responsabilità.
Il Giova arrivò con la sua consueta calma da pronto intervento giuslavoristico. Ricostruì le date (richiesta, ferie, prenotazione visita), rilevò la conoscenza documentata dello stato di fragilità, misurò il lapse tra domanda e “non” attivazione. E poi, in tre passaggi, spiegò perché la situazione stava per deragliare.
Richiamò un precedente “gemello” per principi: Tribunale di Busto Arsizio, sentenza del 7 gennaio 2026. Lì il giudice aveva ritenuto illegittima e discriminatoria la condotta del datore che, pur consapevole della condizione di fragilità (patologia oncologica), non aveva attivato immediatamente il lavoro agile, rinviandolo dopo visite e pareri, e nel frattempo spingendo alle ferie. Il messaggio era nitido: per i lavoratori fragili (immunodepressi, oncologici, terapie salvavita, grave disabilità), lo smart working rientra negli accomodamenti ragionevoli della Direttiva UE 2000/78/CE. Tradotto: non è una cortesia, è una misura dovuta, e la tempestività conta quanto il contenuto.


Il Giova, con il suo tono che spariglia senza ferire, quantificò i rischi che Ruggero stava correndo:

  • Rischio discriminazione per ritardata attivazione di un accomodamento ragionevole, nonostante la conoscenza dello stato di fragilità
  • Rischio di condotta ritorsiva/indebita per l’aver “scaricato” sull’interessata il costo organizzativo con ferie forzate di fatto
  • Rischio organizzativo: policy non aggiornate, DVR senza sezione dedicata ai lavoratori fragili post emergenziale, tracciabilità insufficiente delle decisioni

Poi, come fa sempre, passò dalla diagnosi alla cura immediata. In un pomeriggio, mise in campo un pacchetto di misure che sembrò una manovra d’emergenza—ordinata, documentata, difendibile.


Che cosa fece il Giova (subito):
  1. Attivazione immediata dello smart working per Serena con accordo individuale light: obiettivi, strumenti, privacy, diritto alla disconnessione, checkpoint settimanali
  2. Circolare interna “Day 0 Fragilità”: quando arriva documentazione sanitaria idonea → SMART WORKING PROVVISORIO entro 48 ore, visite e pareri servono a calibrare, non a ritardare
  3. Stop all’uso improprio delle ferie: ripristino del monte residuo, nota interna che separa chiaramente ferie (istituto di riposo) da misure di tutela
  4. Aggiornamento DVR: sezione dedicata ai lavoratori fragili, valutazione rischi residui in lavoro agile, procedure per esenzioni temporanee da attività in presenza
  5. Registro degli accomodamenti ragionevoli: richiesta → decisione motivata → durata → verifica efficacia; un foglio di calcolo che diventa scudo probatorio
  6. Piano B organizzativo: se una mansione richiede presenza, prevedere mansioni equivalenti remotizzabili, rotazioni, strumenti, e documentare perché lo smart working resta la misura primaria

Serena iniziò a lavorare da casa con serenità operativa; le sue ferie tornarono intatte; il reparto scoprì che la produttività sopravvive benissimo alle password e alle VPN. Ruggero, dal canto suo, capì che la velocità è parte della diligenza: nei casi di fragilità, il cronometro non è un dettaglio, è compliance.


La consulenza finale del Giova

Con la sua sintesi da cornice, professionale ma sorridente, il Giova chiuse così:
Quando sai, agisci. Con i lavoratori fragili lo smart working è un accomodamento ragionevole: si attiva subito, si regola dopo. Le visite servono a tarare, non a rimandare. Mai usare le ferie come tappo organizzativo: è corto circuito giuridico e umano. Mettete a terra tre cose: procedura Day 0, DVR aggiornato, registro degli accomodamenti. Così proteggete la persona, blindate l’azienda e—bonus non trascurabile—dormite tutti meglio.”

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