L’Assegno Ordinario d’Invalidità non va confuso con l’Assegno d’Invalidità Civile

Simbolo di invalidità e sullo sfondo banconote

Ci troviamo di fronte a due prestazioni che spesso generano confusione in chi legge.
Eh già perché, mentre l’Assegno d’Invalidità (di cui alla legge 222/1984) costituisce una prestazione economica:

  1. irreversibile, anche se i familiari potranno richiedere la Pensione Indiretta in caso di decesso;
  2. richiedibile:
    • tanto dai lavoratori dipendenti (non lavoratore del Pubblico Impiego per il quale esistono precise normative) che da quelli autonomi (Artigiani, Commercianti, coltivatori diretti Coloni/mezzadri ed iscritti alla Gestione Separata)
    • in presenza d’infermità fisica o mentale con riduzione maggiore dei 2/3 della capacità lavorativa
    • in presenza dell’accredito di almeno 5 anni di contributi di cui 3 nei 5 anni precedenti la presentazione della richiesta;

dall’altra parte non deve confondersi con l’Assegno d’Invalidità civile (di cui alla Legge 118/71 art. 13) che:

  • Costituisce una prestazione assistenziale
  • Non è correlata al versamento di contributi ai fini previdenziali
  • E’ percepibile da coloro che presentano una determinata situazione reddituale
  • È erogabile solo in situazione d’invalidità totale

In questa sede ci occuperemo dell’Assegno d’Invalidità.
Per l’accesso, oltre a quanto sopra specificato, è opportuno precisare che non esiste un requisito in termini d’età, ma come sopra detto è richiesta:

  • la presenza di una infermità fisica o mentale con riduzione maggiore dei 2/3 della capacità lavorativa
  • l’accredito di almeno 5 anni di contributi di cui 3 nei 5 anni precedenti la presentazione della richiesta

Qualora rispettati i requisiti per l’accesso, l’assegno sarà corrisposto per massimo 3 anni, rinnovabili per massimo 3 volte.
Successivamente l’assegno sarà erogato stabilmente sino al compimento dell’età prevista per la Pensione di Vecchiaia, quando sarà automaticamente convertito.
L’erogazione dell’importo sarà effettuata con decorrenza dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, ed oltre a non essere necessaria la cessazione del rapporto di lavoro, la contribuzione figurativa sarà utile per il raggiungimento del requisito dei 20 anni di contributi necessario per la maturazione della Pensione di Vecchiaia.

E’ possibile lavorare?

Si, certo!
E’ possibile svolgere sia lavoro dipendente che autonomo. Ma c’è un limite.
Il limite e dato da quanto andrete a percepire, in termini di reddito, rispetto al trattamento minimo dell’assegno.
Infatti, l’importo dell’assegno d’invalidità si riduce tanto più quanto si superi di 4 o 5 volte l’importo del trattamento minimo che, al 2023, era pari ad euro 563,74 (mensile x 13).

Conclusioni

L’opzione è esercitabile solamente tramite domanda, quindi se anche tu rientri o pensi di rientrare nei requisiti sopra esposti, non esitare a contattarci per una consulenza…altrimenti potresti perdere un’opportunità.

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