Dimissioni telematiche e rispetto del preavviso? Che confusione!

Mano che regge un tablet da cui escono buste

Sempre più attività vengono svolte on-line e ciò che ancora non è telematico, presto lo sarà. Prenotazioni di vario tipo? On-line! Ordini e acquisti? On-line! Serve un documento? On-line! Pure la spesa al supermercato si fa on-line… quindi figuriamoci le dimissioni da rapporto di lavoro dipendente!
Addio penna e calamaio, addio strette di mano (al massimo un imbarazzante colpetto con i gomiti…), e addio “Spettabile” e “Cordiali saluti”… ora si va di Spid, di PEC e di file pdf. E di che ci lamentiamo? Tutto è fatto per il fine della semplificazione… allo scopo di restare al passo con il dinamismo di una società che ha tutto, ma proprio tutto, tranne tempo da perdere. Molto bello, no? Non proprio!Ci troviamo di fronte all’ennesima innovazione tecnologica che non può tenere conto delle mille sfaccettature dei casi reali, l’ennesimo novero di direttive e paletti universali che non contemplano un singolo caso difforme.
Quindi cosa si deve fare quando un dipendente comunica verbalmente di voler recedere di propria iniziativa dal rapporto di lavoro in essere? Cosa deve consegnare? E se poi cambia idea? Cosa deve fare il Datore di Lavoro per essere a posto con tutto?
Quanta confusione, e meno male che lo scopo era, come sempre, semplificare!!

Il nobile intento

Lo sparti acque tra il medioevo della normativa del lavoro e un virtuoso rinascimento di nobili ideali pare essere l’ormai noto Jobs Act
Lo scopo ufficiale delle dimissioni telematiche? Eliminare il fenomeno delle “dimissioni in bianco”.

La procedura on-line

Cosa fa il lavoratore dimissionario

Si reca da un “soggetto abilitato” (normalmente patronati e simili ….. ma anche il Consulente del Lavoro), munito di documenti di riconoscimento ed almeno un documento dal quale si possano desumere i tratti essenziali del rapporto di lavoro in questione.
E’ sufficiente una busta paga o copia del contratto di assunzione.

Cosa fa il Datore di Lavoro

Riceverà in automatico una PEC contenente un allegato Pdf il quale consiste nelle dimissioni telematiche.
Attenzione che si tratta solo delle dimissioni; il rapporto di lavoro verrà poi definitivamente cessato attraverso una Comunicazione Obbligatoria inviata da un soggetto abilitato (dal Consulente del Lavoro, per intendersi).

Gli esclusi

L’articolo 1.2 della Circolare Ministeriale n. 12 del 4 marzo 2016 esclude dalla sopra esposta disciplina:

  • I rapporti di lavoro domestico
  • Il recesso durante il periodo di prova
  • I lavoratori marittimi

Mentre i genitori di bambini fino a tre anni di età dovranno provvedere a convalidare le proprie dimissioni presso la Direzione del Lavoro territorialmente competente.
Non dimentichiamoci che tirocini e Co.Co.Co. non sono contratti di lavoro subordinato, quindi non sono interessati dalle dimissioni telematiche.

E l’apprendista?

Se intende recedere, anche in concomitanza del termine esatto del periodo formativo, dovrà rassegnare le dimissioni “on line”, in quanto si tratta di lavoro subordinato che, se tutto tace, prosegue.

E’ tutto qui? Certo che no!

Ora viene il bello: non dimentichiamoci del preavviso!!

La sopra citata Circolare Ministeriale n. 12 del 4 marzo 2016, al punto 1.1 specifica che “ Resta fermo per il lavoratore l’obbligo di rispettare il termine di preavviso(…)” ma qui si apre un mondo, dato che gli imprevisti e gli intoppi vari che fanno “slittare” avanti il preavviso possono essere mille!
Le dimissioni on-line possono essere revocate solo entro 7 giorni dall’invio telematico, ma alcuni CCNL richiedono mesi di preavviso, figuriamoci quante cose possono succedere in questo lasso di tempo.
Quindi se il lavoratore dimissionario indica una data, diciamo tra due mesi, arriva tanto di PEC, poi passano i 7 giorni utili per la revoca delle dimissioni telematiche… e poi subentrano problemi!

Se il lavoratore dimissionario si ammala durante il preavviso?

Il termine del preavviso slitta avanti, la Comunicazione obbligatoria di cessazione riporterà dunque una data diversa, ma questo differimento sarà giustificato dalla presenza della certificazione medica.

Se Datore di Lavoro e lavoratore si accordano per modificare la data?

Come sopra indicato, le dimissioni online non intaccano la normativa sul preavviso, pertanto se le parti si accordano per modificare la data di cessazione del rapporto, non sarà necessario revocare o modificare le dimissioni telematiche.

Se, semplicemente, il lavoratore conteggia il preavviso in modo errato?

Idem, sarà la Comunicazione Obbligatoria di cessazione a far fede sulla reale data di chiusura del rapporto di lavoro.

Siamo sicuri di abbandonare carta e penna?

Le dimissioni telematiche sono le uniche e sole modalità valide per rassegnare le dimissioni, ma come abbiamo visto possono esserci (e ci sono eccome!!) casi in cui per un motivo o per l’altro quanto dichiarato telematicamente sia diventato immodificabile, eppure la reale necessità sia mutata.
Potrà sembrare superfluo o antiquato, ma immaginiamoci di avere in mano delle dimissioni telematiche riportanti data X, mentre la relativa Comunicazione Obbligatoria di cessazione di rapporto di lavoro riporterà, inevitabilmente, data Y.
Non sarebbe conveniente conservare una dichiarazione, sottoscritta dalle parti, per mettere in chiaro i motivi di questo differimento?
La cosa fondamentale è rispettare le disposizioni di legge e contrattuali inerenti il preavviso, solo su questo si devono basare le considerazioni per operare correttamente.
Poi, la procedura telematica impone dei paletti che apparentemente rendono difficoltoso il rispetto della norma?
C’è sempre modo per venirne a capo, per questo motivo è indispensabile rivolgersi a chi è competente in materia.
Per approfondire, leggi il nostro articolo – Il preavviso: perché a volte è così antipatico?

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