L’Enasarco è un Ente Privato, costituito con la legge n° 613 del 1966 e delibera del 27/11/1996. Esso non costituisce un vero e proprio Istituto di Previdenza, alla stessa stregua dell’Inps, ma bensì un Fondo Pensione Integrativo obbligatorio a differenza dei classici fondi di previdenza complementare (facoltativi).
Infatti, la posizione contributiva principale dell’Agente/Rappresentante di Commercio fa capo obbligatoriamente all’AGO (Inps), ove gli stessi devono iscriversi e versare la dovuta contribuzione alla gestione Commercianti o Artigiani.
Ecco che Agenti e Rappresentanti di Commercio sono così obbligati a versare contributi presso due Enti (Inps ed Enasarco)……
Ma chi è tenuto all’iscrizione?
L’art. 5 della legge n° 12 del 1973 sancisce l’obbligo dell’iscrizione verso l’Enasarco per tutti gli Agenti e Rappresentanti di Commercio, come definiti dall’art. n° 1742 e 1752 del Codice Civile, che sono operanti su tutto il territorio nazionale in favore di committenti italiani o stranieri aventi sede/dipendenza in Italia.
Sono inclusi anche gli Agenti italiani che operano all’estero per conto di soggetti italiani.
Ma con quali requisiti maturano il diritto alla pensione?
Ebbene, è presto detto:
- Per la pensione di Vecchiaia
- Bisogna essere in possesso di un’anzianità contributiva di 20 anni e 67 d’età compiuti per l’uomo, oppure 65 anni per la donna, oltre al raggiungimento della cosiddetta “QUOTA” minima determinata dalla somma dell’età anagrafica ed il numero di contributi maturati. Detta “QUOTA” al 2023 è pari a 92 per l’uomo e 91 per le donne;
- Per la Pensione “Anticipata” rispetto alla Vecchiaia (di fatto non esiste la Pensione Anticipata presso l’Enasarco ma una Anticipazione rispetto al trattamento di Vecchiaia)
- Per la quale è possibile procedere all’ottenimento a patto che la richiesta preveda un anticipo massimo di 1 o 2 anni rispetto alla data di maturazione della Pensione di Vecchiaia, applicabile solo nei confronti di coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni ed in possesso di almeno 20 anni di contribuzione, e quindi nell’ambito della “QUOTA” 90.
E per chi non raggiunge i requisiti di cui sopra?
Ebbene dal 2024 sarà introdotta la possibilità di ottenere dal Fondo una Rendita Previdenziale da parte di tutti coloro che sono in possesso di almeno 67 anni d’età ed un minimo di 5 anni di contribuzione. Sarà presente, ovviamente, una decurtazione del 2% per ogni anno mancante rispetto al raggiungimento di “QUOTA” 92.
Per finire…
È ovvio che per poter determinare le opportunità di uscita dal mondo del lavoro è sempre opportuno, per tempo, procedere ad una Valutazione Pensionistica volta ad analizzare la propria posizione, sistemare o integrare eventuali buchi lavorativi ove possibile e quindi determinare le date presunte d’uscita ed il relativo importo Pensione percepito.