Provvedimenti disciplinari – Impugnazione del provvedimento disciplinare

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persona che rompe a metà un foglio di carta

Il provvedimento disciplinare irrogato al lavoratore potrebbe essere impugnato dallo stesso perché ritenuto ingiusto, illegittimo o addirittura sproporzionato. Le strade percorribili per opporsi alla decisione del Datore di Lavoro di sanzionare il lavoratore sono dettate dall’art. 7 della Legge 300/70 (statuto dei lavoratori). 

Vediamole insieme.

 

Impugnativa della sanzione disciplinare all’Ispettorato del Lavoro (INL)

Entro 20 giorni successivi all’irrogazione della sanzione disciplinare, ovvero dal giorno successivo a quello in cui è stato informato del provvedimento, il lavoratore potrà procedere all’impugnativa della stessa presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ora INL o meglio noto come Ispettorato del Lavoro.

ATTENZIONE: l’attivazione della procedura di conciliazione comporta la temporanea sospensione della sanzione disciplinare.

L’attivazione dell’impugnativa all’Ispettorato del Lavoro significa formalmente porre in essere la costituzione di una commissione di conciliazione ed arbitrato composto da un rappresentante per la parte sindacale e da uno per quella datoriale ed un terzo membro scelto di comune accordo, o in mancanza di accordo, nominato dal Direttore della Direzione! In pratica il Datore di Lavoro ha dieci giorni di tempo per nominare il suo rappresentante in seno al collegio. In mancanza di nomina, la sanzione decade e non ha più alcun effetto.  Naturalmente, così come un’associazione sindacale a cui sia stato conferito specifico mandato potrà assistere il lavoratore, anche il Consulente del Lavoro potrà affiancare, ovvero anche sostituire con procura speciale, il Datore di Lavoro presso la Commissione. Composta la Commissione sarà il Collegio, così costituito, a decidere sulla controversia in via transattiva.

 

Se la “sanzione” irrogata al lavoratore è il licenziamento??

In caso di licenziamento, il lavoratore potrà opporsi alla decisione del Datore di Lavoro, ma direttamente davanti al Giudice. Ciò significa che dovrà presentare formale opposizione al Datore entro 60 giorni, informando lo stesso della sua volontà in tal senso, e 180 giorni per agire fattivamente in tribunale per ottenere una sentenza che dichiari se il provvedimento è legittimo o meno. Cosa significa questo in termini pratici? Significa che se licenzio un lavoratore per qualsiasi ragione, soggettiva, ovvero disciplinare o per giusta causa, con la procedura che abbiamo ampliamente esaminato, oppure oggettiva, dipendente da altre ragioni riguardanti l’azienda il mercato ecc…, il lavoratore ha 60 giorni per contestare la legittimità del provvedimento, decorso il quale non potrà fare più nulla.  Mentre ha 180 giorni per incardinare una causa davanti al Giudice. I 180 giorni decorrono dalla raccomandata inviata per opporsi al licenziamento. Quindi, se il lavoratore attende il 59esimo giorno per impugnare, ha altri 180 giorni per portarci davanti al giudice.

 

Ricorso diretto all’autorità giudiziaria

In alternativa all’attivazione della procedura conciliativa il dipendente può scegliere di ricorrere direttamente all’Autorità Giudiziaria. Ma attenzione che in questo caso la giurisprudenza ha sentenziato che l’azione giudiziaria è proponibile fino a quando non si sia perfezionato il patto compromissorio con la designazione degli arbitri. Quindi prima faccio ricorso alla Commissione poi vado in giudizio. Ultimo aspetto riguarda la sospensione del provvedimento. Se il lavoratore, ma anche il Datore, intende proseguire in Giudizio la sanzione può essere normalmente irrogata.

***

Con questo ultimo articolo si conclude la disamina in materia di PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. Come si è potuto capire la procedura è molto complessa ed il rischio di un banale errore formale può vanificare la validità del provvedimento. Si pone in evidenza, pertanto, la necessità avvalersi dello Studio MILAN per la valutazione dei singoli casi e la conseguente predisposizione della corretta documentazione inerente il procedimento disciplinare.

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