Anche quest’anno la Legge di Bilancio risulta essere una sorta di copia e incolla della normativa vista nel 2024, 2023 ecc. ma con qualche piccolo intervento……in attesa di quella che da diversi anni viene rimandata, ovvero la RIFORMA delle PENSIONI.
Di seguito analizziamo i contenuti principale della normativa varata il 30/12/2024.
Proroga incentivo al proseguimento dell’attività lavorativa dopo maturazione requisito Pensione Quota 103
(art. 1 comma 161 Legge di Bilancio 2025)
Esso ha previsto la proroga dell’incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, siano essi pubblici che privati, che rientrino, entro il 31 dicembre 2025, tra i possessori dei requisiti di cui alla Pensione in Quota 103 (Età 62 anni e 41 di contributi di cui almeno 35 anni puri, ottenuti senza considerare contribuzione figurativa per malattia, disoccupazione o infortuni).
Con tale opportunità al lavoratore è consentito di chiedere, al proprio datore di lavoro, la corresponsione della quota contributiva a carico dello stesso dipendente verso l’Inps, a far data dalla maturazione del requisito. Detto importo sarà anche escluso dalla base imponibile fiscale ai fini del calcolo della tassazione.
Inoltre, l’accesso a tale finestra Pensionistica NON preclude la possibilità di fare successivamente domanda di Pensione Anticipata.
Si ricorda che per detta opzione permane il divieto al lavoro (qualora non si effettui il proseguimento lavorativo), e quindi il divieto di cumulo dei redditi derivanti da attività di lavoro dipendente e/o autonomo sino al raggiungimento dei 67 anni di età (salvo collaborazioni occasionali nel limite dei 5000 euro annui e 30 gg lavorativi).
Previsto, inoltre, il calcolo contributivo dell’assegno pensione, mentre l’importo percepito non potrà essere superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS sino al compimento dei 67 anni d’età.
Infine, viene mantenuta la finestra mobile di 7 mesi per i dipendenti Privati e 9 mesi per dipendenti Pubblici.
Limiti massimi di età ai fini della Pensione per il personale dipendente Pubblico
(art. 1 comma da 161 a 166 Legge di Bilancio 2025)
Dal 2025 anche i dipendenti della Pubblica Amministrazione saranno equiparati ai lavoratori del comparto Privato in termini di decorrenza della pensione (ovvero 67 anni d’età – Pensione di Vecchiaia).
Pertanto, viene di conseguenza meno l’obbligo di collocamento a riposo per tale tipologia di lavoratori precedentemente stabilita con il compimento dei 65 anni di età.
È inoltre introdotta la possibilità, per la Pubblica Amministrazione, di concordare con il lavoratore il prolungamento del servizio anche oltre i 67 anni, ma non oltre il 70esimo anno di età (nel limite del dieci per cento delle facoltà assunzionali autorizzate), con l’esclusione di alcune categorie di lavoratori (vedasi ad esempio: il personale delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ecc.)
Proroga Opzione Donna
(art. 1 comma 173 Legge di Bilancio 2025)
Anche per quest’anno viene prorogata la normativa che consente alle Donne di accedere ad un anticipo di decorrenza Pensione, a patto che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2024, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni (ridotti di 1 anno per ogni figlio con un massimo di 2), ferma restando la ricorrenza degli ulteriori requisiti già previsti dalla normativa in vigore nel 2024.
Ecco che gli ulteriori requisiti richiesti, sono:
a) assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
b) avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
c) essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa (di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Per le lavoratrici rientranti, la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 61 anni si applica a prescindere dal numero di figli.
Permane il calcolo della pensione con il metodo contributivo e la presenza delle finestre mobili di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome. Infine, la pensione maturata risulta essere cumulabile con i redditi da lavoro.
Proroga Ape Sociale
(art. 1 comma da 175 a 176 Legge di Bilancio 2025)
Anche qui ci troviamo di fronte alla proroga, per un altro anno, di quest’istituto orma in essere da diverso tempo.
Il requisito anagrafico rimane il medesimo, ovvero 63 anni e 5 mesi
Il lavoratore potrà percepire una indennità determinata con tetto massimo percepibile pari a 1500,00 euro mensili, non cumulabili con altri trattamenti di sostegno al reddito legati allo stato di disoccupazione e corrisposta sino a conseguimento della Pensione di Vecchiaia (salvo collaborazioni occasionali nel limite dei 5000,00 euro annui e durata massima 30 gg).
Vi possono accedere coloro i quali si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) persone con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in quest’ultimo caso, occorre aver lavorato per almeno diciotto mesi nei tre anni precedenti) e che hanno concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
b) persone con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave o un parente o un affine di secondo grado convivente i cui genitori o il cui coniuge abbia più di settant’anni o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti;
c) persone con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e con una capacità lavorativa ridotta di almeno il 74 per cento;
d) lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di anzianità contributiva che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci anni o almeno sei anni negli ultimi sette anni attività lavorative gravose. L’elenco di tali professioni è stato aggiornato ed esteso con la legge di bilancio 2022, che ha previsto anche un’anzianità contributiva più bassa, pari a 32 anni, per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.
Per le donne i requisiti di anzianità contributiva previsti sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (APE sociale donna).
NOVITA!!! In attesa dei Decreti attuativi – Misura in materia di Previdenza Complementare e Contributivi “Puri”
(art. 1 comma da 181 a 185 Legge di Bilancio 2025)
La vera NOVITA’ per il 2025 in materia di Pensioni riguarda coloro che al 31/12/1995 non possiedono alcuna contribuzione (ovvero hanno iniziato a lavorare dopo il 31/12/1995 e quindi sono interamente contributivi).
Detta NOVITA’ risulta applicabile a chi matura i requisiti per la Pensione Anticipata e per coloro che maturano la Pensione di Vecchiaia.
Mentre nel 2024 al lavoratore era consentito accedere alla pensione Anticipata o di Vecchiaia, avendo maturato i requisiti previsti, a patto che l’importo dell’assegno che andava a percepire fosse stato pari a:
- in Pensione Anticipata:
1. almeno a 3 volte l’importo dell’Assegno Sociale, ovvero 1604,07 lordi mensili per il 2025;
2. importo scende a 2,8 volte l’Assegno Sociale per le donne con 1 figlio e a 2,6 volte per le donne con almeno 2 figli
- in Pensione di Vecchiaia:
1. pari o superiore all’importo dell’Assegno Sociale di 534,69 euro lordi mensili per il 2025;
oggi, 2025, ai fini del raggiungimento del suddetto importo soglia, sarà possibile considerare anche la rendita corrisposta dalla Previdenza Complementare. In questo caso però, per usufruire di tale opportunità, il requisito contributivo precedentemente stabilito in 20 anni, si eleva a 25 anni di contributi (solo per chi andrà in Pensione Anticipata).
Inoltre, nel caso si opti per l’utilizzo della Rendita derivante dalla Previdenza Complementare, la Pensione Anticipata non sarà cumulabile, sino a maturazione dei requisiti per la Pensione di Vecchiaia, sia con i redditi da lavoro dipendente che quello da lavoro autonomo, ad eccezione di quelli derivati da occasionalità, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
NOVITA!!! Incentivo al posticipo della Pensione Anticipata
(art. 1 comma da 161 Legge di Bilancio 2025)
Da quest’anno anche chi matura i requisiti per la Pensione Anticipata (ovvero 42 anni e 10 mesi per l’uomo e 41 anni e 10 mesi per la donna), entro il 31/12/2025, ha la possibilità di richiedere il posticipo alla pensione usufruendo dello storno della contribuzione a carico dipendente oltre alla non imposizione fiscale dell’importo (esenzione totale).
Conclusioni
Alla luce delle ultime due NOVITA’ riportate, oggi risulta ancor di più utile e necessaria un’attenta Pianificazione Previdenziale che consenta di coniugare al meglio le novità normative evidenziate, al fine di non veder persa una opportunità di accesso alla Pensione.