Malattia professionale ≠ risarcimento automatico: il Tribunale lo ricorda (art. 2087 c.c.)

Blog_Risarcimento malattia professionale

Nello stabilimento della Faticoni Trasporti Interni s.r.l., dove i bancali si muovevano più degli umori del direttore, lavorava da anni Gino Sollevini, uomo robusto, schiena generosa e fiducia illimitata nel fatto che “se una cosa pesa, basta prenderla bene”.
Per molto tempo era andata avanti così: scatole, colli, torsioni, transpallet, pause corte e quella filosofia da magazzino secondo cui il mal di schiena sarebbe stato quasi un accessorio del mestiere, come le scarpe antinfortunistiche e il caffè bevuto in piedi.
Poi, un giorno, la schiena di Gino decise di smettere di collaborare.


Diagnosi: patologia discale. E da lì, il salto che nei luoghi di lavoro arriva sempre con una certa rapidità: dal dolore alla pratica, dalla pratica all’Inail, dall’Inail alla causa, e dalla causa all’idea che, se c’è stata una malattia professionale, qualcuno debba per forza pagare. Possibilmente il datore, che nella fantasia di molti è una specie di assicurazione con le sembianze umane.


Il titolare della Faticoni, Ruggero Premicassa, non la prese bene. Non per crudeltà, ma per quella tipica disperazione dell’imprenditore che sente pronunciare le parole “articolo 2087” con lo stesso entusiasmo con cui si sente annunciare una verifica fiscale.
«Ma come?», sbottò. «Abbiamo il DVR, i corsi, il medico competente, i mezzi di sollevamento, le procedure… mica possiamo imbottire il magazzino di ovatta.»
Fu allora che chiamò il Giova, il dottor Giovannangelo Decubernatis, che arrivò con il passo lento di chi conosce il diritto del lavoro e sa che, spesso, il problema non è la norma: è l’idea poetica che la gente si fa della norma.


Il Giova si fece portare tutto. Documento di valutazione dei rischi. Schede formative. Verbali di consegna delle attrezzature. Sorveglianza sanitaria. Valutazione della movimentazione manuale dei carichi. E mentre sfogliava quelle carte con l’aria di un sacerdote davanti a un messale, annuiva appena.
«Vede, Ruggero,» disse infine, «l’art. 2087 c.c. è una norma seria, ma non è una bacchetta magica contro la biologia. Impone la massima sicurezza tecnologicamente possibile, non la cancellazione della fragilità umana.»


La causa andò avanti lo stesso, perché in Italia il contenzioso sul lavoro ha spesso la stessa forza di gravità: una volta partito, cade verso il tribunale.
Il lavoratore sosteneva che la malattia fosse conseguenza dell’attività svolta e che ciò bastasse a far scattare la responsabilità datoriale. Ma il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 157 del 26 febbraio 2026, ha ricordato una verità meno spettacolare e molto più giuridica: l’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. non configura una responsabilità oggettiva. Non basta che il danno esista; bisogna dimostrare anche la colpa del datore.
E lì la Faticoni, per una volta, non si fece trovare in ciabatte.
L’azienda provò di aver valutato il rischio con indici ritenuti accettabili, di aver messo a disposizione attrezzature conformi allo stato dell’arte dell’epoca, di aver formato il personale e attivato la sorveglianza sanitaria. In altre parole, aveva fatto ciò che un datore diligente doveva fare, senza pretendere di vincere la guerra contro ogni possibile lombalgia del creato.


La domanda del lavoratore fu rigettata.

Che poi è il punto più difficile da far digerire fuori dalle aule di giustizia: la malattia può anche esserci stata davvero, il dolore pure, ma il risarcimento non nasce automaticamente dal solo fatto che il corpo, lavorando, si sia consumato. Il diritto, ogni tanto, resiste alla tentazione di trasformare il datore in colpevole per definizione.
Il Giova, uscendo dall’azienda, sistemò la cartella e lasciò la sua morale con quella calma che di solito precede le parcelle e segue le sentenze ben lette: «L’art. 2087 non chiede miracoli, ma serietà. Il datore non deve garantire l’immortalità ortopedica del dipendente; deve dimostrare di aver fatto tutto ciò che la tecnica, la prudenza e l’esperienza rendevano esigibile. Il rischio zero appartiene agli slogan. La responsabilità civile, per fortuna, appartiene ancora alle prove.»


Cosa fare se ti trovi in una situazione simile

Se sei un datore di lavoro, non aspettare che sia una causa a dirti se la prevenzione era sufficiente. Devi poter dimostrare, con documenti e comportamenti coerenti, di aver valutato i rischi, adottato misure concrete, fornito strumenti adeguati, formato i lavoratori e attivato una sorveglianza sanitaria reale, non solo formale.
Se sei un lavoratore, sappi che la sola insorgenza della malattia non basta, da sola, a fondare il risarcimento. Occorre ricostruire bene il nesso con l’attività svolta e verificare se l’azienda abbia davvero omesso misure prevenzionistiche esigibili.
In entrambi i casi, il punto decisivo è uno solo: non discutere in astratto di sicurezza, ma ricostruire in modo preciso che cosa si poteva fare concretamente in quel contesto e in quel momento storico. Nel diritto del lavoro, come nella vita di magazzino, non vince chi solleva di più: vince chi tiene meglio il peso delle prove.

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