Sono un lavoratore invalido, e lavoro da diversi anni. Vi scrivo per chiedervi se il mio stato di invalidità mi consente di poter “anticipare” l’accesso alla pensione rispetto ai normali canoni previsti dalla normativa vigente?
Ecco una semplice domanda che, qualche tempo fa, mi è stata posta da un lavoratore che poi è divenuto un cliente soddisfatto!!!!!
Ma andiamo con ordine…
La normativa di riferimento
La Pensione d’Invalidità è un istituto per mezzo del quale un soggetto, in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge, può richiedere la Pensione di Vecchiaia in forma anticipata. Tutto nasce con la legge di cui all’articolo 1, comma 8 del articolo 1, comma 8 del Dlgs 503/1992 – Decreto Amato.
I requisiti
Per potervi accedere, come si diceva poco sopra, sono necessari dei requisiti che andiamo a riepilogare:
- Essere in possesso di un’invalidità non inferiore all’80%;
- Avere un’età, a tutto il 2023, pari a 56 anni per le donne e a 61 anni per l’uomo. Mentre per i soggetti non vedenti sono necessari requisiti leggermente diversi, ovvero:
- 56 anni di età per gli uomini, 51 per le donne;
- Per ambo i sessi sono richiesti 10 anni di contribuzione;
- Possesso di almeno 20 anni di contribuzione;
- Essere un lavoratore dipendente del solo settore privato (lavoratori appartenenti all’AGO, con contribuzione versata al 31/12/1995 – sistema misto) e/o iscritti alla Gestione Separata. Infatti, tale possibilità di accesso risulta preclusa ai lavoratori pubblici e a quelli autonomi.
È inoltre prevista l’applicazione di una finestra pari a 12 mesi, al termine del quale si percepirà la Pensione.
Ma veniamo al calcolo della Pensione
L’importo dell’assegno viene determinato in base ai periodi di lavoro svolto. Quindi, ovviamente, lo stesso non potrà non tenere conto dei sistemi di appartenenza (ovvero in base al sistema retributivo, contributivo o misto).
Trovandoci di fatto di fronte ad un anticipo della pensione, rispetto ai normali canoni, la normativa non prevede l’applicazione di penalizzazioni o cambi di sistema di calcolo (si veda ad esempio l’applicazione del calcolo contributivo in caso di Pensione in Totalizzazione)
Conclusioni
L’opzione è esercitabile solamente tramite domanda, quindi se anche tu rientri o pensi di rientrare nei requisiti sopra esposti, non esitare a contattarci per una consulenza…
altrimenti potresti perdere un’opportunità.