Premessa: che funzione ha il preavviso (art. 2118 C.C.)
Il preavviso rappresenta il periodo intercorrente tra la comunicazione del recesso unilaterale (sia esso dimissioni o licenziamento) e la cessazione effettiva del rapporto di lavoro. La sua disciplina è contenuta nell’art. 2118 del Codice civile (*), che ne stabilisce l’obbligatorietà nei contratti a tempo indeterminato.
(*) Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.
La finalità principale di questo istituto è quella di attenuare gli effetti negativi che una risoluzione immediata del contratto potrebbe generare per la parte che subisce il recesso. Si tratta, quindi, di una tutela a carattere bilaterale, che opera in modo diverso a seconda del soggetto coinvolto:
- In caso di licenziamento, il preavviso garantisce al lavoratore un periodo di continuità retributiva, utile per riorganizzare la propria situazione professionale e personale, e per cercare una nuova occupazione
- In caso di dimissioni, il preavviso tutela il datore di lavoro, consentendogli di pianificare la sostituzione del dipendente, riorganizzare le attività aziendali e preservare la continuità operativa
Questo meccanismo evidenzia un principio fondamentale del diritto del lavoro: la protezione non è rivolta in modo assoluto al lavoratore, ma alla parte che subisce il recesso. Quando è il dipendente a dimettersi, è l’organizzazione a trovarsi in una condizione di potenziale vulnerabilità.
Le conseguenze del mancato rispetto del preavviso sono simmetriche ma opposte:
- Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un’indennità sostitutiva in caso di licenziamento senza preavviso
- Il lavoratore subisce una trattenuta economica in caso di dimissioni senza preavviso
Esistono tuttavia delle eccezioni all’obbligo del preavviso
Sebbene il preavviso costituisca la regola generale nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, esistono alcune circostanze specifiche, espressamente previste dalla normativa, in cui tale obbligo viene meno.
La ratio comune a queste eccezioni risiede nell’assenza di un recesso “improvviso” o “non prevedibile”, tale da rendere necessario un periodo di transizione per consentire alla parte che subisce il recesso di riorganizzarsi. In altre parole, quando il recesso è già noto, concordato o determinato da cause oggettive, il preavviso perde la sua funzione di tutela compensativa.
Queste situazioni, pur essendo limitate e tassative, rappresentano un’importante deroga al principio generale, e devono essere valutate con attenzione alla luce del contratto collettivo applicabile e delle disposizioni di legge.
Il recesso per giusta causa (Art. 2119 c.c.): interruzione immediata del rapporto
Tra le principali eccezioni all’obbligo di preavviso, rientra il recesso per giusta causa, disciplinato dall’art. 2119 del Codice Civile. Tale fattispecie si configura quando si verifica un evento di particolare gravità che rende impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro.
La giusta causa si fonda su una violazione talmente grave degli obblighi contrattuali da compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti, legittimando l’interruzione immediata del rapporto.
Questa facoltà è riconosciuta sia al datore di lavoro che al lavoratore:
- Licenziamento per giusta causa: può essere disposto dal datore in presenza di condotte gravemente lesive da parte del dipendente, come furto, insubordinazione grave, atti di violenza o altri comportamenti incompatibili con la prosecuzione del rapporto
- Dimissioni per giusta causa: possono essere presentate dal lavoratore in caso di gravi inadempimenti da parte del datore, quali il mancato pagamento reiterato della retribuzione, situazioni di mobbing, molestie, o violazioni gravi delle norme in materia di sicurezza sul lavoro
In entrambi i casi, il recesso ha effetto immediato e non comporta alcun obbligo di preavviso, né per la parte recedente né per quella che lo subisce.
Preavviso: le eccezioni che ogni Datore di Lavoro dovrebbe conoscere
Oltre al recesso per giusta causa, esistono alcune situazioni ricorrenti in cui l’obbligo di preavviso non trova applicazione, in virtù di specifiche disposizioni normative e contrattuali.
Periodo di prova
Durante la fase di prova, il rapporto di lavoro ha natura provvisoria e finalità valutativa per entrambe le parti. In tale contesto, il recesso può avvenire liberamente, senza necessità di motivazione né obbligo di preavviso. L’assenza di vincoli riflette la funzione esplorativa del patto di prova, escludendo la necessità di un periodo di transizione.
Contratto a tempo determinato
Alla scadenza naturale di un contratto a termine, il rapporto si estingue automaticamente, senza necessità di preavviso. La data di cessazione è nota sin dall’inizio, e ciò elimina l’elemento di imprevedibilità che il preavviso è chiamato a gestire.
PS: l’art. 2118 del CC prevede il preavviso nei contratti a tempo indeterminato
Risoluzione consensuale
Quando datore di lavoro e dipendente concordano volontariamente la cessazione del rapporto, il preavviso non è richiesto. L’accordo tra le parti sostituisce la tutela unilaterale, poiché la decisione è condivisa e i termini della risoluzione sono definiti in modo negoziato.
Tabella riassuntiva
| SITUAZIONI IN CUI IL PREAVVISO È DOVUTO | SITUAZIONI IN CUI IL PREAVVISO NON È APPLICABILE |
|---|---|
| Licenziamento per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) | Licenziamento o dimissioni per giusta causa (Art. 2119 c.c.) |
| Dimissioni volontarie prive di giusta causa | Recesso durante o alla conclusione del periodo di prova |
| Cessazione del rapporto al termine dell’apprendistato | Scadenza naturale di un contratto a tempo determinato |
| Licenziamento del dipendente che ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia | Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro |


