Visita del lavoro, quando e come.

Sala 'd'aspetto medica vuota

Vigilare sullo stato di salute dei propri dipendenti è un’incombenza per il Datore di Lavoro, ma quali sono in casi in cui è obbligatorio effettuare una visita medica preventiva o periodica?

La norma di riferimento

Il D.lgs. 81/08, per gli amici “Testo Unico Salute Sicurezza Lavoro”, è la “Bibbia” di questo argomento.
Descrive le modalità per operare nei riguardi della sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti e ne stabilisce i conseguenti obblighi.
L’articolo 26 D.lgs. 106/09 interviene per integrare e chiarire alcuni punti fondamentali.

“Sorveglianza sanitaria”

In questa definizione rientrano le operazioni di controllo consistenti nelle visite mediche preventive, periodiche o occasionali allo scopo di:

  • valutare preventivamente l’idoneità del lavoratore alla mansione da svolgere
  • monitorarne l’idoneità periodicamente, in genere con cadenza annuale
  • valutare l’idoneità in caso di cambio di mansione
  • effettuare un controllo al momento della ripresa del lavoro dopo assenze di lunga durata motivate da ragioni di salute
  • in alcuni casi (quali esposizioni protratte a particolari fattori di rischio) controllare lo stato di salute anche all’atto della cessazione del rapporto di lavoro
Quando è obbligatoria?

Non tutti i lavoratori dipendenti devono sostenere la visita del lavoro.
È necessaria solo quando sono previsti specifici rischi o particolari condizioni, come spostamento di carichi pesanti, lavoro notturno, esposizione protratta a vibrazioni o particolari livelli di rumore, esposizione ad agenti chimici pericolosi, cancerogeni, radioattivi, amianto, raggi x, ecc…

Quando va fatta?

Se è necessario un controllo preventivo, la visita del lavoro deve ovviamente avvenire prima che il lavoratore inizi a svolgere quella specifica mansione.
Il controllo periodico ha cadenza annuale.

Il caso limite…

Come abbiamo appena detto, la validità della visita medica del lavoro ha durata annuale.
Ma se il dipendente termina un rapporto. Passano alcuni mesi. Viene riassunto. E ci troviamo all’interno della validità della visita medica del lavoro svolta all’atto della precedente assunzione…devo fare una “nuova” visita del lavoro visto che sto facendo una nuova assunzione? O vale quella “vecchia”?

Se riassumo devo rifarla?

Risponde la “Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, interpello N. 8/2013 del 24/10/2013:

… nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica di cui all’art. 41, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente.

Ma la cosa più importante…

…il DVR!!!!!!!

Il “Testo unico sicurezza sul lavoro” citato in apertura, impone l’assoluta obbligatorietà da parte di ciascun Datore di Lavoro, avente anche solo un dipendente, di produrre, autenticare, conservare e aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi.
Perché è proprio lì che finiscono tutte le informazioni di cui abbiamo parlato fino ad ora.
È il documento contenente l’analisi e la descrizione dei rischi inerenti alla propria specifica attività lavorativa e le relative misure di prevenzione e protezione dagli stessi.
Per la sua redazione ci si appoggia in genere a tecnici specializzati in materia di sicurezza sul lavoro e la sua mancata o incompleta redazione comporta sanzioni pesanti.

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