Adempimenti e sanzioni nel rapporto di lavoro sportivo dilettantistico

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Nel vademecum del Dipartimento per lo sport, è stata pubblicata una guida alle principali novità apportate dalla riforma dello sport con riferimento agli adempimenti per la denuncia dei lavoratori sportivi. La riforma dello sport, infatti, con il D.lgs. 36/2021 ed i successivi correttivi 73/2022 e da ultimo il 120/2023, ha introdotto delle procedure di semplificazione per instaurare un rapporto di lavoro, ed in particolare è stato reso operativo un sito Ministeriale che permette di registrare i lavoratori sportivi, siano essi professionisti che dilettanti. Parliamo del RAS (Registro Attività Sportive).

 

Attenzione!

Per lavoratore sportivo non ci si riferisce solo all’atleta che per contratto svolge un “lavoro” nell’ambito della propria attività sportiva, ma anche e soprattutto a quelle figure professionali che gravitano attorno all’atleta. Ci riferiamo in particolar modo all’allenatore, all’istruttore, al direttore tecnico e sportivo, al preparatore atletico, al direttore di gara. Infatti, l’art. 25 del D.lgs. 36/2001 definisce inequivocabilmente e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico e senza alcuna distinzione di genere il lavoratore sportivo, chiunque eserciti un’attività “sportiva” verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo.

 

Co.Co.Co nel settore dilettantistico

Nell’area del dilettantismo, il rapporto si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono specifici requisiti:

  1. Durata della prestazione non superiore a 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive: gare
  2. Le prestazioni del Co.Co.Co risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) delle Discipline Sportive Associate (DSA) nonché degli Enti di Promozione Sportiva (EPS)

Un discorso a parte, definito dall’art. 37 del D.lgs. 36/2021, riguarda, laddove ne ricorrono i presupposti, le attività di carattere amministrativo/gestionale rese in favore dell’ASD o SSD. Il riferimento è verso quelle figure che svolgono attività di segreteria, di contabilità semplice, di raccolta iscrizioni ecc… La prestazione può essere oggetto di collaborazione coordinata ma, dal punto di vista tributario e previdenziale, secondo le regole previste per la generalità delle collaborazioni.

 

Adempimenti e sanzioni

ASD e le SSD per instaurare un rapporto di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa sportiva sono obbligate a dichiarare l’inizio della prestazione lavorativa con le ordinarie modalità ovvero tramite il nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche nonché di gestire il rapporto mediante l’iscrizione e registrazione nel LUL. Sotto il profilo sanzionatorio la mancata comunicazione, ovvero il mancato adempimento comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa di importo variabile da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Per quanto riguarda le tempistiche di comunicazione, la norma prevede che le comunicazioni in merito al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sportiva attraverso il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche possono essere fatte entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro. Si ritiene che il medesimo termine di scadenza sia applicabile anche nel caso di comunicazione effettuata mediante UNILAV ordinario.

La comunicazione obbligatoria, una volta a portale del RAS, viene messa a disposizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività.

 

Vediamo nello schema le sanzioni
Tipo rapportoComeScadenza
CO.CO.CO sportivo

RAS

UNILAV

Entro 30° giorno successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro se effettuata tramite il RAS
CO.CO.CO amministrativoUNILAVEntro le ore 24 del giorno precedente
Rapporto lavoro SUBORDIANTO non sportivo (es: manutentori, receptionist, baristi, ecc.)UNILAVEntro le ore 24 del giorno precedente
 
LUL

La norma prevede che per le sole collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste per i lavoratori sportivi (lavoro sportivo co.co.co.) l’obbligo di tenuta del LUL può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.

La semplificazione era assolutamente dovuta anche alla luce del fatto che la tenuta del LUL per il tramite del RAS riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative sportive.

Per tutti gli altri rapporti di lavoro subordinato sportivo e non come abbiamo visto (eccezione) per le eventuali collaborazioni coordinate e continuative di NATURA AMMINISTRATIVO GESTIONALE, rimane la disciplina ordinaria di tenuta del LUL.

La norma prevede inoltre che nel caso in cui il compenso annuale del collaboratore coordinato e continuativo sportivo non superi l’importo di 15.000 euro, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga!!

Personalmente, visto che  LUL e CEDOLINO PAGA per quanto utilizzati come sinonimi , sono  in realtà due cose distinte e due adempimenti diversi, e considerato che la normativa prevede l’obbligo di consegna del “cedolino” paga mediante la consegna del LUL , sia necessario quanto prudente , emettere un LUL ogni qualvolta vi sia l’erogazione di un compenso , anche se non soggetto a prelievo previdenziale e fiscale, e anche se consentito farlo entro 30 giorni dalla dine di ciascun anno di riferimento.

 

Disposizioni transitorie

Al fine di consentire ai Datori di Lavoro/committenti di adempiere agli obblighi di tenuta del LUL viene previsto un regime temporale: viene infatti previsto che, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo 01/07/2023 – 30/09/2023 potranno essere effettuati entro il 31/10/2023.

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