Nell’articolo di oggi torniamo a parlare di apprendistato, concentrandoci sull’apprendistato professionalizzante senza limiti di età, previsto dal d.lgs. 81/2015 all’articolo 47, comma 4. Questo tipo di apprendistato non mira a favorire il lavoro giovanile, ma a permettere la qualificazione o riqualificazione professionale di lavoratori di qualsiasi età, a patto che siano beneficiari, e percettori, di uno dei seguenti trattamenti di disoccupazione:
- Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)
- Indennità speciale di disoccupazione edile
- Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL)
- Trattamento straordinario di integrazione salariale per il recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero di cui all’art. 22-ter, comma 1, del d.lgs. 148/2015.
N.B.
Non si applica invece a coloro che, pur avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento, abbiano titolo alla prestazione ma non abbiano ancora iniziato a percepirla, (*) e ai lavoratori percettori di Assegno di ricollocazione.
(*) Circolare Inps n. 108/2018
Deroghe rispetto al normale apprendistato professionalizzante
- Limiti di età: normalmente l’apprendistato professionalizzante può essere attivato fino a 29 anni e 364 giorni. In questo caso, tale limite viene rimosso per permettere anche a chi ha superato il requisito anagrafico di qualificarsi o riqualificarsi.
- Recesso: al termine del periodo formativo non si applica la facoltà di recedere liberamente, ma la normale disciplina dei licenziamenti individuali. Sarà quindi necessaria una giusta causa o un giustificato motivo per recedere.
- Beneficio contributivo: non è prevista l’estensione del beneficio contributivo per il primo anno dopo la qualifica.
I vantaggi
- Risparmio retributivo: è possibile sotto inquadrare “l’apprendista over” fino a due livelli inferiori a quello della qualifica o, in alternativa, retribuirlo in percentuale rispetto alla retribuzione prevista per il suo livello, secondo quanto stabilito dal CCNL applicato.
- Risparmio contributivo: se il datore occupa fino a 9 dipendenti, l’aliquota a suo carico è ridotta al 1,5% per il primo anno e al 3% per il secondo, per poi assestarsi sul 10% l’anno successivo, che è anche l’aliquota ordinaria applicata ai datori che occupano oltre 9 dipendenti. A ciò si aggiunge una maggiorazione del 1,31% per il finanziamento della NASpI e una dello 0,30% per i fondi interprofessionali, comunque previste anche per il normale apprendistato. Esempio di Risparmio
Se consideriamo un datore di lavoro con meno di 9 dipendenti, il risparmio contributivo per un apprendista rispetto a un operaio può essere notevole, specialmente nei primi due anni:
- Primo anno: 1,5% (apprendista) vs. 30-33% (operaio)
- Secondo anno: 3% (apprendista) vs. 30-33% (operaio)
- Dal terzo anno in poi: 10% (apprendista) vs. 30-33% (operaio)
- Esclusioni dal computo: salvo diverse previsioni di legge, anche gli apprendisti over 30 sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti. Sono quindi esclusi dal computo della base occupazionale ai fini del collocamento obbligatorio, dal calcolo della base imponibile ai fini IRAP e dalla disciplina della regolarità contributiva certificata (DURC). Sono invece computati ai fini della base legale su cui calcolare il 20% per i limiti dei tempi determinati.
- Formazione: se il lavoratore ha già acquisito la formazione di base e trasversale nelle sue precedenti esperienze lavorative, può esimersi dal ripeterla, evitando così di assentarsi per svolgerla.
Alcune osservazioni sulla formazione interna
Come nel normale apprendistato, anche in quello senza limiti di età l’aspetto formativo è essenziale. Se il lavoratore approccia un settore completamente nuovo, dovrà iniziare da zero il suo percorso formativo e ottenere una nuova qualifica, senza tuttavia l’obbligo di corsi esterni. Nondimeno, se ha già lavorato in un determinato settore e acquisito competenze professionali, può essere assunto in apprendistato purché acquisisca competenze ulteriori rispetto a quelle che aveva prima della disoccupazione, realizzando così un’effettiva riqualificazione.
Qualificazione Professionale
La qualificazione professionale si riferisce al processo attraverso il quale una persona acquisisce le competenze, le conoscenze e le abilità necessarie per svolgere un determinato lavoro o una professione.
Riqualificazione Professionale
La riqualificazione professionale riguarda il processo di acquisizione di nuove competenze o l’aggiornamento di quelle esistenti per adattarsi a nuove esigenze del mercato del lavoro o per cambiare settore lavorativo.
Conclusioni
Ad esito della nostra disamina sull’apprendistato professionalizzante senza limiti di età, possiamo dire che i principali benefici dell’apprendistato sono sostanzialmente conservati; infatti, i principali limiti sono dati dall’impossibilità di recedere ad nutum al termine del periodo formativo e che il regime contributivo agevolato non si applica per l’anno successivo alla qualifica (a fronte, comunque, di 3 anni con regime agevolato!). Si tratta quindi di una soluzione da non sottovalutare, anche alla luce del fatto che non è escluso l’apprendistato per chi ha già lavorato in un determinato settore, a patto che vi sia un elemento di novità (es. sviluppo di ulteriori competenze e aggiornamento di quelle già presenti, che portino alla riqualificazione, appunto) nel piano formativo, risultando così possibile impiegare un apprendista già in possesso di esperienze pregresse utili ai fini delle mansioni che andrà a svolgere.