Auto aziendale in ferie o malattia: quando il fringe benefit continua

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Disponibilità del veicolo, regole fiscali e car policy: ciò che imprese e lavoratori devono chiarire prima che nascano contestazioni

Se l’auto aziendale ad uso promiscuo resta concretamente a disposizione del dipendente, il fringe benefit, di regola, continua ad essere valorizzato anche durante ferie, malattia, congedi o altre assenze. Non conta tanto quanti chilometri vengono percorsi, quanto la possibilità di utilizzare il mezzo per finalità private. La tassazione può interrompersi solo quando la disponibilità cessa davvero e la restituzione è coerente con gli accordi applicabili e adeguatamente documentata.
L’assenza dal lavoro non coincide automaticamente con la sospensione dell’auto aziendale. È questo il punto da cui partire per affrontare correttamente una questione che, soprattutto nei mesi estivi o in presenza di assenze prolungate, può creare equivoci tra azienda, ufficio paghe e dipendente.
L’autovettura concessa in uso promiscuo è infatti uno strumento di lavoro, ma anche un’utilità personale. Il lavoratore può usarla per gli spostamenti professionali e, nei limiti stabiliti dall’impresa, per esigenze private. Proprio questa doppia funzione spiega perché il trattamento fiscale non dipenda dall’utilizzo quotidiano o dai chilometri effettivamente percorsi, ma dalla concessione e dalla disponibilità del mezzo.
La domanda pratica, quindi, non è semplicemente «il dipendente sta lavorando?». La domanda corretta è: «durante l’assenza, il veicolo rimane nella sua disponibilità personale oppure è stato effettivamente riconsegnato all’azienda?».


Il principio fiscale: conta la disponibilità, non l’uso effettivo

L’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR prevede un criterio forfetario per determinare il reddito in natura derivante dai veicoli concessi in uso promiscuo. Il calcolo assume una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri e utilizza il costo chilometrico individuato dalle tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente per l’utilizzo del mezzo.
Per le assegnazioni soggette alla disciplina introdotta dal 2025, la percentuale ordinaria è pari al 50% del valore convenzionale. La percentuale scende al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in e al 10% per quelli esclusivamente elettrici a batteria. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 3 luglio 2025 ha ricostruito anche il regime transitorio, che richiede di verificare con precisione immatricolazione, ordine, contratto di assegnazione e consegna del veicolo.
Nel 2026 il cedolino deve quindi utilizzare le tabelle ACI dell’anno e individuare preliminarmente il regime applicabile alla singola auto. È un controllo diverso dalla gestione delle assenze: prima si stabilisce come valorizzare il mezzo, poi si verifica per quali giorni il dipendente ne ha avuto la disponibilità.
Il criterio forfetario rende irrilevante il fatto che, durante una settimana di ferie o di malattia, l’auto sia rimasta parcheggiata. Se il dipendente conserva le chiavi, può utilizzare il veicolo e non esiste un obbligo di riconsegna, l’utilità personale continua ad essere disponibile. La mera mancata circolazione non equivale alla cessazione del benefit.


Ferie: il benefit continua quasi sempre

Le ferie sono una pausa della prestazione, non del rapporto di lavoro. Se l’auto resta assegnata e può essere utilizzata anche privatamente, non vi è normalmente alcuna ragione per interrompere la valorizzazione del fringe benefit. Il dipendente può usarla per partire in vacanza, per gli spostamenti familiari oppure può decidere di non muoverla affatto: sotto il profilo fiscale, ciò che conta è che il mezzo resti a sua disposizione.
La conclusione cambia quando la lettera di assegnazione o la car policy prevedono la restituzione per determinate assenze e l’azienda ritira realmente veicolo, chiavi e dotazioni. In tale situazione occorre individuare con precisione la data di riconsegna e quella della nuova consegna, evitando rettifiche basate su accordi solo verbali o su restituzioni puramente formali.
Prima di autorizzare l’uso dell’auto in vacanza, l’impresa dovrebbe inoltre verificare l’estensione territoriale della copertura assicurativa, le condizioni del contratto di noleggio, i soggetti autorizzati alla guida e le modalità di gestione di pedaggi, carburante, parcheggi e sinistri. Questi aspetti non modificano da soli il calcolo fiscale, ma diventano decisivi nella gestione pratica del mezzo.


Malattia, maternità e congedi: serve distinguere tra assenza breve e indisponibilità reale

Anche durante la malattia il rapporto prosegue. Se il lavoratore conserva l’auto, il benefit normalmente permane. Una policy può tuttavia stabilire che, oltre una determinata durata dell’assenza, il mezzo debba essere riconsegnato per esigenze organizzative, per essere assegnato ad altri o per evitare che rimanga inutilizzato. La regola deve essere conosciuta, applicata in modo coerente e compatibile con gli accordi individuali.
Lo stesso ragionamento vale per il congedo di maternità, paternità o parentale. Non è l’etichetta dell’assenza a decidere il trattamento dell’auto. Se la disponibilità continua, continua anche l’utilità in natura. Se invece il veicolo viene ritirato in base a una previsione valida e la lavoratrice o il lavoratore non può più utilizzarlo, viene meno il relativo presupposto per il periodo successivo alla restituzione.
Sul piano lavoristico occorre però evitare automatismi. Quando l’auto è stata attribuita come componente stabile del trattamento economico o come beneficio personale non strettamente collegato alla prestazione, una revoca unilaterale può diventare contestabile. La disciplina fiscale spiega come valorizzare l’utilità, ma non attribuisce di per sé al datore di lavoro il potere di ritirarla in qualsiasi momento.


Aspettativa non retribuita e sospensioni lunghe: il caso più delicato

L’aspettativa non retribuita rende il tema più evidente perché può protrarsi per mesi e sospende le principali obbligazioni delle parti. Molte imprese prevedono la restituzione di auto, computer, telefono e altri beni aziendali. Se il veicolo viene effettivamente consegnato all’azienda e il dipendente perde ogni possibilità di utilizzo, la valorizzazione del fringe benefit può cessare dal momento della riconsegna.
In assenza di una clausola chiara, tuttavia, non è prudente ritenere che la sospensione del rapporto determini da sola la perdita del mezzo. Occorre leggere il contratto individuale, la lettera di assegnazione, gli eventuali accordi collettivi e la policy applicabile. È altrettanto importante verificare come l’auto sia stata gestita in precedenza in casi analoghi, per evitare trattamenti incoerenti.
Se l’aspettativa inizia o termina nel corso del mese, l’ufficio paghe deve ricevere informazioni puntuali. Una comunicazione generica come «assenza dal 1° settembre» non basta se l’auto è stata restituita il 12 settembre. La data fiscalmente e gestionalmente rilevante è quella in cui cessa la disponibilità del bene, da dimostrare con un verbale o con altra documentazione attendibile.


Restituzione dell’auto: quando l’interruzione è realmente documentabile

Per interrompere il benefit non è sufficiente dichiarare che il mezzo non viene utilizzato. Occorre una restituzione reale. L’azienda dovrebbe poter dimostrare la presa in consegna dell’autovettura, delle chiavi, dei documenti e degli eventuali dispositivi collegati, indicando data, chilometraggio e condizioni del veicolo. È utile registrare anche dove il mezzo viene custodito e se viene successivamente affidato a un altro utilizzatore.
La tracciabilità protegge entrambe le parti. L’impresa può giustificare la variazione intervenuta nel cedolino; il lavoratore evita di vedersi attribuito un benefit per un periodo nel quale non aveva più la disponibilità dell’auto. È inoltre opportuno che la comunicazione arrivi all’ufficio paghe prima dell’elaborazione del mese interessato, riducendo conguagli e correzioni successive.


La car policy non è un modulo accessorio

Una car policy efficace deve trasformare principi generali in regole operative. La formula «uso privato consentito nel rispetto della normativa» è troppo vaga per governare ferie all’estero, assenze prolungate, guida da parte dei familiari, addebiti personali o restituzioni temporanee. Il documento dovrebbe chiarire quando l’auto può essere utilizzata fuori servizio, quando deve rientrare in azienda e chi può condurla.
Anche la ripartizione dei costi merita precisione. Carburante, ricariche, pedaggi, parcheggi, lavaggi, multe, franchigie assicurative e danni non possono essere lasciati a interpretazioni successive. Le somme eventualmente richieste al dipendente devono essere distinte tra corrispettivo per l’uso privato del veicolo e rimborso di spese personali o costi accessori. La risposta a interpello n. 233 del 9 settembre 2025, ad esempio, ha escluso che il pagamento di optional aggiuntivi possa ridurre il valore forfetario del fringe benefit dell’auto.
Per i veicoli elettrici, la risposta a interpello n. 237 del 10 settembre 2025 ha affrontato il trattamento delle ricariche sostenute tramite card aziendale. Anche questo conferma quanto sia opportuno disciplinare separatamente la concessione del veicolo, l’energia o il carburante e gli ulteriori servizi collegati.


Un vademecum estivo per tradurre la policy in comportamenti concreti

Accanto alla policy, un vademecum di una pagina può ricordare al dipendente cosa fare prima della partenza. Non serve replicare il regolamento: è più utile indicare il referente da contattare, i limiti territoriali, i conducenti autorizzati, i controlli essenziali sul mezzo e le istruzioni in caso di guasto o sinistro. Il linguaggio deve essere semplice, perché una regola comprensibile viene applicata più facilmente di una clausola formalmente completa ma poco leggibile.
Se sono previsti limiti di chilometraggio privato o addebiti, il metodo di calcolo deve risultare verificabile. Lo stesso vale per Telepass, carte carburante e dispositivi di ricarica: il dipendente deve sapere quali spese restano a suo carico e come verranno rendicontate. La policy dovrebbe inoltre precisare se l’auto può essere portata all’estero e se è necessaria un’autorizzazione preventiva.


Il controllo operativo prima di intervenire sul cedolino

Quando si apre un periodo di assenza, l’azienda dovrebbe verificare in sequenza il titolo di assegnazione dell’auto, la disciplina prevista dalla car policy, l’effettiva disponibilità del mezzo e la documentazione della eventuale restituzione. Solo dopo questi controlli l’ufficio paghe può interrompere, proseguire o riproporzionare correttamente la valorizzazione.
Il punto decisivo resta uno: ferie, malattia, congedo o aspettativa non fanno sparire automaticamente il fringe benefit. Il benefit segue la disponibilità dell’autovettura. Se l’auto resta al dipendente, l’utilità continua; se viene riconsegnata realmente, secondo regole chiare e con data certa, il trattamento può cambiare. È una distinzione semplice, ma richiede contratti e procedure coerenti.
Lettura consulenziale. Prima di modificare l’imponibile in busta paga è opportuno allineare quattro documenti: contratto individuale, lettera di assegnazione, car policy e verbale di consegna o restituzione. Il profilo fiscale e quello lavoristico vanno tenuti distinti: la cessazione della disponibilità incide sulla valorizzazione del benefit, ma la legittimità del ritiro dipende dal titolo con cui l’auto è stata attribuita e dalle clausole applicabili.

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