Bonus carburante: non è un sussidio dello Stato!

pompa di benzina inserita nel bocchettone della macchina

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina.
Cosi il DL 21/03/2022 n. 21 pubblicato in Gazzetta Ufficiale titola un provvedimento di indubbio interesse per imprese e lavoratori. In particolare il c.d. Bonus carburante ai dipendenti, previsto all’articolo 2 del Decreto istituito per fronteggiare il “caro carburanti” per i lavoratori che si recano al lavoro…
Un inciso: parliamo di lavoratori dipendenti di aziende private e non del comparto pubblico.

Ma come dice il saggio: non è tutto oro…

Va detto innanzitutto che il bonus carburante non rappresenta un sussidio dello Stato, come altri e precedenti sussidi a cui ci siamo abituati durante la pandemia. Mi riferisco ad esempio a quei famosi 100,00 € previsti dal c.d. “Decreto Cura Italia”. Vi ricordate? Si doveva corrispondere 100,00 € con la retribuzione di aprile 2020 a quei lavoratori che durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19 avevano prestato attività lavorativa durante il mese di marzo 2020?
Ebbene quello era un sussidio perché poi il DL lo recuperava attraverso l’istituto della compensazione orizzontale. Questo proprio no! Ma rappresenta una misura urgente per contrastare gli effetti ecc… si vabbè!

Il buono carburante, destinato ai lavoratori dipendenti, dell’importo di € 200,00, per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili, non concorre a formare reddito anche ai fini contributivi.
Ciò significa che non solo non si pagano le imposte (art. 51 comma 3 TUIR) ma nemmeno i contributi previdenziali. In pratica l’importo è spendibile in carburante, e solo in carburante, per il valore nominale che rappresenta.

Si tratta di un buono e non di soldi. E sia chiaro non può essere “monetizzato”!

Il Legislatore parla di buoni, quindi anche più di uno , ma sempre nel limite massimo di 200,00 €. Pertanto valgono anche ad esempio 4 buoni da 50,00 € o soltanto un buono da 20,00, 30,00 o 50,00 € e così via! Non necessariamente è prevista la dazione del bonus per l’intero importo previsto dal Decreto.

Il “buono” vale per tutti i dipendenti delle aziende private, indipendentemente dal loro ruolo e dal loro reddito e non servirà formulare nessuna specifica domanda visto che, come già ribadito, spetterà all’azienda decidere se e in che misura concederlo. Inoltre, cosa di non poco conto (ma questo è un tecnicismo), i buoni benzina potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo o ad alcuni dipendenti, non essendo richiesto che l’erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti come invece avviene in relazione ad altre ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’art. 51 commi 2 e 3 del TUIR.

Il sussidio (200,00 euro) è aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dal comma 3, secondo periodo, dell’articolo 51 del TUIR (258,23 €).

Vale forse la pena ricordare i 258,00 € rappresentano una soglia di erogazione liberale annua, concessa al Dl verso la generalità dei lavoratori o a “categorie omogenee” che consiste appunto nell’erogazione in natura sotto forma di beni e servizi (auto aziendale, cellulare, nido aziendale) o anche buoni /voucher rappresentativi (ad esempio: buoni carburante o buoni spesa) che l’azienda decide di assicurare ai dipendenti come premio “ad personam” e incentivo alla fidelizzazione. Tale limite era stato raddoppiato in occasione del biennio pandemico 2020/2021 rispettivamente dal Decreto Agosto e poi dal Decreto Sostegni.

Pertanto il DL per l’anno 2022 ha a disposizione un “pacchetto buoni” del valore complessivo di 458,00 € di cui tassativamente 200,00 € da convertire in buoni carburante e gli altri 258,00 € in qualsiasi altro “benefit”. Ciò non esclude tuttavia che il DL possa decidere di corrispondere al lavoratore “buoni carburante” per l’intero pacchetto a disposizione!!
Così, ad esempio, è corretta l’erogazione di un buono benzina del valore di 200,00 € ai sensi dell’articolo 2, del Decreto Legge 21/2022 (voce paga: “buono benzina ai sensi dell’art.2 DL 21-2022”), ed erogazione di un altro buono benzina di 250,00 € ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR (voce paga: “buono benzina ai sensi dell’art.3 del TUIR”).
Diversamente non è corretto erogare un buono benzina del valore di 350,00 €!!

In conclusione ben vengano queste iniziative, che poi siano per fronteggiare gli effetti economici ed umanitari della crisi Ucraina, o per fronteggiare i disagi finanziari della pandemia, o per protesta perché manca la crema sui krapfen, l’importante è che il DL abbia degli strumenti per contenere il cuneo fiscale, per poter erogare qualche euro in più ai propri dipendenti. Naturalmente se queste misure venissero strutturalmente consolidate sarebbe un auspicio che ci auguriamo tutti senza dover “vivere” alla giornata sperando in qualche cosa di “emergenziale” per contenere il costo del lavoro.

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