Buono carburante 2023… E l’auto elettrica??

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Uomo disperato che tiene in mano diverse banconote di fianco alla sua auto mentre fa rifornimento

Ci risiamo, tornano i “buoni benzina” anche per il 2023. Questa è la scelta del Governo per contrastare il caro carburante. Si tratta formalmente della proroga di una misura già  introdotta per l’anno 2022 dal D.L. n. 21/2022 (decreto Ucraina) convertito in legge n. 51/2022. Quindi ancora una volta “niente di nuovo”. 
Il Governo stanzia… ma alla fine è il Datore di Lavoro  che paga.  Anche per l’anno 2023 viene prevista la possibilità per i Datori di Lavoro privati di riconoscere buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti che non rappresentano reddito imponibile, ai fini fiscale e contributivi (secondo me lo “stanziamento” è la perdita di gettito!) nel limite di 200,00 euro per ciascun lavoratore.
Ma se è vero che il nuovo intervento ha l’obiettivo di venire incontro a famiglie e lavoratori in un periodo in cui il prezzo di benzina, diesel e gpl è aumentato a causa della fine dell’intervento statale per la riduzione delle accise sui carburanti, ho l’impressione che “si facciano i conti senza l’oste”! Non è un aiuto di Stato come viene spacciato, ma si fa affidamento unicamente alle tasche dei Datori di Lavoro.
Non volendo smettere la polemica, i buoni sono validi,  e quindi spendibili anche per le ricaricare delle auto elettriche. Ma  non ci hanno sempre detto che grazie alle auto elettriche  è possibile salvaguardare l’ambiente inquinando di meno, ma anche risparmiare sui costi del carburante?? Ho l’impressione che entro fine anno siano in arrivo altri “bonus”, magari sotto altre spoglie, per appagare i sensi e le aspettative di famiglie e lavoratori che reclamano la “dazione” come un diritto acquisito: lo dice il Governo, e intanto chi paga è sempre… Pantalone!!

Quadro Normativo

Per espressa previsione di legge, il valore fino a 200,00 euro non deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite di esenzione di 258,23 annuo per i beni e servizi prestati ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR. In pratica i buoni benzina o titolo equivalenti possono essere cumulati con l’eventuale buono benzina rientrante nei beni e servizi fino a 258,23 annui con la conseguenza che il “plafond” massimo per l’anno 2023 per l’acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23 totali.

Importante

Premesso che non si tratta di denaro, per il riconoscimento di buoni carburante del valore di massimo 200,00 euro, come per il “Decreto Ucraina” dell’agosto scorso, così anche per questo, c.d. “Decreto Trasparenza” è  richiesta la rendicontazione , ovvero l’indicazione nel LUL  dei buoni riconosciuti al lavoratore. Così il lavoratore riceverà fisicamente dei “buoni benzina”, sotto forma di carnet, o di tessera precaricata, e nel LUL di competenza verrà indicato il valore del buono sia nella colonna “competenze” che nella colonna “trattenute” specificando: “buono benzina” ex art. 1 dl 5/2023. Questa specifica è OBBLIGATORIA e dovrà essere distinta da eventuali altri beni o servizi che il Datore di Lavoro potrà, sempre a sua libera scelta, riconoscere al proprio collaboratore nell’ambito del limite di € 258,23 di cui all’art. 51, co 3 del TUIR, anche se si dovesse trattare di buoni benzina. In tale siffatta ipotesi si dovrà indicare in busta paga: “buono (benzina, spesa, ecc..) all’art. 51, co 3 del TUIR €….. e comunque fino a 258,23!!
Riportare in un’unica voce il totale erogato senza la necessaria distinzione potrebbe comportare che il buono fino a 200,00 euro venga considerato ai fini del raggiungimento del limite dei 258,23 annui, con la conseguenza che l’intero importo erogato al lavoratore andrebbe oltre il limite di esenzione diventando pertanto totalmente imponibile.

Chi ne ha diritto?

Sono destinatari della misura i lavoratori dipendenti di Datori di Lavoro privati, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato. Naturalmente sono escluse dal settore privato e pertanto non possono fruire del buono benzina esente i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.
Infine NON ne hanno diritto, e quindi vengono esclusi, i Co.Co.Co, i tirocini e gli Amministratori…
Al prossimo “bonus”

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