Una recentissima ordinanza della Corte di cassazione (23747/2024) ha affrontato un caso significativo riguardante la condotta dei lavoratori durante il periodo di malattia e le conseguenze sul rapporto di lavoro.
Contesto
Il caso in questione riguardava un dipendente che, durante un periodo di malattia, era stato sorpreso a svolgere attività lavorative presso un bar di sua proprietà. Il datore di lavoro, avendo documentato tali attività tramite un investigatore privato, aveva proceduto al licenziamento per giusta causa del dipendente. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, portando la questione fino alla Corte di cassazione.
Il licenziamento è stato ritenuto illegittimo in quanto le attività “lavorative” svolte durante il periodo di malattia presso il suo bar NON erano idonee a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio.
Perché questa sentenza fa discutere??
Partiamo dal principio secondo cui un lavoratore in malattia deve astenersi da qualsiasi attività lavorativa che “possa compromettere il processo di guarigione”, quindi non solo attività lavorative ma anche attività fisiche o sociali che potrebbero essere considerate incompatibili con lo stato di salute dichiarato al datore di lavoro. Pertanto, se il datore di lavoro “scopre” che il dipendente sta svolgendo un’attività che potrebbe rallentare la guarigione, può avviare un procedimento disciplinare che potrebbe portare anche al licenziamento, poiché tale comportamento potrebbe essere interpretato come una violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.
Se …il Datore di Lavoro scopre….
Facile a dirsi ma la realtà è diversa dalla teoria… oggi il Datore di lavoro ha sostanzialmente due strumenti per “controllare/scoprire” il reale stato di salute del lavoratore:
- Le visite fiscali, richieste tramite l’INPS
- Le investigazioni private avvalendosi di agenzie investigative specializzate
Stendiamo un velo pietoso sulle visite fiscali disposte tramite l’INPS, se non altro perché queste avvengono durante specifiche fasce orarie, diverse a seconda che si tratti di pubblico impiego o di lavoro in ambito privato, lasciando spazio a qualsiasi altra attività al difuori della “reperibilità”. Pertanto, il furbetto che durante la malattia si adopera in attività lavorative o sportive negli orari NON controllati lo può fare.
Un punto chiave della cassazione in commento riguarda proprio l’utilizzo di investigazioni private da parte del datore di lavoro per documentare l’attività del dipendente. Più volte la Cassazione si è espressa ritenendo legittimo l’utilizzo di tali mezzi purché le prove raccolte siano pertinenti e non violino la privacy.
Il caso in esame, infatti, ribadisce il principio secondo il quale è onere del datore di lavoro dimostrare che l’attività svolta dal lavoratore è stata tale da mettere a rischio la sua piena guarigione e, quindi, compromettere l’interesse della società, avvalendosi appunto di investigatori privati, ma allo stesso tempo rileva come talune attività lavorative e fisiche durante il periodo di inabilità non siano tali da pregiudicare la guarigione ritendo legittimi i comportamenti del lavoratore.
Infatti, il lavoratore assente per malattia a seguito di un infortunio alla mano, pur avendo due dita compromesse era stato filmato a sollevare e spostare sedie e tavoli alzare ed abbassare la serranda del suo locale (ricordo che lavorava nel suo bar durante la malattia) proprio con la mano infortunata. Il Giudice valutava i filmati ed i fotogrammi prodotti dall’investigatore privato come irrilevanti in quanto avvenuti alla fine del periodo di inabilità, (7 mesi!!) e quindi inconsistenti per compromettere la guarigione.
Ma allora, quali sono quindi quelle attività che possono essere svolte durante la malattia e NON pregiudicare la guarigione?
Vediamone alcune:
- Attività Ricreative Leggere: Se un lavoratore svolge attività ricreative leggere che non richiedono sforzi fisici significativi e che sono compatibili con la sua condizione medica come, ad esempio, una passeggiata leggera per un lavoratore con lieve forma di depressione.
- Attività Domestiche: Svolgere attività domestiche di base, come cucinare o fare piccole pulizie, potrebbe non essere considerato pregiudizievole se tali attività non aggravano la condizione medica del lavoratore.
- Lavori Compatibili con la Condizione Medica: Se il lavoratore svolge un secondo lavoro che è compatibile con la sua condizione medica e non richiede sforzi fisici o mentali eccessivi, come ad esempio un lavoro sedentario.
- Attività Sociali: Partecipare a eventi sociali, come una cena con amici, che non richiedono sforzi fisici eccessivi e che sono compatibili con le prescrizioni mediche potrebbe non compromettere la guarigione.
Questa sentenza evidenzia l’importanza di una valutazione concreta delle circostanze e delle attività specifiche svolte dal lavoratore durante la malattia, ma soprattutto come talune attività che apparentemente possono ritenersi sufficienti a compromettere il rapporto fiduciario nei confronti del lavoratore “furbetto” non trovino logica ed imprenditoriale giustizia.