Non c’è due senza tre e il “Quater” vien da se…

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Scritta fringe benefits tenuta tra le mani

Il Governo ha dato il via libera al decreto aiuti quater per finanziare “si fa per dire” interventi contro il caro energia.
La novità che riguarda il “mondo del lavoro” è l’innalzamento dell’esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali, per l’anno 2022, che ora passa da 600,00€ a 3.000,00€!
Si tratta di una misura di welfare aziendale che punta a rendere più pesanti gli stipendi dei lavoratori, attraverso il rimborso anche delle utenze (acqua, luce e gas)–scarica qui il modulo di richiesta-

Grande manovra, a parere mio, per ridurre il cuneo fiscale… l’augurio è che diventi strutturale.

….ma facciamo un piccolo passo indietro…

Il 21 settembre scorso è stato pubblicato in GU la conversione in legge del decreto Aiuti-Bis. Tra le misure introdotte, l’innalzamento della soglia dei fringe benefit per l’anno 2022 a 600,00 €, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, (TUIR) che “fissava” tale soglia ad 258,23€, aggiungendo altresì che: “non concorrono a formare reddito “anche” le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai Datori di Lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600,00 €“.

Qual è la vera novità??

Forse l’innalzamento della soglia? Direi di no, visto che abbiamo già vissuto l’innalzamento della soglia da 258,23 € a 516,46 € sia per l’anno 2020 che per l’anno 2021 (ricordate vero la pandemia?).
Niente di tutto ciò. La vera novità, riguarda la modalità di riconoscimento al lavoratore dei fringe benefit, in quanto consente anche dazioni in denaro corrisposte direttamente dal Datore di Lavoro al lavoratore dipendente (sempre attraverso il LUL) per il rimborso delle spese sostenute direttamente dagli stessi lavoratori per le utenze domestiche, previa documentazione di averne sostenuto il costo. –scarica qui il modulo di richiesta-
Stiamo parlando di “cash” ovvero di denaro corrisposto in busta a copertura delle “bollette” (acqua , luce e gas). Ma attenzione! Il “soldo” vale solo per le utenze! Ripeto solo per le utenze!!

Ma arriviamo al qui e ora…

Poiché l’attuale situazione economica delle famiglie registra criticità in gran parte dovute all’aumento del costo delle utenze domestiche, l’attuale governo, come già detto, ha pensato bene di innalzare la soglia di NON imponibilità ad 3.000,00 €. Questo ci apre nuovi scenari, direi inaspettati vista l’entità della cifra, atteso che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 35/E del 4 novembre scorso, precisava che il Datore di Lavoro può decidere di corrispondere i “nuovi” fringe benefit anche ad personam, (due settimane fa era 600,00 € il limite) senza essere quindi obbligato a redigere un regolamento o a siglare un accordo sindacale, ovvero senza aver nessun riguardo alla generalità dei lavoratori e/o categorie omogenee.
Ciò significa che il Datore di Lavoro può decidere liberamente e senza alcun vincolo, di corrispondere buoni spesa, tessere gif, abbonamenti a riviste, palestre ecc., oppure anche riconoscere in busta paga rimborsi per utenze, fino a 3.000,00 €, ma soprattutto, potrà farlo, se vorrà, a chi desidera, a chi se lo merita, ovvero a chi ritiene ne abbia effettivamente bisogno, a chi vuole premiare, a chi gli è più simpatico (si fa per dire… naturalmente) Insomma nessun vincolo, solo la libera iniziativa di farlo.

Veniamo al dunque: come avvengono i rimborsi delle utenze??

Sempre l’AE ci viene in soccorso con i chiarimenti contenuti nella circolare 35/E.
L’Agenzia precisa che :

  1. tali spese devono essere state effettivamente sostenute e devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari indipendentemente dalla residenza o dal domicilio nell’immobile da parte del dipendente che ottiene il rimborso
  2. rientrano nell’agevolazione anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino)
  3. in ipotesi di immobile in locazione rientrano nell’agevolazione anche le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore) nell’ipotesi in cui nel contratto di locazione sia prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniugi e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa
Il Datore di Lavoro deve chiedere qualche documento al lavoratore??

Per beneficiare dell’agevolazione, (no tax area) entro il limite massimo di 3.000,00 € per l’anno 2022, il Datore di Lavoro deve acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione che giustifichi che il dipendente o i suoi familiari hanno speso la somma rimborsata;
In alternativa, ma consiglio di farlo in ogni caso, farsi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,–scarica qui il modulo di richiesta- con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche. In tal caso anche il lavoratore dovrà conservare la relativa documentazione per permettere il controllo all’Amministrazione finanziaria.

E se il lavoratore ho più bollette? E se le bollette sono intestate al coniuge?

L’AE precisa che la spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR (valgono le regole per le “detrazioni per carichi di famiglia”) o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore.

Nella c.d. “no tax area” rientrano anche i Co.Co.Co.??

Collaboratori coordinati e continuativi, stagisti e titolari di borsa di studio potranno fruire dei rimborsi delle utenze domestiche in esenzione fiscale nel limite della soglia di 3.000,00€ ma gli stessi soggetti NON possono beneficiare dell’ulteriore limite di esenzione di 200,00€ previsto per i buoni carburante! Assurdo ma è così! Infatti è proprio l’Agenzia delle Entrate che con le circolari 27 e 35 del 2022 chiarisce la differenza di trattamento tra i lavoratori dipendenti ed i co.co.co.

Bonus erogati oltre la soglia dei 3.000,00€.

Qualora in sede di conguaglio di fine anno, dovesse emergere che il valore dei beni o dei servizi prestati sia superiore a tale soglia, il Datore di Lavoro deve assoggettare a tassazione l’importo corrisposto nella sua interezza.

A conti fatti qual è la convenienza della novità introdotta del decreto aiuti quater?

Il risparmio in termini di convenienza per il lavoratore e per il Datore di Lavoro lo possiamo riassumere nella tabella qui di seguito riportata:

tabella_fringe

Per quanto sopra detto lo studio è a disposizione per chiarire eventuali casistiche e valutare costi/benefici di un eventuale erogazione.
L’opportunità di “cavalcare” l’onda di questa straordinaria manovra deve essere vista non solo per lo scopo per cui è stata varata, ma anche come vero e proprio strumento di riduzione del cuneo fiscale, nell’ambito di politiche retributive incentivanti e meritocratiche.

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