Sembra che il diritto al ripensamento cominci a diventare una prassi (il 110 insegna!).
Vi ricordate il Decreto Trasparenza del 14 gennaio scorso? Ma sì dai… quello che si poneva l’obiettivo di venire incontro a famiglie e lavoratori in un periodo in cui il prezzo di benzina, diesel e gpl era aumentato a causa della fine dell’intervento statale per la riduzione delle accise sui carburanti… sì proprio quello, che metteva a disposizione del Datore di Lavoro ulteriori 200 euro da somministrare al lavoratore come “buono carburante” totalmente ESENTE!!
Euro 200,00 posti in via aggiuntiva rispetto al regime generale di esenzione, e al relativo limite quantitativo di 258,23 euro l’anno, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente.
Esattamente… proprio quello!
Un po’ ci abbiamo fatto l’abitudine, e a dirla tutta ci siamo anche lusingati di poter “premiare” in modo alternativo i nostri collaboratori, risparmiando entrambi qualche euro! (ricordo il plafond di 3.000,00 euro dello scorso fine d’anno).
Esenzione! Parola d’odine Esenzione!! Come suona bene!
E invece No! La legge di conversione del decreto Trasparenza carburanti, del 21 febbraio 2023, modifica la disciplina dei buoni benzina ceduti dai Datori di Lavoro privati ai lavoratori dipendenti.
Infatti, in sede di conversione in legge, un emendamento ha chiarito, con riferimento ai 200,00 € “l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi”
Spieghiamo bene…
Con la conversione è stata introdotta una deroga al regime dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive modificando di fatto la disciplina del buono carburante.
In pratica hanno detto che i 200,00 euro di buoni carburante non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Non concorrere alla formazione del reddito significa che non si paga l’IRPEF, ovvero che il lavoratore non paga tasse… ma ciò non significa che non vi si debbano pagare i contributi previdenziali, sia a carico del lavoratore che a carico del Datore di Lavoro…
Quindi
Se cedo al mio collaboratore buoni benzina del valore di 200,00 euro ai sensi dell’art. 1 comma 1 del decreto Trasparenza, ora convertito, NON è più valido il concetto dell’esenzione totale (spendo 200,00 e di contro il lavoratore intasca un equivalente in buoni di 200,00), ma, dovrò pagare i contributi previdenziali a mio carico, pari ad un 28% – 30% circa, e trattenere al lavoratore il 9,19% – 9,49% di contribuzione INPS.
Pertanto al lavoratore resterà un valore nominale di 181,00 € e al Datore di Lavoro l’operazione costerà 200 + 56/60) di contribuzione!!
A questo punto, forse, ci dovremo ricordare che il bonus carburante è pur sempre e comunque una liberalità decisa dal datore di lavoro che ad oggi rientra a pieno titolo nei consueti costi del lavoro.


