Alla Meccanica Svitoloni S.r.l., azienda specializzata in componenti industriali, il titolare Gervasio Brachetti aveva una regola semplice: quando un perno si usura, si sostituisce.
Niente scorciatoie. Niente riparazioni improvvisate. Niente invenzioni degne di un concorso per aspiranti maghi della manutenzione.
Eppure una mattina, Osvaldo Cingolini, manutentore esperto e convinto sostenitore del principio “se si può aggiustare, perché cambiarlo?”, decide di recuperare un perno consumato.
Invece di sostituirlo come previsto dalla procedura aziendale, lo monta sul tornio per lucidarlo con carta abrasiva.
Per fare il lavoro più comodamente indossa anche i guanti da lavoro. Una combinazione che, nel mondo delle macchine rotanti, equivale più o meno a sfidare la sorte.
Bastano pochi secondi…La carta abrasiva si impiglia.. Oppure si impiglia il guanto…
Nessuno riuscirà mai a stabilirlo con assoluta certezza.
Quel che è certo è che la mano viene trascinata contro il pezzo in rotazione.
L’infortunio è gravissimo.
Le conseguenze permanenti.
L’azienda finisce inevitabilmente sotto la lente degli organi di controllo.
Quando arrivano le contestazioni, il ragionamento sembra lineare.
“Questa lavorazione era pericolosa. Nel DVR non c’era una valutazione specifica. Manca la procedura. Mancano le indicazioni sui DPI. Quindi il datore di lavoro è responsabile.”
Gervasio, che fino al giorno prima pensava di dover gestire una produzione metalmeccanica, si ritrova a studiare diritto penale del lavoro.
Preoccupato, chiama il Giova.
Il Consulente del Lavoro , dottor Giovannangelo Decubernatis, ascolta con calma la ricostruzione dei fatti.
Poi pone una domanda semplice.
“Scusa Gervasio, ma questa lucidatura al tornio era prevista tra le mansioni dei manutentori?”
“No.”
“Esisteva una procedura aziendale che autorizzava quel lavoro?”
“Assolutamente no. La procedura prevede la sostituzione del perno.”
“E qualcuno della sicurezza sapeva che i manutentori facevano queste operazioni?”
“Nessuno. Almeno fino all’infortunio.”
Il Giova annuisce.
“Allora il punto vero non è il tornio. Il punto è capire se quella condotta fosse una prassi aziendale oppure un’iniziativa occasionale.”
Ed è proprio qui che si gioca tutta la partita.
Durante il processo emerge che quella lavorazione non faceva parte dell’organizzazione aziendale.
Non era stata insegnata… Non era stata autorizzata… Non risultava segnalata… Non era un modo abituale di lavorare.
In sostanza, non era una regola nascosta dell’officina, ma una deviazione personale dalle procedure corrette.
Il Tribunale assolve il datore di lavoro. La vicenda arriva fino in Cassazione. E anche i giudici della Suprema Corte confermano la conclusione.
Se una prassi pericolosa è ignota e non concretamente conoscibile, il datore di lavoro non può essere chiamato a risponderne automaticamente.
Diverso sarebbe stato il caso di un comportamento diffuso e abituale.
Se mezza officina avesse lucidato i perni in quel modo da anni, se i responsabili avessero visto tutti senza intervenire, se la pratica fosse diventata il vero metodo di lavoro, allora la mancata conoscenza non sarebbe stata una giustificazione.
Anzi.
Sarebbe diventata una colpevole ignoranza.
E quella sì che avrebbe comportato responsabilità.
Gervasio tira finalmente un sospiro di sollievo.
“Quindi il DVR non deve prevedere ogni follia possibile?”
Il Giova sorride.
“Esatto. Il DVR deve fotografare i rischi reali dell’attività aziendale. Non le iniziative estemporanee che violano procedure, mansioni e regole senza che l’azienda possa ragionevolmente accorgersene.”
Da quel giorno, però, Gervasio decide comunque di aumentare i controlli operativi.
Perché una cosa l’aveva capita benissimo.
Essere assolti è una bella notizia.
Evitare che qualcuno si faccia male lo è ancora di più.
Il parere del Giova
La sentenza della Cassazione penale n. 26679/2026 insegna un principio molto pratico: il datore di lavoro risponde delle prassi pericolose quando le conosce oppure avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
Se invece la condotta è occasionale, contra legem, estranea alle mansioni affidate e non percepibile dall’organizzazione aziendale, il DVR non può essere considerato incompleto solo perché non l’ha prevista.
Per le aziende il messaggio è chiaro: il DVR deve essere costruito sulle lavorazioni effettive e va accompagnato da vigilanza e controlli concreti. Ma la legge non pretende che il datore di lavoro diventi indovino. Pretende, piuttosto, che sia diligente. E la differenza, davanti a un giudice, vale moltissimo.


