Ferie – Casistiche particolari

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Le ferie si possono cedere??

La solidarietà, si sa, è una pratica molto diffusa nel nostro paese, al punto che è stato introdotto (art. 24 D.Lgs 151/2015) un sistema solidale che permette ad un lavoratore dipendente di cedere le proprie ferie, ma anche i riposi, ai propri colleghi di lavoro per sostenerli nel caso avessero l’esigenza di assistere ai propri figli minori, gravemente malati, che si trovino in condizioni di salute tali da necessitare di un’assistenza costante.

La Costituzione Italiana, all’art. 36 c.3, sancisce che “il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie annuali retribuite a cui non può rinunciare”. La cessione delle ferie è ammessa, a titolo gratuito, solo per quelle eccedenti le 4 settimane annuali maturate, sempre se la contrattazione lo preveda.

 
Attenzione 1

La previsione dell’art. 24 del d.lgs. 151/20215 non esige il consenso del Datore di Lavoro alla cessione delle ferie e dei riposi fra dipendenti, essendo di fatto una “scambio” tra cedente e cessionario al quale lo stesso datore di lavoro risulta estraneo, pur dovendo garantire il soddisfacimento del diritto alla fruizione di ferie e/o riposi acquisite dal cessionario, assumendo l’obbligo di cooperazione conseguente alla sua posizione di soggetto obbligato.

 

Attenzione 2

La cessione delle ferie e dei riposi si configura in senso civilistico, come un vero e proprio “schema di donazione”, dove una parte arricchisce l’altra disponendo a favore di quest’ultima, a mero titolo di liberalità, un suo diritto: le ferie!

 
Divieto di monetizzazione delle ferie non godute – eccezioni!

Le ferie non fruite o non godute vengono differite. Mai pagate!  Naturalmente un accumulo eccessivo di ferie per il mancato rispetto dei termini di legge per il godimento delle stesse comporta delle sanzioni, ma questo lo vedremo dopo.

Le eccezioni alla monetizzazione delle ferie sono state trattate dal Ministero del Lavoro con la circolare del 3 marzo 2005, n. 8. – Vediamole in sintesi:

  • Si possono monetizzare le ferie eccedenti il periodo minimo di legge di quattro settimane maturate in ragione d’anno. Taluni contratti, come abbiamo detto poco sopra, prevedono una maturazione superiore al minimo di legge.
  • Si monetizzano le ferie residue al momento della cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità sostitutiva che viene riconosciuta in busta paga al lavoratore è commisurata alla retribuzione in atto alla chiusura del rapporto.
  • La monetizzazione delle ferie residue è consentita nei contratti a tempo determinato inferiori all’anno. Ciò significa che nei contratti a tempo determinato, nel caso di scadenza del contratto, puoi accordarti con il lavoratore e, invece di fargli fruire delle ferie, puoi optare per riconoscergli un indennizzo in costanza di rapporto.
 
Le fere non godute si perdono?

Sicuramente è legittimo da parte di un lavoratore pensare che ne sarà delle sue ferie non godute. Se non le faccio significa che poi le perdo? Questa è la domanda più frequente.

Risposta? NO!

Generalmente è raro perdere le proprie ferie arretrate e maturate in busta paga, perché, alla peggio, si possono ricevere sotto forma di indennità sostitutiva, come abbiamo appena visto, che verrà corrisposta al termine del rapporto di lavoro.

Generalmente è difficile perdere del tutto le ferie maturate, anche se non sono state godute, tuttavia…

La cassazione, con nota ordinaria del 20 giugno 2023 n. 17643 ha affermato che “Il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva delle ferie non godute si prescrive a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie è stato perso dal lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l’invito a usufruirne. Tale invito deve essere formulato in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee a apportare all’interessato il riposo e il relax cui sono finalizzate, e deve contenere l’avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.

Al riguardo, per rimanere in tema, se un dirigente di vertice, che ha la facoltà di autodeterminarsi il periodo di godimento delle ferie e non le fruisce o addirittura vi rinuncia, non ha diritto alla relativa indennità sostitutiva in caso di cessazione del rapporto. Il che significa che perde le ferie!

 
Ferie non godute – Quali conseguenze per il Datore di Lavoro?

Partiamo dalle sanzioni amministrative:

  • il mancato godimento delle ferie del lavoratore in ragione di 4 settimane all’anno, quindi in violazione dell’art. 10 del Dlgs 66/2003, il datore di lavoro è punito, in caso di ispezione da parte dell’INPS, con una sanzione amministrativa:
    1. da 120 € a 720 € per la generalità dei casi, che diventano da 480 € a 1.800 € se la violazione riguarda più di 5 lavoratori mentre se si riferisce a più di 10 lavoratori la sanzione si eleva da un minimo di 960 € ad un massimo di 5.400
  • Le ferie maturate nel corso di un determinato anno e non ancora godute entro i 18 mesi successivi sono comunque assoggettate ad obbligazione contributiva (INPS, circ. n. 186 del 7.10.1999, circ. 15 del 15.1.2002). Il momento impositivo coincide con il mese successivo quello di scadenza del periodo di fruizione. Così, ad esempio, con riferimento alle ferie maturate nel 2021 e non godute entro il 30 giugno 2023, il momento impositivo coincideva con il periodo di competenza, ovvero luglio 2023. Da sottolineare tuttavia che nel momento in cui le ferie, già soggette a contribuzione anticipata, saranno fruite dal lavoratore, le somme versate all’Inps dovranno essere recuperate dal Datore di Lavoro e il relativo importo portato in diminuzione dell’imponibile del mese in cui le ferie stesse saranno effettivamente godute.
  • La mancata fruizione delle ferie per quanto concerne le due settimane da godere nell’anno di maturazione e le restanti nei 18 mesi successivi, potenzialmente potrebbe comportare un danno a carico del lavoratore legato al mancato recupero delle energie psicofisiche, con possibilità di richiesta di risarcimento.

Naturalmente le casistiche sopra descritte hanno altri punti di attenzione che sarebbe utile approfondire valutando ogni situazione del suo dettaglio.

Lo Studio pertanto rimane a disposizione per qualsiasi approfondimento e per individuare e fornire gli strumenti operativi più idonei a favorire un migliore utilizzo delle ferie dei propri collaboratori.

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