“Il riposo di augusto” meglio noto come “Ferragosto” come gira in busta paga?

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Numero 15 segnato a calendario

“Ferragosto”, dal latino feriae Augusti, il riposo di Augusto, una festa in onore dell’imperatore romano Ottavio Augusto da cui prende anche il nome il mese di agosto. Era festa all’epoca dei romani e lo è anche oggi, con la differenza che oggi si celebra l’evento religioso dell’Assunzione della B.V.Maria.

La legge italiana (L.260/49) ricomprende il 15 agosto nel calendario delle festività nazionali, alla stregua del Capodanno, dell’Epifania, del Lunedì dell’Angelo (Pasquetta), del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno, del 1° novembre, dell’8 dicembre e per chiudere Natale e Santo Stefano.

Naturalmente sono festive tutte le Domeniche, Pasqua compresa.

Nelle giornate festive, normalmente, il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro e di percepire la retribuzione.  Si tratta di una giornata che, laddove cada di domenica sarà assoggettata a una retribuzione in busta paga diversa rispetto agli altri giorni, come stabilito dalla legge n. 90/1954, nonostante sia necessario comunque tenere in considerazione il CCNL delle singole categorie di lavoratori.

Se poi Ferragosto cadrà infra-settimana, i lavoratori che non siano retribuiti in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, spetta per la giornata di festività la retribuzione normale giornaliera (globale di fatto) ragguagliata a quella corrispondente a 1/6 dell’orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge.

Naturalmente questo non succede per i lavoratori retribuiti in misura fissa o mensile ai quali spetta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. Quindi niente giorno in più in busta paga, poiché si ritiene compresa nello stipendio nelle 26 o 30 giornate pagate per il mese di agosto.

Quando, al contrario, vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto, oltre al compenso spettante di cui sopra, anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da CCNL applicato e nei contratti collettivi nazionali di lavoro: si fa pertanto rinvio alla loro consultazione.

La retribuzione erogata per la festività di Ferragosto (1/6 per i lavoratori pagati in misura fissa e 1/26 se cadente di domenica per i mensilizzati) concorre ai fini dell’imponibile previdenziale, unitamente a quella di competenza del mese, per il pagamento dei contributi a carico del Datore e del lavoratore nonché alla determinazione dell’imponibile fiscale.

 

Il lavoratore può rinunciare di astenersi dal lavoro nei giorni festivi??

Pensiamo ad esempio a quante migliaia di lavoratori saranno operativi il giorno di Ferragosto, soprattutto nelle località vacanziere, senza trascurare chi lavora in ospedali o strutture pubbliche e chi ne ha più ne metta… Spesso mi sono sentito chiedere se è possibile che il lavoratore possa “pretendere” di astenersi dal lavoro durante il Ferragosto o nelle giornate festive.

La risposta è Sì!

Tuttavia, ciò è rimesso ad accordo tra le parti, che può essere raggiunto anche in sede di contrattazione collettiva.  In realtà lo stesso Ministero del Lavoro ha chiarito che esiste una sostanziale differenza tra il riposo settimanale (normalmente coincidente con la giornata festiva della domenica) e le festività nazionali.

Mentre la domenica, o il riposo settimanale, è volta alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e l’astensione al lavoro non è consentita, se non in casi eccezionali e per brevi periodi, il diritto di astensione dalla prestazione lavorativa nei giorni previsti come festività è per così dire “negoziabile” tra le parti. Naturalmente deve escludersi che il suddetto diritto possa essere posto unilateralmente dal Datore di Lavoro, essendo, come detto, la relativa irrinunciabilità rimessa esclusivamente all’accordo tra Datore di Lavoro e lavoratore.

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