In una tranquilla azienda che produceva tappi per bottiglie di vino (rigorosamente rosso, come il bilancio del trimestre), il Commenda – alias il Direttore Generale – gestiva tutto con fare aristocratico e un’agenda piena di riunioni e cene di lavoro.
Un giorno, Gino, storico addetto al controllo qualità, si sottopone alla visita medica aziendale. Il medico competente, dopo attenta valutazione, emette un verdetto chiaro: “Inidoneo in modo totale alla mansione”.
Il Commenda, colto alla sprovvista, si gratta il mento e chiama subito il suo consulente del lavoro di fiducia: il leggendario Dott. Decubernatis Giovannangelo, detto “Giova”, noto per risolvere casi impossibili con citazioni giuridiche e battute fulminanti.
Il Giova arriva in azienda con il Codice civile sottobraccio e una cravatta con le sigle dei CCNL. Dopo aver analizzato il giudizio medico, esclama:
“Commenda, qui non si scherza. L’art. 42 del D.lgs. 81/2008 ci impone di tutelare la salute del lavoratore. E l’art. 2087 c.c. ci ricorda che il datore ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per garantire l’integrità fisica e morale del personale.”
Il Commenda annuisce, mentre Gino viene sospeso cautelativamente dal servizio e dalla retribuzione. Nessun licenziamento, solo prudenza.
Ma Gino, che nel frattempo ha consultato il cugino avvocato e tre gruppi Facebook, fa ricorso presso la commissione di certificazione dell’ASL.
L’organo di vigilanza riforma il giudizio: “Idoneo con limitazioni”.
Gino torna in azienda con aria trionfante: “Allora, mi pagate gli arretrati?”
Il Commenda sbianca. Ma il Consulente del lavoro, con la calma di chi ha già visto tutto, risponde:
“Mi dispiace Gino, ma la sospensione era legittima. Il primo giudizio medico era vincolante. La legittimità dell’operato del datore si valuta ex ante, non ex post. Lo ha confermato anche il Tribunale di Foggia con l’ordinanza del 1° agosto 2025.”
Riferimenti normativi e giurisprudenziali:
- Art. 42 D.Lgs. 81/2008: il datore deve attuare le misure indicate dal medico competente
- Art. 2087 c.c.: obbligo generale di tutela della salute e sicurezza
- Contratto a prestazioni corrispettive: se la prestazione lavorativa è impossibile per causa non imputabile al datore, la retribuzione può essere sospesa
- Ordinanza Trib. Foggia, 1° agosto 2025: conferma la legittimità della sospensione cautelativa in caso di inidoneità totale
Gino prova a ribattere: “Ma potevate ricollocarmi!”
Il Giova, con tono pacato ma deciso:
“Abbiamo verificato l’obbligo di repêchage. Non c’erano mansioni compatibili. E come dice la giurisprudenza di merito, ‘la modifica successiva del giudizio medico non ha efficacia retroattiva’. La sospensione era l’unica scelta prudente.”
Il Commenda, sollevato, propone di intitolare la sala riunioni al Decubernatis. Gino, invece, viene ricollocato in una mansione compatibile: addetto alla degustazione dei tappi, un ruolo che richiede olfatto fine e spirito di adattamento.
Morale
Quando il medico dice “inidoneo”, il datore deve agire con responsabilità e cautela. E se il giudizio cambia, non si riscrive il passato. Per fortuna, c’è sempre un consulente del lavoro come il “Giova”, pronto a guidare con competenza, ironia e articoli di legge.


