Quando si parla di infortuni sul lavoro, il pensiero va ai lavoratori subordinati, presupponendo che siano sempre regolarmente denunciati e assicurati, senza tenere adeguatamente conto di altre categorie professionali potenzialmente esposte agli stessi rischi.
L’obbligo assicurativo presso l’INAIL, e conseguentemente la denuncia di infortunio in caso di sinistro, si estende a tutti i soggetti tutelati, che svolgono un’attività lavorativa, non limitandosi ai soli lavoratori subordinati. Rientrano infatti tra i destinatari della tutela anche gli artigiani, i collaboratori e i coadiuvanti delle imprese familiari (inclusi parenti, affini e affiliati), i coadiuvanti delle imprese commerciali, nonché i soci lavoratori di imprese, sia commerciali che artigiane costituite in forma societaria.
In tal senso, l’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, impone al datore di lavoro l’obbligo di denuncia dell’infortunio all’Istituto assicuratore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale del lavoratore coinvolto, qualora l’evento lesivo comporti un’inabilità superiore a tre giorni.”
Da ricordare
La denuncia dell’infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il “datore di lavoro ne ha avuto notizia” e la denuncia deve essere corredata da certificato medico.
Da precisare
Ai fini del rispetto del termine di due giorni previsti per la trasmissione della denuncia di infortunio all’INAIL, è opportuno precisare che il computo non decorre né dalla data dell’evento lesivo né dal momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza. Il termine inizia, invece, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro riceve il primo certificato medico attestante l’infortunio. È tale data, pertanto, a costituire il riferimento temporale rilevante per evitare l’applicazione delle sanzioni previste in caso di ritardo.
Sanzioni per “tardività’”
La circolare INAIL n. 24 del 9 settembre 2021, fornisce alcuni chiarimenti in merito al regime sanzionatorio per la violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni con prognosi superiore a tre giorni. I termini per far pervenire la denuncia online all’INAIL sono piuttosto ristretti, e la sanzione nel caso di ritardato invio va da 1.290,00 a 7.747,00 euro.
Ma arriviamo al dunque: se e’ il Datore di Lavoro ad infortunarsi?
In questo caso, è necessario distinguere tra due categorie:
- L’artigiano, in quanto lavoratore autonomo con obbligo diretto di assicurazione
- Altri soggetti assimilabili al datore di lavoro, come collaboratori e coadiuvanti di imprese familiari (inclusi parenti, affini e affiliati), coadiuvanti di imprese commerciali e soci lavoratori di imprese commerciali o artigiane costituite in forma societaria
Questa distinzione è rilevante esclusivamente ai fini degli obblighi di comunicazione dell’infortunio all’INAIL.
È opportuno sottolineare infatti che, nel caso in cui l’infortunato sia l’artigiano titolare, l’eventuale ritardo nella presentazione della denuncia non comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 53 del Testo Unico.
In tale ipotesi, e solo in questa, il Titolare perde il diritto all’indennità per il periodo antecedente alla data di presentazione della denuncia. Tale disciplina si applica esclusivamente all’artigiano titolare.
Diversamente, per i coadiuvanti, soci, collaboratore ecc.., ovvero per tutti gli altri “titolari” o contitolari non artigiani, la denuncia deve essere presentata dal “Datore di Lavoro dell’impresa”, il quale, in caso di ritardo nella denuncia, è soggetto alla sanzione ordinaria prevista dall’articolo 53 del Testo Unico.”
Peccato però che molto spesso accade che il “titolare” assicurato (non artigiano) coincida anche con il “Datore di Lavoro” obbligato alla denuncia nei termini di legge. Un circolo vizioso laddove il socio assicurato, co datore di lavoro, in caso di infortunio è tenuto a rispettare gli obblighi di denuncia (due giorni da quando il datore di lavoro ha ricevuto il certificato medico) per non incorrere in sanzioni.
Categoria | Esempi | Obbligo di Assicurazione INAIL | Obbligo di Denuncia dell’Infortunio | Note Specifiche |
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Artigiano | Lavoratore autonomo iscritto all’albo artigiani | Diretto, personale | A carico dell’artigiano stesso | È sia datore di lavoro che soggetto assicurato |
Altri datori di lavoro o soggetti assimilati | – Collaboratori e coadiuvanti di imprese familiari – Coadiuvanti di imprese commerciali – Soci lavoratori di imprese commerciali o artigiane in forma societaria | Sì, se rientrano nelle categorie assicurabili | A carico del legale rappresentante o dell’impresa | La responsabilità della denuncia può variare in base alla struttura societaria, di solito la figura di datore di lavoro coincide. |
Riassumendo:
L’artigiano può comunicare in “ritardo” la denuncia di infortunio per sé stesso perdendo l’indennizzo di tanti giorni quanto è il ritardo… della serie “il tempo è denaro”
Il titolare di un’impresa non artigiana, in caso di infortunio, è tenuto a rispettare rigorosamente i termini di legge per la denuncia del sinistro. A differenza dell’Artigiano, non può invocare il ritardo nella comunicazione dell’evento, poiché è lui stesso il datore di lavoro e, per definizione, non può ‘non esserne stato informato’. Insomma, non può dire di non sapere…