Nella frenetica periferia produttiva di oggi, dove i capannoni brillano come astronavi e i muletti sfrecciano più dei monopattini elettrici, sorgeva l’azienda “Tecnofollia S.r.l.”, guidata dall’eccentrico e ottimista datore di lavoro Remigio Strambo. Uomo geniale, sì, ma con una visione molto “creativa” della sicurezza aziendale: per lui i DPI erano “optional consigliati”, un po’ come i sedili riscaldati nelle auto.
Tra i dipendenti spiccava Arturo Svitol, così soprannominato perché era capace di scivolare in ogni situazione — letteralmente e metaforicamente. Bravo nel suo lavoro, ma capace di piccoli gesti di imprudenza quotidiana che avrebbero fatto tremare l’anima di qualunque RSPP.
Il giorno dell’incidente, infatti, Arturo stava svolgendo una mansione banale: spostare alcune casse. Nulla di pericoloso, sulla carta. Peccato che avesse deciso, in un eccesso di iniziativa, di accorciare il percorso passando su una passerella non autorizzata, mentre consultava contemporaneamente il telefono per vedere un video di ricette “fit”.
Risultato: un ruzzolone da manuale, con contusione al ginocchio e un’epica imprecazione che echeggiò in tutta l’azienda.
Remigio Strambo, sentendo il tonfo, accorse agitato: non tanto per Arturo, quanto perché temeva “grane giudiziarie”. Era convinto che la colpa fosse tutta del suo dipendente, che “se l’era cercata”. Arturo, dal canto suo, sosteneva che nessuno gli avesse mai detto di non usare quella passerella.
Insomma: caos totale.
Ed è esattamente qui che entrò in scena lui. Il faro nella nebbia. Il colosso del diritto del lavoro. Il Consulente dell’azienda: il Dr. Giovannangelo DeCubernatis, detto “Il Giova”.
Appena arrivato, il Giova fu accolto da Remigio che, rosso in volto, cercava di convincerlo che “Arturo aveva fatto una cosa assurda, imprevedibile, mai vista!”.
Il Giova lo lasciò sfogare. Poi, con calma olimpica, tirò fuori il suo tablet — che apriva solo per le grandi occasioni — e iniziò a ricostruire l’accaduto.
La conclusione fu lampante: sì, Arturo aveva sbagliato. Sì, aveva scelto un percorso non autorizzato. Ma no, non bastava per escludere la responsabilità del datore di lavoro.
Con voce ferma — la stessa che probabilmente usava per calmare gli imprenditori in stato di panico — spiegò:
“Remigio, la Cassazione è chiara. La responsabilità datoriale non si esclude per una semplice imprudenza o negligenza del lavoratore. Anzi, rientra proprio nel rischio prevedibile che il datore deve prevenire.”
A quel punto aprì proprio la sentenza n. 2964/2026 della Corte di Cassazione, mettendola bene in evidenza. Proseguì:
“Serve che la condotta del lavoratore sia abnorme, inopinabile, esorbitante. Deve creare un rischio eccentrico rispetto alle mansioni. Arturo non stava facendo acrobazie da circo: stava solo svolgendo male un’attività ordinaria.”
Remigio rimase ammutolito. Arturo lo guardò con aria di finta innocenza, come chi spera di cavarsela con un buffetto.
Il Giova, intanto, continuava la sua analisi impeccabile:
– Mancavano istruzioni scritte? – La formazione era aggiornata? – La passerella era stata debitamente segnalata come area interdetta?
A ogni domanda, Remigio diventava un po’ più pallido. Alla fine, non restavano dubbi: la responsabilità datoriale non era esclusa, perché l’incidente rientrava nella sfera dei rischi prevedibili e controllabili dal datore di lavoro.
Il Giova si sistemò gli occhiali, guardò Remigio e Arturo e concluse con il suo inconfondibile mix di autorevolezza e simpatia:
“Signori, la sicurezza non è un optional e la Cassazione non è un servizio clienti con cui si può negoziare. Qui servono formazione, procedure chiare e vigilanza vera. E Arturo… tu magari lascia stare le passerelle creative. E le ricette fit durante il turno.”
Poi chiuse la cartella. E come sempre, quando aveva rimesso in ordine una situazione confusa, uscì con passo tranquillo ma deciso, lasciando dietro di sé l’inconfondibile profumo di diritto del lavoro applicato come si deve.
Morale
Il caso di Arturo Svitol dimostra, in modo concreto e attuale, cosa significa davvero la regola giurisprudenziale: non basta che il lavoratore sbagli. Il datore di lavoro deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile: formazione adeguata, vigilanza effettiva, misure di sicurezza chiare ed eseguite.
Se manca anche solo un pezzo, la responsabilità rimane.


