L’infortunio sul lavoro è di per sé un evento infausto che genera un danno all’integrità psicofisica di un lavoratore nel corso del normale svolgimento dell’attività lavorativa.
Laddove un dipendente subisca un infortunio sul lavoro, il datore di lavoro è soggetto a specifici obblighi e responsabilità con conseguenze sanzionatorie e in taluni casi anche penali.
Vorrei fin da subito glissare sulle responsabilità penali del Datore di Lavoro in caso d’infortunio, che sono per lo più riconducibili all’omessa applicazione di quegli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza, perché rientranti nell’alveo della consulenza di professionisti esperti in materia.
Ritengo tuttavia , come Consulente del Lavoro , di dovermi soffermare sugli aspetti burocratici e amministrativi in caso d’infortunio, che spesso per leggerezza, o per dimenticanza vengono trascurati e possono comportare anche pesanti sanzioni amministrative, e talvolta anche compromettere il buon esito della denuncia all’ente.
In caso di infortunio cosa deve fare il Datore di Lavoro?
L’immediato adempimento obbligatorio per il datore di lavoro è l’invio della denuncia di infortunio. Egli infatti, una volta appreso dell’avvenuto infortunio, deve avvertire l’INAIL mediante la comunicazione o la denuncia. Il Datore vi deve adempiere entro due giorni da quando il lavoratore gli ha fornito notizia dell’evento assieme agli estremi del certificato medico. Quindi attenzione a quando riceviamo il certificato : da quel momento ho 48 ore di tempo per inoltrare la denuncia di infortunio all’INAIL, 24 ore in caso di infortunio mortale.
Naturalmente la denuncia sarà compilata e inviata a cura del Consulente del Lavoro abilitato ed incaricato ad agire in nome e per conto del Datore di Lavoro.
Parliamo della denuncia ma prima dobbiamo sapere che…
Gli elementi imprescindibili dell’infortunio sul lavoro sono:
- il trauma fisico per il lavoratore
- l’occasione di lavoro
- la causa violenta.
In particolare l’occasione di lavoro e la causa violenta delimitano il “perimetro” dell’infortunio. Quindi la prima domanda che dobbiamo porci riguarda il “quando” è accaduto l’infortunio. Naturalmente vi rientrano tutti gli eventi accaduti durante il normale orario lavorativo e comprese le attività lavorative propedeutiche o preparatorie. Ugualmente, l’evento occorso durante il tragitto casa/lavoro e viceversa, il cosiddetto “infortunio in itinere” fa parte degli eventi lesivi rientranti nell’orario di lavoro.
Quando invece parliamo di causa violenta dobbiamo fare attenzione all’azione che ha provocato la lesione, che deve essere improvvisa e repentina riconducibile ad un fatto accaduto in un preciso momento facilmente individuabile. Inoltre l’evento deve essere fortuito, cioè deve essere totalmente indipendente dalla volontà della persona che lo subisce anche se quest’ultima per distrazione o negligenza, può aver contribuito al verificarsi dell’evento. Ed infine dobbiamo accertarsi che l’infortunio sia dovuto a cause esterne alla persona. Un infortunio causato da un infarto del lavoratore, ad esempio, non può essere riconosciuto come tale.
Quanto appena detto è molto importante per approcciarsi nel modo più corretto alla compilazione della denuncia telematica. In particolare si dovrà porre particolare attenzione alle cause e alle circostanze dell’infortunio, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione. Se da una descrizione approssimativa emergesse una potenziale inadempienza dell’Azienda si correrebbe il rischio di una rivalsa dell’Istituto sul pagamento della rendita al lavoratore infortunato. Quindi, la regola è: massimo rispetto degli obblighi di sicurezza e massima attenzione alla descrizione delle cause che hanno determinato l’infortunio. Sarebbe sempre consigliato un doppio confronto tra il professionista esperto in materia e il Consulente del Lavoro.
Punto di attenzione:
La denuncia di infortunio, in presenza di certificazione medica, va inviata sempre, anche qualora vi siano fondati dubbi sulla veridicità dell’evento. Spesso accade infatti, che il DL disconosca la causa violenta e fortuita dell’infortunio. E’ il caso per esempio del lavoratore che denuncia l’evento con alcuni giorni di ritardo , magari all’indomani di un weekend, al punto di ritenere pretestuoso l’infortunio e non direttamente collegabile all’attività lavorativa specifica. E’ buona cosa non prendere mai decisioni autonome in presenza di un certificato di infortunio. Vi è difatti la possibilità di segnalare tali dubbi direttamente in fase di compilazione della denuncia stessa, e demandare all’INAIL le verifiche del caso.
Quando inviare la denuncia di infortunio?
L’INAIL, come abbiamo visto, concede solamente due giorni di tempo dalla data di ricezione del Certificato Medico per trasmettere la regolare denuncia. Ma se i due giorni scadono di domenica o di giorno festivo? In questo caso nessun problema: il termine di invio viene prorogato al lunedì o al primo giorno non festivo successivo.
…E se il termine cade di sabato?
Niente proroghe, il sabato è considerato feriale quindi la denuncia di infortunio va necessariamente inviata entro tale giorno per non incorrere in sanzioni.
In caso di infortuni gravi, nei quali il lavoratore ha perso la vita o sia in grave pericolo, l’invio va effettuato necessariamente entro 24 ore dall’evento.
Infine le sanzioni per tardiva od omessa denuncia?
La misura della sanzione è compresa tra 1.290,00 e 7.745,00 euro. Il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido, in caso di ottemperanza alla diffida (pagamento entro 15 gg), è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge, quindi a 1.290,00 euro.
Se invece il pagamento della sanzione avvenisse entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione della violazione, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più̀ favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.
In pratica la terza parte del massimo (7.745,00 euro) pari a 2.581,67 euro non si applica, essendo meno favorevole del doppio del mimino (1.290,00 euro) pari a 2.580,00.
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