Lavoratori precoci: chi sono, requisiti… ed altro ancora.

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Neonato seduto davanti a pc portatile

In una società dove spesso e volentieri s’inizia a lavorare sempre più tardi, vuoi per acquisire titoli di studio più elevati o semplicemente per la difficolta di potersi inserire in un mondo del lavoro in continua evoluzione, oggi sembra strano parlare di lavoratori Precoci.
Parliamo di coloro che hanno iniziato la propria carriera lavorativa e contributiva ancora molto giovani.
Ma chi sono questi lavoratori?

L’immagine che introduce questo argomento non deve trarre in inganno. Non stiamo parlando di lavoratori in tenera età ma bensì di giovani con “qualche anno in più”.
Infatti, sono considerati lavoratori Precoci coloro che, a norma di legge, hanno maturato almeno 12 mesi di contribuzione lavorando in età precedente al compimento del 19° anno d’età.
Questi soggetti, siano essi dipendenti pubblici o privati oltre che lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), potranno, a patto che possano far valere almeno 41 anni di contributi, accedere alla pensione anticipata sempre che si trovino in almeno una di queste situazioni:

  1. dipendenti disoccupati a causa di un licenziamento individuale o collettivo, per dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che abbiano terminato da almeno 3 mesi la fruizione della NASpI o altra indennità spettante
  2. caregiver o dipendenti ed autonomi che al momento della domanda, assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità. Dal 1° gennaio 2018, a seguito di un correttivo inserito dalla legge n. 205/2017, sono stati inclusi anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti
  3. lavoratori dipendenti e autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa accertata dalle competenti commissioni di riconoscimento dell’invalidità civile, con una percentuale di invalidità civile, superiore o uguale al 74%
  4. addetti a mansioni “gravose”. Le mansioni faticose che permettono questo specifico prepensionamento devono essere state svolte per almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa e sono specificate dalla legge o da almeno sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento una delle seguenti attività lavorative: elenco mansioni
  5. addetti a mansioni “usuranti” ovvero lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67. Sono considerati ”usuranti”: elenco mansioni

Sono quindi esclusi da questa opportunità gli iscritti alle Gestioni Previdenziali Private, ovvero le Casse Professionali come ad esempio: Consulenti del Lavoro, dottori Commercialisti ecc. ecc.

Ma attenzione…

…per poter accedere sarà necessario presentare una sorta di “domanda di certificazione del requisito” entro il 1° marzo di ogni anno dopo della quale, solo in caso di esito positivo da parte dell’Inps, il lavoratore potrà presentare domanda di pensione anticipata.
In caso di presentazione della “domanda di certificazione del requisito” in data successiva al 1° marzo, ma non oltre il 30 novembre, la stessa potrà essere presa in considerazione solamente se in presenza di un residuo di risorse finanziare destinate a tale opportunità pensionistica.

Decorrenza

Una volta accertato il possesso dei requisiti previsti, ora vogliamo sapere da quando sarà possibile andare in pensione.
Assodato che il calcolo dell’importo dell’Assegno Pensionistico, oggi, è effettuato con il sistema misto, le disposizioni stabiliscono che il trattamento pensionistico possa decorrere solo dal mese successivo alla presentazione della domanda, il cui diritto si perfeziona esclusivamente dopo che sono trascorsi almeno 3 mesi dalla data di maturazione degli stessi (c.d. perfezionamento del requisito contributivo).
Mentre i lavoratori che perfezionano i requisiti tramite il cumulo dei periodi contributivi, conseguiranno il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra.


Ma della compatibilità con l’attività lavorativa, ne vogliamo parlare?

Ottenuta la pensione con i requisiti appena citati, la stessa non sarà compatibile con la percezione di redditi derivanti d’attività lavorativa, siano essi da attività di lavoro dipendente che autonomo, prodotti in Italia o all’Estero… ma questo non per sempre.
Infatti, questo limite non sarà eterno, dato che il cumulo sarà ottenibile una volta raggiunto uno dei seguenti requisiti:
– per la pensione Anticipata (ovvero 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini di contributi). Quindi dopo che siano trascorsi almeno 10 mesi per le donne, e 1 anno e 10 mesi per l’uomo;
– per la pensione di Vecchiaia (ovvero 67 anni d’età ad oggi).

In conclusione, siamo di fronte ad una opportunità che non tutti conoscono, che spesso non viene presa in considerazione per l’impossibilità di svolgere un’attività lavorativa nell’immediato.
Malgrado ciò in talune occasioni, opportunamente pianificate, potremmo trasformare quest’ostacolo in un’occasione di lavoro futura. Pensiamo ad esempio all’azienda in momentanea crisi o ristrutturazione che conta, nel giro di pochi mesi o qualche anno, di potersi reinserire maggiormente competitiva nel mercato. Ecco che potrà ritornare più “forte di prima” anche grazie alla presenza di figure professionali di fondamentale importanza.

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