Ora si fa sul serio: il lavoro autonomo occasionale va comunicato all’ITL!

Mano che scrive al pc portatile

Il lavoro autonomo occasionale, quello sancito dall’art. 2222 del codice civile (*), ma sì, diciamola tutta senza ipocrisia, quel contratto che in tante occasioni ci ha evitato di assumere dei lavoratori per quei “lavoretti” mordi e fuggi, per tutte quelle volte che volevamo regolarizzare una posizione senza ricorrere al lavoro sommerso, quell’alternativa per metterci a posto la coscienza, per pagare un compenso con la sola ritenuta d’acconto, ebbene: il decreto fisco-lavoro n. 146 2021, collegato alla legge di bilancio 2022 ha introdotto l’ obbligo di comunicazione preventiva dell’utilizzo di lavoro autonomo occasionale.

Art. 2222 C.C.
riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

L’obbligo in questione, ci dice il Ministero del Lavoro, è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n.81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
In poche parole: se non comunichi preventivamente che hai intenzione di utilizzare una prestazione occasionale rischi di beccarti una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ciascun lavoratore “autonomo”… e non solo… le sanzioni potranno essere anche più di una se la prestazione si protrae oltre il periodo iniziale “comunicato” e ti dimentichi di avvertire l’Ispettorato del Lavoro.

Ma cosa devo comunicare? A Chi? E come?

Per quanto riguarda i contenuti della comunicazione il Ministero del Lavoro semplifica e banalizza, ma non c’è da stare sereni, e suggerisce di indicare:

  1. Dati del committente e del prestatore
  2. Luogo della prestazione
  3. Sintetica descrizione dell’attività
  4. Ammontare del compenso
  5. Data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. un giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Le informazioni saranno inviate attraverso una mail non certificata, quindi ordinaria, (suggerisco di tenersi copia) specifica per ogni Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.

Ad esempio :

Ok. Ma veniamo al dunque.

Abbiamo capito che dall’ 11 gennaio 2022, questa è la data ufficiale per comunicare le prestazioni occasionali all’Ispettorato del Lavoro, avremo un incombenza burocratica in più. Adempimento che potrà essere fatto dal Committente, ma anche dallo stesso prestatore autonomo. Ma questo non significa che se faccio la comunicazione sono a posto. Non significa che bastano due righe per “normalizzare” le prestazioni occasionali. Non significa che da adesso posso avere l’alternativa alle costose e “intrigose” assunzioni di lavoratori subordinati. Non significa dormire sonni tranquilli. No! Niente di tutto ciò.

Con questa disposizione stiamo semplicemente avvertendo l’Ispettorato del Lavoro che abbiamo in “casa” un lavoratore che al 70% è irregolare.

In pratica gli stiamo dicendo : “Guarda Ispettorato del Lavoro che sto utilizzando un lavoratore “autonomo”, talmente autonomo che sta svolgendo un attività che rientra a tutti gli effetti nell’alveo di una prestazione subordinata, perché sta lavorando sotto il mio controllo e direzione, nella mia azienda, condividendo gli spazi con i miei “regolari” lavoratori subordinati”, per il quale non pago un centesimo di INAIL, ne di INPS (fino a 5.000,00 euro), non gli riconosco la 13ma, le ferie, il TFR, non ho alcun obbligo di tempi di lavoro di riposo giornaliero o settimanali e per il quale non devo preoccuparmi di tutelarlo in materia di sicurezza.”

Pertanto, dall’introduzione di questa disposizione è bene prendere coscienza che l’utilizzo delle prestazioni occasionali deve essere molto oculato e nel rispetto delle specifiche caratteristiche che lo contraddistinguono, che non devono essere interpretate a “sentimento” ma rientrare a tutti gli effetti nelle disposizioni di legge che regolano la genuinità di tali rapporti di lavoro autonomo. Per questo è importante rivolgersi al vostro Consulente del Lavoro di fiducia.

In particolare non va mai dimenticato che le due principali caratteristiche che definiscono il lavoro autonomo occasionale sono:

  • Coordinamento della prestazione: la prestazione non deve essere svolta all’interno dell’azienda o nell’ambito lavorativo del committente
  • Continuità ed abitualità: l’attività svolta deve essere sporadica, fortuita, occasionale appunto, svincolata dall’attività produttiva del committente, svolta al di fuori dell’abituale mansione lavorativa propria di un lavoratore subordinato del committente stesso.

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