Lavoro Intermittente:
cosa cambia davvero dopo la Circolare n.15/2025 del Ministero del Lavoro?

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Il contratto di lavoro intermittente, o “a chiamata”, è uno strumento flessibile che consente alle imprese di impiegare lavoratori solo quando serve, senza vincoli di continuità. È particolarmente utile in settori dove la domanda di lavoro è variabile, come turismo, ristorazione, commercio stagionale, eventi, logistica, e molti altri.

 

Come funzionava prima: Regio Decreto e limiti anagrafici

Fino a pochi mesi fa, la possibilità di stipulare contratti intermittenti si basava su due presupposti principali:

  1. Mansioni discontinue elencate nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923
  2. Limiti anagrafici: lavoratori con meno di 24 anni (ovvero entro il 25° anno) o più di 55 anni, come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 81/2015

Questi criteri erano considerati alternativi: bastava rientrare in uno dei due per poter utilizzare il contratto.

 

La novità: abrogazione del Regio Decreto e chiarimenti ministeriali

Con la Legge 7/04/2025 n. 56, (abrogazione di atti prerepubblicani relativi al periodo 1861/1946) il Regio Decreto è stato formalmente abrogato. Questo ha generato dubbi e confusione tra gli operatori: senza la tabella, è ancora possibile stipulare contratti intermittenti?
Il Ministero del Lavoro ha risposto con la Circolare n.15 del 27 agosto 2025, chiarendo che:
“L’abrogazione non incide sulla possibilità di utilizzare il contratto intermittente per le mansioni elencate nella tabella storica, che resta valida come riferimento operativo.”
In pratica, anche se la norma è stata cancellata, il contenuto della tabella continua ad avere valore interpretativo.

 

Ma non solo: il ruolo dei contratti collettivi

Un aspetto fondamentale – spesso trascurato – è che il contratto intermittente può essere utilizzato anche per le attività previste dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali.
L’art. 13 del D.Lgs. 81/2015 lo dice chiaramente:
“Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi.”
Questo significa che, oltre alle mansioni storiche del Regio Decreto, ogni CCNL può individuare nuove attività per cui è ammesso il lavoro a chiamata. Ad esempio, alcuni contratti collettivi prevedono l’intermittente per:

  • Addetti alle vendite nei periodi di saldi
  • Operatori di magazzino in picchi stagionali
  • Personale di supporto per fiere, eventi, congressi
  • Addetti alla sicurezza e steward

È quindi fondamentale che l’imprenditore verifichi cosa prevede il contratto collettivo applicato in azienda.

 

Le criticità della nuova situazione

Sebbene la Circolare ministeriale abbia evitato un blocco operativo, restano alcune criticità:

  • Vuoto normativo formale: la tabella del 1923 non è più parte di una norma vigente, ma solo un riferimento storico
  • Mancanza di aggiornamento: molte mansioni moderne non sono incluse nella tabella, e non tutti i CCNL hanno aggiornato le proprie previsioni
  • Rischio ispettivo: l’assenza di un elenco ufficiale aggiornato può generare interpretazioni diverse da parte degli ispettori del lavoro
  • Necessità di documentazione: è fondamentale motivare e documentare l’intermittenza, per evitare contestazioni.
 
Il commento del professionista

Giordano Milan – Consulente del Lavoro
“Il contratto intermittente resta uno strumento utile e legittimo, ma va usato con attenzione. L’abrogazione del Regio Decreto non cancella la possibilità di utilizzarlo, ma impone maggiore prudenza. Invito gli imprenditori a verificare”

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