Lavoro minorile nell’impresa familiare: cosa può fare un figlio di 15 anni

Blog_Imprese familiari e minori

Tra i quesiti che più frequentemente emergono nelle piccole attività a conduzione familiare vi è quello relativo alla possibilità di coinvolgere i figli minorenni nell’attività d’impresa, soprattutto quando si tratta di collaborazioni sporadiche e occasionali.
Un caso tipico riguarda il titolare di un bar organizzato come ditta individuale che desidera avvalersi, in modo saltuario, dell’aiuto della figlia quindicenne. In queste situazioni sorge immediatamente una domanda: è sufficiente la sola copertura assicurativa INAIL oppure esistono ulteriori vincoli normativi?
La risposta richiede alcune precisazioni, poiché la materia del lavoro minorile è particolarmente delicata e disciplinata da norme specifiche finalizzate alla tutela della salute, della sicurezza e del percorso scolastico dei giovani.

L’età minima per lavorare in Italia

La disciplina di riferimento è rappresentata dalla Legge n. 977/1967 sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, successivamente modificata dal D.Lgs. n. 345/1999.
Il principio generale stabilisce che l’accesso al lavoro è subordinato all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Tale impostazione è stata ulteriormente rafforzata dalla Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), che ha elevato l’obbligo scolastico a dieci anni e, di conseguenza, fissato a 16 anni l’età minima ordinaria per l’ammissione al lavoro.
Il Ministero del Lavoro, con propria Nota del 20 luglio 2007, ha confermato il collegamento diretto tra conclusione del percorso scolastico obbligatorio e possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro.
In linea generale, quindi, un giovane di 15 anni che non abbia ancora completato l’obbligo scolastico non può essere occupato mediante un normale rapporto di lavoro.

Le deroghe previste per le imprese familiari

La normativa, tuttavia, contempla alcune eccezioni.
L’articolo 2 della Legge n. 977/1967 consente infatti, in determinate condizioni, l’impiego degli adolescenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni all’interno dell’impresa familiare, purché l’attività svolta:

  • non sia nociva;
  • non sia pericolosa;
  • non sia pregiudizievole per la salute e lo sviluppo psicofisico del minore;
  • non comprometta il percorso scolastico.

La Circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2000 ha inoltre chiarito che tali prestazioni devono avere carattere occasionale o di breve durata. Il legislatore non intende infatti consentire l’inserimento stabile del minore nell’organizzazione aziendale, ma esclusivamente attività svolte in modo sporadico e non programmato.

In altre parole, l’aiuto prestato deve rappresentare un supporto episodico e non una collaborazione continuativa mascherata.

Attenzione alla differenza tra occasionalità e continuità

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la distinzione tra prestazione occasionale e rapporto continuativo. La prassi amministrativa ha evidenziato che non conta soltanto il numero delle giornate lavorate, ma soprattutto la natura dell’apporto fornito dal minore.
Se l’attività viene svolta secondo una programmazione ricorrente, con presenza periodica e prevedibile all’interno dell’azienda, il requisito dell’occasionalità potrebbe venir meno. In tal caso la deroga prevista per l’impresa familiare non sarebbe più applicabile.

Di conseguenza, potrebbero emergere contestazioni da parte degli organi ispettivi in merito alla legittimità dell’impiego del minore. Per questo motivo è fondamentale valutare attentamente le modalità concrete della collaborazione e documentare l’effettiva sporadicità dell’intervento.

La copertura INAIL è sufficiente?

Sul piano assicurativo, l’articolo 4 del D.P.R. n. 1124/1965 prevede la possibilità di assoggettare ad assicurazione INAIL i componenti dell’impresa familiare che svolgano attività comportanti rischi tutelati. Sotto questo profilo, la sola copertura INAIL può risultare coerente con la normativa quando la prestazione presenta carattere non occasionale in senso assoluto e supera determinate soglie operative che rendono necessario l’intervento assicurativo. Tuttavia l’obbligo assicurativo non risolve il problema della legittimità dell’impiego del minore. La presenza della copertura INAIL, infatti, non rappresenta di per sé una sanatoria rispetto ad eventuali violazioni della disciplina sul lavoro minorile.
Occorre quindi verificare preliminarmente che sussistano tutte le condizioni previste dalla normativa speciale in materia di tutela dei minori.

Le attività vietate restano sempre escluse

Anche nell’ambito delle deroghe riconosciute alle imprese familiari permane il divieto assoluto di adibire il minore alle lavorazioni considerate pericolose, insalubri o particolarmente rischiose.
Resta quindi fondamentale verificare che le mansioni assegnate non rientrino tra quelle indicate nell’Allegato I della Legge n. 977/1967, che individua una serie di attività incompatibili con l’impiego dei minori.
Nel contesto di un bar, ad esempio, occorre valutare concretamente le attrezzature utilizzate, l’esposizione a rischi specifici e le effettive mansioni affidate.

Conclusioni

Nel caso di una ditta individuale che gestisce un bar, l’aiuto del figlio quindicenne può essere teoricamente ammesso solo in situazioni realmente sporadiche, marginali e prive di pericoli, nell’ambito delle deroghe previste per l’impresa familiare.
Non è però possibile formulare una risposta valida per ogni situazione. La verifica deve essere effettuata caso per caso, considerando l’età del minore, l’assolvimento dell’obbligo scolastico, la frequenza delle prestazioni, le mansioni svolte e i rischi presenti nell’ambiente di lavoro.
Anche sotto il profilo assicurativo, la copertura INAIL può risultare corretta in presenza dei presupposti di legge, ma non sostituisce la necessità di rispettare integralmente la disciplina sul lavoro minorile.
Per le imprese familiari il consiglio è sempre quello di procedere con particolare cautela, poiché una collaborazione che appare occasionale potrebbe, in concreto, essere qualificata dagli organi di vigilanza come attività lavorativa continuativa, con conseguenti profili di irregolarità.

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