La Legge di Bilancio 2026 introduce una serie di misure strategiche pensate per sostenere i redditi più bassi e rafforzare il potere d’acquisto dei salari, con una diminuzione delle imposte per famiglie, dipendenti e ceto medio, oltre a misure dedicate al sostegno delle aziende e alla crescita della produttività.
Tra le principali novità troviamo la detassazione degli incrementi salariali da rinnovi contrattuali, agevolazioni sui premi di produttività, incentivi per il settore turistico e nuove regole su previdenza complementare e TFR.
Detassazione degli incrementi da rinnovi contrattuali
Per promuovere l’adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e rafforzare la correlazione tra produttività e salario, la Legge di Bilancio 2026 introduce una misura specifica in favore dei lavoratori dipendenti. In particolare, gli aumenti salariali riconosciuti nel corso del 2026 in seguito a rinnovi contrattuali, stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, beneficiano di un regime fiscale agevolato.
Tali incrementi retributivi sono infatti sottoposti, salvo rinuncia espressa e scritta da parte del lavoratore, all’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, fissata nella misura del 5%. La possibilità di accedere a questa agevolazione è tuttavia subordinata al rispetto di un requisito reddituale: il dipendente deve aver percepito, nell’anno 2025, un reddito da lavoro dipendente inferiore a 33.000 euro.
Questa disposizione mira a sostenere in modo mirato i lavoratori con redditi medio-bassi, favorendo l’adeguamento dei salari in un contesto di crescita del costo della vita e incentivando al tempo stesso la contrattazione collettiva per il rinnovo dei contratti di lavoro.
Detassazione dei premi di produttività
Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili erogati negli anni 2026 e 2027, viene applicata un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari all’1% nel limite di importo di € 5.000 annui.
Restano confermate le altre condizioni per la detassazione, tra cui:
• l’erogazione delle somme in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero con le RSA o RSU;
• il deposito dei contratti in via telematica presso l’ITL entro 30 giorni;
• la titolarità di un reddito di lavoro dipendente nell’anno precedente non superiore a € 80.000
Detassazione indennita’ e maggiorazioni per lavoro notturno e festivo
Per il periodo di imposta 2026, salvo rinuncia scritta del lavoratore, si applica un’imposta sostitutiva dell’IREPF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% sulle somme corrisposte ai lavoratori a titolo di:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno
- maggiorazioni e indennità per lavoro festivo o prestato nei giorni di riposo settimanale
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni
L’agevolazione si applica in favore dei lavoratori titolari di un reddito da lavoro dipendente nell’anno 2025 non superiore a € 40.000.
Non concorrono alla formazione del reddito:
- i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria
- i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggetti ad imposta sostitutiva
Nota Bene!
Non si applica tale agevolazione ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro che operano nel settore turistico, ricettivo e termale, ovvero i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del comparto turistico e degli stabilimenti termali
Incremento limite di esenzione buoni pasto elettronici
A decorrere dal 2026 viene incrementato da € 8 giornalieri a € 10 giornalieri il limite di esenzione contributiva e fiscale dei buoni pasto erogati in formato elettronico.
Trattamento integrativo speciale settore turistico
Per il periodo 01/01/2026 – 30/09/2026 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del comparto turistico e degli stabilimenti termali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e al lavoro straordinario svolto nei giorni festivi.
Trattamento integrativo speciale per il settore turistico, ricettivo e termale
Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2026, è previsto un trattamento integrativo speciale a favore dei lavoratori impiegati presso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel comparto turistico e negli stabilimenti termali.
- Beneficiari: lavoratori dipendenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, aziende del comparto turistico e stabilimenti termali.
- Periodo di applicazione: dal 01/01/2026 al 30/09/2026.
- Tipologia di trattamento: riconoscimento di un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde percepite.
- Ambito di applicazione: il trattamento si applica alle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
- Esclusione dalla formazione del reddito: tale trattamento integrativo speciale non concorre alla formazione del reddito del lavoratore.
In sintesi, durante il periodo indicato, i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale che svolgono lavoro notturno o straordinario nei giorni festivi possono beneficiare di un incremento pari al 15% delle relative retribuzioni lorde, senza che tale importo venga considerato ai fini della determinazione del reddito imponibile.
L’agevolazione:
- si applica in favore dei lavoratori titolari di un reddito da lavoro dipendente nell’anno 2025 non superiore a € 40.000;
- viene riconosciuto su richiesta del lavoratore, che deve attestare per iscritto l’importo del reddito conseguito.
Assunzioni agevolate
È previsto un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per una durata massima di 24 mesi relativamente alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o alle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 01/01/2026 e il 31/12/2026. Restano escluse dal beneficio le assunzioni di personale dirigente.
I requisiti e le condizioni di accesso all’esonero verranno definiti tramite successivo Decreto Ministeriale al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa. Non risultano confermate le agevolazioni contributive precedentemente introdotte dal Decreto Coesione (Bonus under 35, Bonus ZES e Bonus donne svantaggiate).
Si introduce altresì un esonero contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il limite di € 8.000 annui e con esclusione dei premi INAIL, per le assunzioni di lavoratrici madri di almeno tre figli minori di 18 anni, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, effettuate a decorrere dal 01/01/2026.
L’agevolazione spetta:
- per 12 mesi dalla data di assunzione, in caso di assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione;
- per 18 mesi dalla data di assunzione a tempo determinato, in caso di trasformazione a tempo indeterminato;
- per 24 mesi dalla data di assunzione in caso di assunzione a tempo indeterminato.
Limitazioni e cumulabilità dell’esonero contributivo
L’esonero contributivo previsto in caso di trasformazione del contratto da full time a part time con riduzione dell’orario di almeno il 40% presenta specifiche limitazioni e condizioni di cumulabilità.
Rapporti esclusi dall’esonero
In primo luogo, tale esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico, né ai contratti di apprendistato. Pertanto, i datori di lavoro che instaurano o trasformano rapporti di queste tipologie non possono beneficiare della riduzione contributiva.
Cumulabilità con altri incentivi
L’esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o con riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Di conseguenza, se il datore di lavoro usufruisce già di altri benefici contributivi per lo stesso lavoratore, non potrà sommare l’agevolazione derivante da questa misura.
Fa eccezione la cosiddetta “Maxi deduzione” del costo del lavoro, con la quale l’esonero può invece essere cumulato. Ciò consente ai datori di lavoro di applicare entrambe le agevolazioni, ottenendo così un ulteriore vantaggio sul costo complessivo del lavoro.
Incentivo trasformazione del contratto da full time a part time
Per i lavoratori e le lavoratrici che abbiano almeno tre figli conviventi, è prevista una misura di particolare attenzione e sostegno alla conciliazione tra vita familiare e lavorativa. In particolare, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, oppure senza limiti di età nel caso in cui uno o più figli siano affetti da disabilità, viene riconosciuta la priorità nella richiesta di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno (full time) a tempo parziale (part time). Tale trasformazione deve comportare una riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 40% rispetto al contratto originario.
Esonero contributivo per il datore di lavoro
A fronte di questa trasformazione, il datore di lavoro ha diritto a un importante incentivo economico. Per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di trasformazione del contratto, è riconosciuto un esonero totale, pari al 100%, dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Restano esclusi da questa agevolazione i premi assicurativi INAIL. L’esonero contributivo è soggetto, comunque, a un tetto massimo di 3.000 euro annui per ciascun rapporto di lavoro interessato.
Limiti di applicazione e cumulabilità dell’esonero
L’agevolazione non si applica ai rapporti di lavoro domestico né ai rapporti di apprendistato. Inoltre, l’esonero non è cumulabile con altri esoneri contributivi o deduzioni delle aliquote di finanziamento già previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, fa eccezione la cosiddetta “Maxi Deduzione” del costo del lavoro: in questo caso, le due agevolazioni possono essere sommate, permettendo al datore di lavoro di beneficiare contemporaneamente di entrambe, con un ulteriore vantaggio sul costo complessivo del lavoro.
Incentivo al posticipo del pensionamento
L’incentivo al posticipo del pensionamento, introdotto dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), viene prorogato anche per il 2026. Questa misura è rivolta ai lavoratori dipendenti che, entro il 31 dicembre 2026, maturano i requisiti necessari per accedere al trattamento pensionistico anticipato. Tuttavia, per poter beneficiare dell’incentivo, è necessario che gli interessati scelgano di rinunciare all’accredito contributivo e di proseguire la propria attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro.
Lo scopo dell’incentivo è quello di favorire la permanenza nel mondo del lavoro di coloro che, pur avendo raggiunto i requisiti per il pensionamento anticipato, decidono di continuare a lavorare, contribuendo così anche alla sostenibilità del sistema previdenziale. La proroga di questa misura rappresenta quindi un’opportunità sia per i lavoratori che intendono rimandare il pensionamento sia per le aziende che desiderano mantenere in organico personale esperto e qualificato.
Previdenza complementare e tfr
A partire dal 1° gennaio 2026, sono introdotte importanti modifiche riguardanti la previdenza complementare e il trattamento di fine rapporto (TFR). In particolare, viene innalzato il limite di deducibilità dal reddito dei contributi versati alle forme di previdenza complementare: il tetto passa da € 5.164,57 a € 5.300. Questa misura si propone di incentivare ulteriormente l’adesione ai piani pensionistici integrativi, offrendo ai lavoratori maggiori vantaggi fiscali rispetto al passato.
Deduzioni per i lavoratori di prima occupazione successiva al 01/01/2007
Una novità di rilievo riguarda i lavoratori che hanno iniziato la propria attività lavorativa dopo il 1° gennaio 2007. Per questi soggetti, è prevista una particolare agevolazione: durante i primi cinque anni di partecipazione a forme di previdenza complementare, qualora non vengano versati contributi fino al limite massimo annuo, sarà possibile recuperare la deducibilità nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione.
In dettaglio, i contributi eccedenti il limite di € 5.300 potranno essere dedotti dal reddito complessivo, ma solo fino all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione che non siano stati effettivamente versati. In ogni caso, questa deducibilità aggiuntiva non potrà superare la metà del limite annuo di € 5.300.
Queste disposizioni mirano a favorire la flessibilità e la pianificazione previdenziale, consentendo ai lavoratori di recuperare parte dei benefici fiscali non sfruttati nei primi anni di adesione ai fondi pensione complementari, pur mantenendo un tetto massimo di deducibilità per garantire equità e sostenibilità.
Adesione automatica alla previdenza complementare per i neo-assunti
A partire dal 1° luglio 2026, entreranno in vigore nuove regole per l’adesione alla previdenza complementare che riguardano in particolare i lavoratori di nuova assunzione. Questi, infatti, saranno automaticamente iscritti alle forme di previdenza complementare individuate dagli accordi o contratti collettivi di lavoro applicati in azienda. Nel caso in cui siano presenti più forme pensionistiche complementari, verrà scelta quella che conta il maggior numero di adesioni tra i dipendenti, a meno che non sia stato stipulato uno specifico accordo aziendale che preveda modalità differenti.
Se invece nell’azienda non sono vigenti accordi o contratti collettivi che disciplinino la destinazione del TFR, la forma pensionistica complementare di riferimento sarà il fondo residuale del CCNL applicato.
Va comunque sottolineato che il lavoratore mantiene il diritto di scelta: entro 60 giorni dalla data di assunzione, può rinunciare all’adesione automatica, optando per il conferimento del TFR ad altro fondo pensione oppure decidendo di lasciare il TFR in azienda. Questa procedura garantisce sia la tutela dei neoassunti sia una maggiore diffusione della previdenza complementare, lasciando però margine di autonomia decisionale al lavoratore.
Estensione dell’obbligo di versamento del tfr al fondo di tesoreria inps
A partire dal 2026, sono previste importanti modifiche riguardanti il versamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) al Fondo di Tesoreria INPS. In particolare, l’obbligo di versamento viene esteso anche ai datori di lavoro che, negli anni successivi all’inizio dell’attività, raggiungono specifiche soglie dimensionali in termini di numero di dipendenti.
- Biennio 2026-2027: L’obbligo si applica ai datori di lavoro che raggiungono la soglia di 60 dipendenti.
- Periodo 2028-2031: La soglia viene ridotta a 50 dipendenti.
- Dal 2032: L’obbligo si estende ai datori di lavoro che raggiungono la soglia di 40 dipendenti.
Questa progressiva riduzione delle soglie mira a coinvolgere un numero sempre maggiore di aziende nell’obbligo di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, in linea con gli obiettivi di riforma della previdenza complementare e della gestione delle liquidazioni aziendali.
Nota bene:
Ai fini della verifica della soglia dimensionale, si fa riferimento alla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente a quello del periodo di paga considerato
Congedo parentale
Viene esteso da 12 anni a 14 anni il limite di età dei figli ai fini del ricorso ai periodi di congedo parentale da parte dei genitori lavoratori.
Congedo per malattia del figlio
Vengono estesi da 5 a 10 i giorni di permesso per la malattia di ciascun figlio. Inoltre, è esteso da 8 anni a 14 anni il limite massimo di età del figlio per cui è possibile fruire del congedo (resta invece fermo il limite minimo di 3 anni di età).
Prolungamento del contratto a termine in sostituzione delle lavoratrici assenti per maternità
Viene concessa la possibilità di prolungare la durata del contratto a tempo determinato, stipulato per la sostituzione di lavoratrici assenti per la fruizione dei congedi legati alla maternità, per un ulteriore periodo di durata non superiore al primo anno di età del bambino, per l’affiancamento della lavoratrice sostituita.
Misure fiscali e sostegno al reddito
Riduzione della seconda aliquota dell’irpef
Lo scaglione tra 28 e 50mila euro: passa dal 35% al 33%.
La riduzione sarà sterilizzata solo per i redditi superiori a 200.000 euro.
Pace fiscale – rottamazione quinquies
Viene introdotta una nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2023. Questa misura riguarda imposte e contributi non versati, con l’esclusione dei debiti derivanti da accertamenti.
I soggetti interessati potranno estinguere i propri debiti senza l’obbligo di versare sanzioni, interessi e aggio. Sarà necessario corrispondere esclusivamente le imposte dovute e le spese relative alla notifica e all’esecuzione.
Modalità di pagamento
- Unica soluzione: il saldo potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026.
- Pagamento rateale: in alternativa, il debito potrà essere estinto tramite un piano di 54 rate bimestrali da corrispondere fino al 2035, con l’applicazione di un tasso d’interesse annuo pari al 3%.
Per l’anno 2026, le scadenze dei pagamenti sono fissate al 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.
Procedura di adesione e sospensione delle procedure esecutive
La domanda per accedere alla definizione agevolata dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026 all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Quest’ultima comunicherà l’importo dovuto entro il 30 giugno dello stesso anno.
La presentazione della domanda comporta la sospensione automatica di fermi amministrativi, ipoteche e procedure esecutive in corso.
Ambito di applicazione e effetti
La misura si applica anche ai debiti già inclusi in precedenti procedure di rottamazione che non hanno avuto esito positivo, nonché a quelli oggetto di procedure concorsuali. In questi casi, l’estinzione del debito si considera perfezionata con il pagamento della prima rata.
Riferimento normativo: commi 82-101.


