La legge (art. 7 legge 300/70 cd Statuto dei lavoratori) prevede che il Datore di Lavoro, nel caso in cui ritenga un dipendente responsabile di un comportamento disciplinarmente rilevante, sia obbligato ad osservare una specifica procedura (disciplinare, appunto) che consiste nell’invio di una comunicazione di addebito al dipendente.
E’ inopportuno quindi parlare di “lettera di richiamo” in quanto nella fase di avvio della procedura è più appropriato parlare di “lettera di contestazione disciplinare”.
Molto spesso però, può accadere che per velocizzare la procedura si chieda al lavoratore di ricevere copia cartacea della lettera facendosi firmare per ricevuta il documento. Accade infatti che il lavoratore per paura di compromettersi, oppure per evitare il peggio, o addirittura credendo che non firmare l’addebito scritto, il fatto non gli possa essere addossato, decida di non firmare la “lettera di contestazione”.
Niente di più sbagliato per il lavoratore!
In tal modo, infatti, il lavoratore si espone ad una ulteriore contestazione disciplinare, giacché rifiutarsi di voler ricevere una contestazione del Datore di Lavoro integra una ulteriore condotta disciplinarmente rilevante.
Inoltre, senza saperlo, se non si firma la lettera di richiamo come ci si può giustificare in maniera precisa e puntuale? È chiaro che, per potersi difendere, è necessario conoscere le ragioni della contestazione.
Infine, anche se ci si rifiuta di firmarla, la comunicazione viene comunque inviata o si intende consegnata magari in presenza di testimoni, con la conseguenza che il dipendente non riesce ad evitare di accettare il contraddittorio sulle questioni contestate.
Per concludere:
Abbiamo parlato di “lettera di contestazione disciplinare” che rappresenta la prima fase del provvedimento, ma abbiamo anche parlato di “lettera di richiamo” che più correttamente vuol dire la lettera che conclude il procedimento disciplinare, con una sanzione (che può essere il richiamo scritto, la multa o la sospensione).
Anche per questo caso valgono le considerazioni di cui sopra: non firmare la lettera di richiamo non è una buona idea (per il lavoratore naturalmente), perché non consente di conoscere i motivi della sanzione e quindi di opporsi all’applicazione della sanzione (semmai ce ne fosse bisogno!)
Spesso infatti il Datore di Lavoro si allarma inutilmente difronte a questi comportamenti “provocatori” del lavoratore, non sapendo che così facendo compromette la propria posizione più di quanto spera di ottenere rifiutandosi di “ricevere” le comunicazioni somministrate.


