Licenziare la badante e la colf non è così difficile…

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Persona che pulisce un tavolo

E’ cosa rara nel nostro ordinamento giuslavoristico ma in taluni casi è applicabile senza correre alcun rischio.

Stiamo parlando del Licenziamento ad nutum!

Letteralmente significa “licenziamento secondo volontà”. In pratica è una forma di licenziamento che NON prevede che il Datore di Lavoro fornisca, in forma scritta, le motivazioni per il licenziamento.

Ciò non toglie che dovrò in ogni caso dare una comunicazione scritta al lavoratore.

Pensiamo ad esempio al licenziamento durante il periodo di prova. Le parti possono esercitare il libero recesso. Quindi il Datore di Lavoro può licenziare senza particolari motivazioni, se non appunto indicando il mancato superamento del periodo di prova.

Ma l’eccezione più significativa ed applicabile è appunto nel lavoro domestico. Infatti se il Datore di Lavoro domestico decide di licenziare la propria colf o badante, può farlo come stabilito dal contratto collettivo del lavoro domestico, con il  cosiddetto licenziamento ad nutum, cioè secondo volontà.

Molto semplice quindi

In caso di chiusura rapporto, per volontà del Datore di Lavoro, è necessario consegnare una lettera di licenziamento al proprio collaboratore familiare/badante/baby sitter/giardiniere/cuoco… Il CCNL lavoro domestico stabilisce le tempistiche entro cui consegnare la lettera al proprio lavoratore. Stiamo parlando di preavviso di licenziamento. Se il rapporto viene interrotto immediatamente, ovvero senza il rispetto dei giorni di preavviso, si dovrà corrispondere al collaboratore familiare l’indennità sostitutiva del preavviso, pari a tanti giorni quanto il CCNL prevede per la qualifica e la durata del rapporto con il collaboratore familiare.
Vediamo cosa dice il CCNL:
Nel caso di rapporto di  lavoro oltre le 24 ore settimanali sono :

  • 15 giorni di preavviso , fino a 5 anni di anzianità
  • 30 giorni di preavviso, oltre i 5 anni di anzianità

Nel caso di rapporto di lavoro fino a 24 ore settimanali sono :

  • 8 giorni di preavviso, fino a 2 anni di anzianità
  • 15 giorni di preavviso , oltre i 2 anni di anzianità.

Le ipotesi valgono soltanto in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto in caso di contratti a tempo determinato il licenziamento deve avvenire per giusta causa.

Da non dimenticare

Entro 5 giorni dalla data di cessazione, il Datore di Lavoro deve comunicare la cessazione del rapporto di lavoro telematicamente all’INPS altrimenti può incorrere in sanzioni.
Entro 10 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il Datore di Lavoro domestico deve pagare anche i contributi INPS, generati nel sito dell’INPS, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Il preavviso è sempre dovuto?

Vi sono casi in cui concedere il “preavviso” non è necessario, ma la motivazione sì! Quindi è bene inviare una lettera dove viene specificato il motivo del licenziamento.
Se ad esempio viene meno il legame di fiducia, il licenziamento è immediato. Parliamo dei casi in cui  ci vediamo costretti a licenziare la colf/badante per una qualsiasi ragione che impedisce il proseguimento del rapporto di lavoro, come ad esempio:

  • assenze superiori a 5 giorni e non giustificate da cause di forza maggiore
  • la sottrazione di beni di proprietà del Datore di Lavoro
  • l’insubordinazione
  • violenze perpetuate sugli assistiti
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Premesso che non sempre il “Datore di Lavoro domestico” coincide con il “Badato”, in caso di decesso di una delle due parti che costituiscono il rapporto di lavoro vengono automaticamente a mancare i requisiti per cui un rapporto di lavoro resta aperto. In questo caso la prassi è quella di chiudere immediatamente il rapporto di lavoro senza preavviso. Il lavoratore terminerà la propria giornata di lavoro e nelle spettanze di fine rapporto saranno economicamente monetizzati i giorni di preavviso non dati.

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