Ed eccoci tornare su un argomento apparentemente inesauribile: il Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Basta la parola! No? Trattamento di fine rapporto. Quindi un trattamento, inteso come “corrispettivo economico” che di certo viene liquidato con la fine, appunto, del rapporto inteso “di lavoro”. Credo che su questo non vi siano dubbi! Tralasciando i casi in cui è consentito l’erogazione “anticipata” del TFR ai sensi dell’art. 2120 del C.C, è sempre chiaro quanto tempo deve passare dalla cessazione del rapporto di lavoro per liquidare la così detta “buonuscita”? (termine decisamente improprio ma di largo uso…) Tutto con unica soluzione? Subito? È prevista la possibilità di rateizzare? Se sì, in quanto tempo? E se il dipendente rifiuta?
A dirsela tutta, non sempre le quote di TFR vengono realmente e mensilmente accantonate, anzi, spesso la somma maturata viene utilizzata come forma di autofinanziamento dando origine all’eventualità, per niente rara, di trovarsi alle strette con la liquidità disponibile all’insorgenza dell’obbligo di liquidazione al lavoratore. Se poi aggiungiamo…. la crisi… vabbè sono dieci anni che se ne parla…Comunque il problema esiste eccome! Che fare…?
Cosa la legge dice…
Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile:
“In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto.”
e cosa non dice!
Quando va pagato il Trattamento di Fine Rapporto?
Quello che la norma non chiarisce è il “quando”: viene solo specificato che il lavoratore dipendente possiede il diritto alla liquidazione del TFR al momento della cessazione del rapporto, qualunque sia la motivazione, ma, al contrario di quanto si crede, non esiste alcun termine generale fissato dalla legge per la liquidazione.
Alcuni Contratti Collettivi (CCNL) possono prevedere un termine entro il quale deve avvenire il pagamento del TFR, pur rispettando i “tempi tecnici necessari”.
“un inciso” sulle tempistiche tecniche: è bene precisare che il TFR accantonato mensilmente deve essere per espressa previsione normativa “rivalutato” (in base all’indice ISTAT)…. ma…il tasso di rivalutazione aggiornato è disponibile solamente il mese successivo rispetto al mese di riferimento , ovvero alla data di cessazione del rapporto.
Ecco uscire dal cilindro un motivo per “differire” la liquidazione del TFR , che dovrà avvenire con un apposito cedolino il mese dopo la liquidazione delle competenze di fine rapporto ( indennità sostitutive di ferie, ex festività, permessi e ratei di 13ma e 14ma)
Come si può pagare il Trattamento di Fine Rapporto?
Nella maggior parte dei casi viene liquidato con unica soluzione il consueto giorno di paga del mese successivo la cessazione del rapporto di lavoro (sempre che l’indice di rivalutazione sia già disponibile..) ma il datore di lavoro potrebbe necessitare di più tempo per “spalmare” la spesa, soprattutto quando la somma accantonata è …..”importante”!!.
Visto che la norma non conferma ne nega alcuna particolare procedura, è lecito pensare di poter corrispondere il TFR a rate.
Liquidazione TFR a rate
Imposizione o facoltà?
Dal momento che la normativa non specifica nulla in merito, un accordo di pagamento rateale è tanto accettabile quanto declinabile…dal lavoratore naturalmente!
Mettiamoci d’accordo…conviene ad entrambi
Il piano di rateazione va accordato tra le parti e al dipendente che riceve la proposta di un pagamento rateale è sinceramente sconsigliato rifiutare, se non altro perché un accordo in tal senso è di fatto un riconoscimento del debito da parte del datore di lavoro , che se da un alto si alleggerisce di una spesa “tutto e subito” dall’altro si obbliga nei confronti del lavoratore di riconoscergli un importo a titolo di TFR dallo stesso dichiarato. Infatti in caso di mancato rispetto degli accordi il lavoratore può in modo molto più rapido pretendere un ingiunzione di pagamento e ricevere la somma in tempi decisamente molto più brevi.
Rateizziamo il lordo o… il netto?
Accordarsi su una rateazione sull’importo lordo di TFR significa che ogni cedolino emesso da quel momento in poi, conterrà al proprio interno il calcolo della rivalutazione di quanto accantonato sulla base del sopra citato tasso, il quale, di mese in mese, aumenta. Diciamo pure che questo è tecnicamente la modalità corretta per liquidare ratealmente il TFR.
Al contrario, effettuare una sola volta quel conteggio che a partire dal TFR lordo porta a determinare la somma spettante netta all’atto di cessazione, consente di stabilire l’esatto importo da corrispondere al dipendente nel momento preciso dell’insorgenza del diritto alla liquidazione del TFR , ovvero secondo le prescrizioni di legge..
Non posso esimermi tuttavia dal rilevare che sempre nella prassi, ovvero nella pratica quotidiana, seppur tecnicamente non corretto, si preferisce rateizzare il TFR netto , accollandosi in un’unica soluzione le ritenute fiscali, rischiando un appropriazione indebita perché verso delle ritenute su somme non ancora corrisposte…quindi ancor prima dell’insorgenza al diritto al versamento, il tutto e solo perché è più immediata la percezione del quantum!
Altre soluzioni, ma (ahimè) a monte della questione
Si può liquidare il TFR prima della cessazione del rapporto?
Seguendo la normativa che tutela il datore di lavoro in merito alle richieste di anticipo sul TFR, il lavoratore dipendente che rispetti determinate condizioni può avanzare domanda – a tal proposito vedi il nostro articolo “Richiesta anticipo TFR, quando il datore può dire di no.”
Quando il datore di lavoro rischia di trovarsi in difficoltà
Più frequente di quanto possa sembrare è l’eventualità che il datore di lavoro si trovi davanti a somme di TFR così ingenti da essere messo in seria difficoltà, quindi quali accortezze per tutelarsi preventivamente? – di questo abbiamo parlato nell’articolo “Accantonamento TFR: quando accumularne “troppo” diventa pericoloso”
Ma non si può proprio mette la quota di TFR in busta paga?
Non più, in via sperimentale la Legge di Bilancio 2015 aveva propinato questa possibilità, nell’intento di far girare più soldi in tasca al lavoratore e “mettere in moto l’economia…” ma da luglio 2018, per previsione normativa da un lato e con messaggio INPS n. 2791/2018 dall’altro, si è ufficialmente chiusa la parentesi al QU.i.R (quota integrativa della retribuzione) .
Devo dire tuttavia che è ancora prassi liquidare mensilmente il TFR il busta paga. Non è corretto, sia chiaro, però con le dovute accortezze e cautele si cerca di soddisfare queste richieste, che ahimè, vuoi il periodo storico che stiamo vivendo, vuoi perché “del doman non v’è certezza”, molti e forse troppi lavoratori si trovano nella stringente necessità di richiedere questa procedura.
Cosa conviene fare?
Monitorare la situazione della propria azienda, tenere sott’occhio l’accantonamento TFR dei propri dipendenti, accantonare in specifici fondi assicurativi le quote maturate, iniziare per tempo ad organizzarsi nel migliore dei modi per poter far fronte ad ogni eventualità.
Questi sono gli accorgimenti che davvero possono fare la differenza.


