Lo smart working non è un diritto divino

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Nell’ufficio 3B del quarto piano, tra una stampante che tossiva toner e una pianta grassa che sopravviveva per miracolo, si coltivava una cultura aziendale tanto rilassata quanto apparentemente moderna. L’azienda in cui lavorava Remoto Remo era nota per la sua flessibilità:
entrate scaglionate, uscite personalizzate, nessun badge da timbrare e una fiducia quasi zen nella capacità dei collaboratori di autogestirsi. Il mantra non scritto era semplice: “Conta il risultato, non l’orario”.


In questo clima di libertà operativa, Remoto Remo — impiegato modello, almeno secondo la sua autovalutazione — aveva maturato una convinzione tanto comoda quanto pericolosa:
“se posso decidere quando entrare e quando uscire, posso anche decidere da dove lavorare.”


E così, dopo anni di pendolarismo, riunioni inutili e colleghi che parlavano troppo forte al telefono, aveva deciso che era giunto il momento di “evolversi”.


Senza troppi fronzoli, aveva preso il suo portatile, salutato la macchinetta del caffè e si era trasferito armi e bagagli nel suo salotto, dove il Wi-Fi era forte e il frigo ancora di più.
Per settimane aveva lavorato da “remoto”, convinto che bastasse una connessione stabile e una webcam puntata su una libreria finta per essere in regola. Nessuno gli aveva detto nulla. Nessuno lo aveva fermato. E quindi, nella sua mente, tutto era perfettamente legittimo.


E fu lì che iniziò il suo piccolo grande errore.
Ma il destino, si sa, ama le sentenze.


Un giorno, naturalmente in videochiamata, mentre raccontava con orgoglio la sua nuova routine a Giorgio, collega silenzioso e sempre un po’ troppo informato, quest’ultimo sollevò un sopracciglio con la lentezza di un giudice che sta per emettere verdetto.


“Sai, Remo… c’è stata una sentenza interessante a Ragusa. L’11 luglio del 2025 il Tribunale ha confermato il licenziamento di un lavoratore che, come te, aveva deciso di lavorare da casa senza alcuna autorizzazione. Così, per simpatia.
Remoto Remo rise. Poi smise.
Giorgio, con la calma di chi ha letto la Legge 81/2017(*) più volte di quante abbia visto il mare, continuò.


Il giudice ha ribadito che lo smart working non è un diritto incondizionato. Serve un accordo individuale scritto, firmato da entrambe le parti. Non basta avere figli piccoli, né una sedia ergonomica. Senza autorizzazione formale, il lavoro da remoto è un illecito. E in quel caso, il comportamento del lavoratore è stato considerato un grave inadempimento disciplinare. Licenziamento per giusta causa. Fine della storia.”


Remoto Remo deglutì. Immaginò il suo salotto trasformarsi in scena del crimine giuslavoristico. Il suo mouse, arma del delitto. Il suo divano, complice silenzioso.
“Ma… io pensavo fosse tutto ok. Nessuno mi ha detto niente…”
“Il silenzio non è consenso, Remo. È solo silenzio.”


Fu in quel momento che Remoto Remo capì. Non solo che aveva rischiato grosso, ma che Giorgio non era solo un collega. Era un appassionato di diritto del lavoro. Uno di quelli che leggono le sentenze come altri leggono romanzi gialli. Uno che, davanti a un contratto, si emoziona come un vero Consulente del Lavoro.


Fu così che Remoto Remo tornò in ufficio, con il portatile sottobraccio e un’espressione da chi ha appena letto le clausole di un contratto di mutuo, ma senza il beneficio dell’acquisto di una casa. Firmò l’accordo per lo smart working con la solennità di un giuramento notarile, leggendo ogni riga come se contenesse un trabocchetto.


Da quel giorno, non parlò più di “diritto allo smart working” con leggerezza. Anzi, quando sentiva qualcuno dire “tanto ormai si può lavorare da dove si vuole”, si limitava a lanciare uno sguardo lungo e carico di giurisprudenza, come solo chi ha sfiorato il licenziamento disciplinare può fare.


(*) a Legge 81/2017, in particolare il Capo II, disciplina il lavoro agile (smart working) come una modalità flessibile di esecuzione della prestazione lavorativa nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

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