Dal 4 settembre 2026 è cambiato un passaggio importante nella gestione dei certificati di malattia. Con la circolare n. 92, l’INPS ha superato il precedente orientamento e ha ammesso il riconoscimento previdenziale del giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato anche quando la visita medica viene effettuata in ambulatorio. In precedenza, questa possibilità era collegata alla visita domiciliare. La modifica tiene conto delle attuali modalità di accesso ai medici di medicina generale, sempre più spesso organizzate su appuntamento.
La regola ordinaria non viene però cancellata: ai fini previdenziali, la malattia decorre normalmente dalla data in cui il medico redige il certificato e attesta l’incapacità temporanea al lavoro. La retrodatazione resta quindi un’eccezione circoscritta. Il medico deve indicare nel certificato che il lavoratore dichiara di essere ammalato dal giorno precedente e la differenza non può superare una sola giornata.
Il riconoscimento non opera quando il giorno precedente coincide con il sabato, la domenica o una festività infrasettimanale. In tali giornate, infatti, è disponibile il servizio di continuità assistenziale. La nuova disciplina si applica dalla data di pubblicazione della circolare e non produce effetti retroattivi.
Per aziende e uffici del personale la novità impone maggiore attenzione prima di qualificare un’assenza come ingiustificata.
La mancata disponibilità immediata del certificato non consente sempre di concludere che il lavoratore sia privo di copertura. Può accadere, ad esempio, che l’assenza inizi il lunedì e che il medico visiti il lavoratore in ambulatorio il martedì, indicando correttamente il lunedì come giorno iniziale. In questo caso, se non ricorrono le esclusioni previste, la tutela previdenziale può comprendere anche il lunedì.
Sul piano gestionale può essere prudente attendere fino a 72 ore dall’inizio dell’assenza prima di avviare una contestazione per carenza di certificazione, controllando l’attestato telematico, la disciplina del CCNL applicato e le circostanze concrete. Occorre tuttavia essere precisi: le 72 ore non costituiscono un termine introdotto dalla circolare INPS, ma una cautela operativa finalizzata a evitare contestazioni premature o formulate sulla base di informazioni ancora incomplete.
Resta inoltre distinto l’obbligo del lavoratore di comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro, secondo i tempi e le modalità stabiliti dal contratto collettivo, dal regolamento aziendale o dalle procedure interne. Il successivo rilascio di un certificato idoneo a coprire previdenzialmente la giornata non elimina automaticamente l’eventuale violazione dell’obbligo di avviso. Certificazione medica e comunicazione dell’assenza rispondono infatti a finalità differenti.
Prima di procedere disciplinarmente è quindi necessario individuare con precisione il comportamento contestabile. Un conto è l’assenza realmente priva di giustificazione; altro è il ritardo nella disponibilità della certificazione; altro ancora è l’omessa o tardiva comunicazione al datore di lavoro. Confondere questi profili può rendere l’addebito poco chiaro e compromettere la proporzionalità della reazione disciplinare.
Rimane infine un punto da monitorare. La circolare ricorda che il precedente criterio era valido anche per i certificati di continuazione e ricaduta, ma nel passaggio dedicato all’estensione alle visite ambulatoriali non richiama espressamente tali ipotesi. In attesa di eventuali chiarimenti, questi casi richiedono una verifica particolarmente prudente.
La nuova regola non amplia senza limiti la retrodatazione della malattia. Introduce, piuttosto, una tutela mirata per il solo giorno precedente e invita le aziende a esaminare separatamente certificazione, comunicazione e giustificazione dell’assenza. È utile che l’ufficio del personale conservi traccia delle verifiche svolte e coordini la lettura del certificato con le comunicazioni ricevute, evitando automatismi.
La valutazione disciplinare deve partire dal fatto concreto, dalla regola contrattuale applicabile e dall’effettiva condotta contestata. Prima di contestare, dunque, occorre verificare non soltanto se il certificato sia presente, ma anche quando sia stato emesso, quale data iniziale riporti e quale obbligo il lavoratore abbia eventualmente violato.
Riferimento: Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026.


