Nell’ufficio amministrativo della ditta “EcoSolidarietà Servizi”, il clima era teso. Il signor Capobianco, titolare passionale e un po’ sanguigno, fissava con lo sguardo stravolto il consulente del lavoro, dott. GIOVANNANGELO DECUBERNATIS, che con tono pacato cercava di calmare la tempesta che stava per abbattersi.
Il protagonista del caos era lui, Franchi Ernesto detto “Er Frase”, impiegato storico del magazzino, noto per la battuta infelice e il comportamento da “simpaticone di quartiere”, ma ormai più fastidioso di un’unghia incarnita.
Nei giorni precedenti, “Er Frase” si era nuovamente reso protagonista di battute a doppio senso rivolte alla collega Marta che, ormai esasperata, aveva formalmente segnalato l’accaduto alla Direzione attraverso un esposto, chiedendo l’intervento dell’azienda per tutelare la propria dignità sul luogo di lavoro, ed il licenziamento per molestie a sfondo sessuale.
Il datore, col volto paonazzo e la voce sull’orlo dell’esplosione, rivolgendosi al Consulente del Lavoro, elencò con incredulità le frasi incriminate: a Marta aveva detto che “con quella camicetta la sicurezza è a rischio… perché distrai tutti”, poi si era superato commentando che, vestita così, poteva far inceppare non solo la stampante ma anche chi la usava. Come se non bastasse, lo aveva sentito personalmente sussurrare che con quella gonna avrebbe dovuto portare il cartello “carico sporgente”, e ciliegina sulla torta, aveva pure scritto nella chat aziendale che Marta era “l’unico DPI di cui non vuole fare a meno”.
Non è molestia questa?? Io lo licenzio!
Il consulente sospirò e citò l’ordinanza n. 20420 del 21 luglio 2025 della Corte di cassazione, spiegando con voce neutra che il comportamento, seppur indesiderato e offensivo, non integrava la fattispecie di molestia sessuale come definita dall’art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006, (*) poiché mancava la connotazione sessuale e l’ambiente degradante o intimidatorio.
(*) L’articolo 26 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) disciplina il concetto di molestia e molestia sessuale nei luoghi di lavoro, chiarendo quando tali comportamenti costituiscono discriminazione.
Inoltre, il CCNL Cooperative Sociali applicato prevedeva per queste condotte “solo” una sanzione conservativa, qualificandole come “contegno offensivo verso i colleghi” e non “grave lesione della dignità personale”. Secondo l’art. 18, comma 4, della Legge 300/1970, il licenziamento andava annullato, con obbligo di reintegra.
Il Datore di Lavoro sprofondò sulla sedia. «Quindi non posso licenziarlo?»
Il consulente rispose: «Può, ma il rischio è che verrà reintegrato. E dovrà pagare anche gli arretrati.»
Alla fine, il lavoratore fu destinatario di una sospensione disciplinare e di una formale nota scritta. L’azienda, inoltre, dispose la sua partecipazione obbligatoria a un corso di formazione sulla comunicazione corretta nei luoghi di lavoro, finalizzato a prevenire comportamenti inappropriati e a promuovere un ambiente professionale rispettoso e inclusivo.
Marta, destinataria delle frasi inopportune, fu ascoltata dal Responsabile delle Risorse Umane e tutelata nel rispetto delle procedure previste dal codice etico aziendale. L’azienda le offrì supporto, inclusa la possibilità di confrontarsi con un referente interno per la gestione delle segnalazioni, ribadendo il proprio impegno a garantire un ambiente di lavoro sicuro, rispettoso e privo di discriminazioni o comportamenti lesivi della dignità personale.
Morale della storia:
anche i comportamenti inopportuni o sgradevoli devono essere valutati con oggettività e rigore giuridico, nel rispetto delle norme e dei contratti collettivi, evitando reazioni emotive o affrettate. Ma resta un dato umano: chi confonde la battuta infelice con l’umorismo, rischia – anche al di là delle sanzioni – di isolarsi professionalmente e di perdere la fiducia e il rispetto dei colleghi.


