Patto di non concorrenza: cosa c’è da sapere perché sia valido.

Stretta di mano alla firma di un contratto

Il patto di non concorrenza (art. 2125 c.c.) è il patto mediante il quale il datore di lavoro – imprenditore, per proteggersi da un’eventuale attività di concorrenza da parte dell’ex dipendente, o per prevenire la fuga di segreti aziendali, può limitare l’attività professionale di quest’ultimo per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Quale è il momento per stipulare un patto di non concorrenza?

Il patto di non concorrenza può essere inserito nel contratto individuale di lavoro al momento dell’assunzione oppure sottoscritto in un periodo successivo, quando il rapporto di lavoro è già iniziato o addirittura già terminato. Ciò che conta è la volontà delle parti che, accettando il patto, s’impegnano da una parte a non svolgere, una volta cessato il rapporto, attività in concorrenza con il datore di lavoro per un determinato periodo di tempo, e dall’altra, l’imprenditore, a riconoscere un corrispettivo economico per il vincolo concordato.

Un patto di non concorrenza quali vincoli deve avere?

Il primo vincolo per il lavoratore riguarda la durata del patto di non concorrenza. Non è previsto, un limite minimo di durata, tuttavia non potrà essere superiore a 5 anni per i dirigenti, e a 3 anni per tutti gli altri lavoratori.

Nel caso in cui sia prevista una durata per un periodo maggiore, la durata del patto si riduce automaticamente a quella massima legale (3 o 5 anni).

Di solito il patto di non concorrenza decorre dal termine del periodo di prova. Se ad esempio, all’assunzione, venisse firmato un patto che vincola il lavoratore per 12 mesi dalla cessazione, e il dipendente si dimettesse dopo 3 mesiil patto sarà comunque valido e imporràal datore di lavorodi pagare al dipendente il corrispettivo e, al lavoratore, di non agire in concorrenza per i 12 mesi successivi.

Un vincolo “spaziale” e altresì determinante nel patto di non concorrenza stipulato tra le parti. Deve essere ben specificata e determinata la zona geografica e territoriale dove il patto ha valore ed è efficace. Sono nulle tutte le clausole che fanno riferimento a territori troppo vasti, ampi o generici, come ad esempio limitazioni riguardanti un intero continente (Europa): potrebbe venir meno, per il lavoratore, la possibilità di poter lavorare nuovamente in un settore e in ambiti in cui ha maturato esperienza. Circoscrivere in modo preciso e puntuale un limite geografico significa anche rendere “coerente” il corrispettivo economico pattuito, che di fatto, ne limita la libertà d’azione.

Quanto al corrispettivo, terzo vincolo, la norma, ma anche la numerosa giurisprudenza, prevede che sia determinato dalle parti in modo da essere “congruo”, ovvero proporzionato alle limitazioni imposte dal patto (durata del divieto ed estensione territoriale) e che compensi non solo il mancato guadagno, ma anche il condizionamento della professionalità ai fini della possibile ricollocazione sul mercato.

Cosa s’intende per compenso congruo?

Lo scopo principale del patto di non concorrenza, abbiamo visto, è quello di tutelare l’attività lavorativa del datore di lavoro impedendo la trasmissione all’esterno di notizie e procedure operative collegate all’organizzazione e alla produzione dell’impresa.
Perché il lavoratore abbia interesse a firmare un accordo di questo tipo, che lo limita nella scelta di una nuova occupazione futura, deve essere incentivato attraverso un compenso economico adeguato al sacrificio imposto rispettando gli impegni e limiti concordati.

Per questi motivi non è possibile stabilire un criterio unico e sempre valido per determinare la congruità del corrispettivo che deve essere deve essere proporzionato:

  • all’estensione dell’oggetto del patto di non concorrenza, ossia di quanto è ampio il perimetro di attività vietate al dipendente dopo la cessazione del rapporto
  • all’estensione dell’area geografica nella quale è attivo il patto
  • alla durata temporale del patto
  • alla retribuzione percepita dal lavoratore
  • al livello professionale del dipendente

Il giudizio di congruità normalmente si esprime in termini percentuali rispetto alla retribuzione: il corrispettivo è congruo quando il lavoratore, per il suo sacrificio, riceve un compenso pari a una certa percentuale della retribuzione che avrebbe percepito se avesse continuato a lavorare. La percentuale, quindi, sarà diversa a seconda dell’estensione del divieto.

Se il corrispettivo non è congruo, il patto non è valido, e quindi non è vincolante per il lavoratore. A stabilirlo tuttavia sarà un giudice e ciò significa che il lavoratore dovrà incardinare una causa all’imprenditore, o viceversa l’imprenditore citerà in giudizio il lavoratore che ritenga” non congruo il compenso” e per tale ragione decida di non rispettare il vincolo del patto di non concorrenza.

Quali sono le modalità di pagamento?

Nella normalità dei casi l’importo del compenso va indicato nel patto fin da subito e le aziende possono pagare il corrispettivo secondo diverse modalità:

  • in costanza di rapporto: l’azienda paga al dipendente una quota mensile o annua a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza insieme ai normali stipendi erogati al lavoratore
  • in unica soluzione alla fine del rapporto
  • in forma rateale, ripartita sulla durata di validità del periodo di non concorrenza. Tale modalità , a parere di chi scrive, sarebbe consigliabile per verificare il rispetto del vincolo da parte del lavoratore cessato

Quando un patto di concorrenza può dirsi valido?

Affinché il patto di non concorrenza tra le parti sia valido, premesso che lo stesso può riguardare tutti i lavoratori (non solo quelli di più alto livello):

  • deve essere stipulato per iscritto
  • deve prevedere un compenso a favore del lavoratore
  • deve essere contenuto entro determinati limiti di
    • tempo
    • oggetto
    • luogo

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