Dimissioni e risoluzione consensuale in periodo protetto: obbligo di convalida

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Padre e madre che tengono in braccio un bambino

Sono sempre di più le persone in Italia che rassegnano le dimissioni. Il dato è “preoccupante” perché secondo il Ministero del Lavoro nel secondo trimestre del 2021 si è registrato una crescita dell’85% rispetto allo stesso periodo del 2020. A cambiare lavoro sono soprattutto i giovani nella fascia d’età dai 26 ai 35 anni. Questi sono anche dei lavoratori che più di altri rientrano nel così detto “periodo protetto”. Il riferimento è alla madre lavoratrice e al padre lavoratore.


Il nostro ordinamento, infatti, riserva una particolare disciplina di tutela in caso di presentazione delle dimissioni/risoluzioni consensuali durante determinati periodi di tempo c.d. periodi protetti. Ai sensi dell’art. 55 d.lgs. 151/2001, sono considerate dimissioni presentate nel periodo protetto quelle rassegnate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza, nonché quelle rassegnate della lavoratrice madre o dal lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9 (comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando).
In particolare, l’efficacia delle dimissioni/risoluzioni consensuali presentate dai genitori lavoratori in detti periodi, è subordinata alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente (ITL). Si tratta di una speciale previsione, a tutela della genitorialità, che ha il fine di garantire che la risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore corrisponda ad una libera scelta genuina e non sia piuttosto il risultato di pressioni o influenze da parte del Datore di Lavoro.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con comunicato del 19/05/2022 a seguito della cessazione del periodo emergenziale, ha stabilito nuove regole procedurali in riferimento alla convalida delle dimissioni/risoluzioni consensuali presentate dai genitori lavoratori. In particolare, non è più utilizzabile la procedura online di convalida in sostituzione del colloquio diretto con il funzionario dell’Ispettorato competente, che tuttavia potrà essere effettuato anche a “distanza”.
In pratica l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha messo a disposizione nel proprio sito ufficiale un nuovo modulo che dovrà essere compilato e sottoscritto dal lavoratore e trasmesso – mediante posta elettronica – all’ufficio territorialmente competente (individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati).
Oltre alla compilazione del suddetto modulo, occorre anche allegare copia di documento di identità valido (da esibire anche in occasione del colloquio online) e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale presentata al Datore di Lavoro, debitamente datata e firmata.

Attenzione… non solo INL!

La lavoratrice ed il lavoratore che intendono rassegnare le dimissioni nel periodo cd. protetto devono preliminarmente notificare al Datore di Lavoro, a mezzo lettera consegnata a mano o inviata tramite raccomandata a/r, la comunicazione con la quale manifestano la volontà di rassegnare le dimissioni durante il periodo protetto, precisando contestualmente la data relativa all’ultimo giorno di lavoro.
L’INL, o meglio l’Ufficio Territoriale del Lavoro (ITL) ricevuta la documentazione richiesta, procede quindi alla convocazione personale del dipendente al fine di valutare l’effettiva e consapevole volontà del lavoratore di recedere dal rapporto di lavoro in essere. Successivamente al colloquio, e comunque entro 45 giorni dalla richiesta, provvede a rilasciare il provvedimento di convalida delle dimissioni che viene inviato sia al lavoratore che al Datore di Lavoro, il quale procederà ad espletare gli adempimenti connessi.
Il rapporto di lavoro si risolverà con effetto dalla data indicata nella iniziale comunicazione notificata al Datore di Lavoro (per questo è importante avvertire il DL) e dalla medesima cesserà anche il diritto alla retribuzione.

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