Provvedimenti disciplinari – Il Codice Disciplinare e la sua Affissione

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Tre dipendenti che leggono i messaggi sulla bacheca aziendale

La norma, contenuta nel comma 1 dell’art. 7 della Legge. n. 300/1970 rappresenta, in materia di provvedimenti disciplinari, un obbligo primario per il Datore di Lavoro in quanto, sarà suo onere produrre e rendere visibile un documento con la predeterminazione sia delle infrazioni che delle sanzioni e delle procedure di contestazione, in modo tale che il lavoratore, in caso di contestazione e di sanzione disciplinare, non può esser soggetto “all’arbitrio del Datore di Lavoro”.

La predeterminazione significa che quest’ultimo (il Datore di Lavoro) non può modificare, a proprio piacimento, la normativa aziendale, contrattuale e di legge la quale, deve fissare, altresì, il limite di condotta che non può oltrepassare.

Stiamo parlando del “Codice Disciplinare e della sua “affissione”.

Due punti di attenzione:
  1. Il codice disciplinare è un documento, o più documenti, che contiene l’insieme delle norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni ed alle procedure di contestazione nel quale andranno riportati, quantomeno:
      • le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato in azienda (estratto) e/o le norme aziendali eventualmente in vigore
      • le previsioni di legge e dell’art. 7 della legge 300/1970 (estratto dell’articolo)
  2. Il principio su cui si fonda l’obbligo di affissione del codice disciplinare. Parliamo del principio di necessaria pubblicità in ragione del quale il Datore di Lavoro è tenuto all’affissione del codice in un luogo accessibile a tutti i dipendenti
Perché sono importanti questi due punti ai fini di una corretta procedura disciplinare?

Ormai oggi sia la dottrina che la giurisprudenza concordano che, l’inosservanza  della preventiva affissione del codice regolamentare aziendale, o della previsione sanzionatoria del CCNL, può  comportare l’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al lavoratore, salvo i casi in cui la sanzione disciplinare, anche di natura espulsiva, sia irrogata per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il c.d. “minimo etico” in quanto comunemente reputate condannabili dal senso comune, nonché laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro(obbligo di fedeltà ad esempio).

 
Alcuni aspetti che non ti aspetti…
  • Che cosa significa “luogo accessibile a tutti”: la norma richiede il libero accesso, quindi accesso non impedito, non difficoltoso, non l’accesso necessitato. In pratica la norma richiede che l’accesso al codice disciplinare sia comodo e che non sussistano particolari difficoltà. Deve essere facile da raggiungere aperto a tutti.  Ugualmente la legge non richiede che l’affissione venga effettuata nelle bacheche aziendali, che possono mancare o essere destinate ad altre comunicazioni.
  • Non sono ammesse forme di “affissione/comunicazione” diverse. Si pensi ad esempio alla e-mail, a WhatsApp, alla Pec. A parere di chi scrive l’affissione nella “bacheca web “dell’Azienda potrebbe essere accettata per quei lavoratori, e solo per loro, che non hanno un posto fisico di lavoro all’interno dell’azienda. In ogni caso, tranne questi casi residuali l’affissione deve essere fisica!! P.S.: non dimentichiamo che la norma ha più di 50 anni!!
  • L’affissione dell’intero contratto collettivo, contenente anche le norme disciplinari, soddisfa il requisito di legge, ma di contro, indicare al lavoratore mediante bacheca della possibilità di consultare il CCNL presso un ufficio dell’azienda non risulta idoneo a soddisfare il requisito di “pubblicità”
  • Se l’impresa è articolata in più unità produttive, l’affissione deve essere effettuata in ciascuna sede, stabilimento e reparto autonomo.
  • Se il lavoratore è somministrato sarà l’impresa fornitrice (l’Agenzia per capirsi) tenuta ad affiggere nei locali della sede e degli uffici periferici, copia del CCNL, in modo da consentire ai lavoratori temporanei di prendere conoscenza delle norme disciplinari specifiche delle aziende fornitrici.
  • La durata dell’affissione deve essere continua e, soprattutto, deve essere in atto sia alla data dell’infrazione che durante tutto l’iter disciplinare (contestazione ed adozione del provvedimento). Infine, grava sul Datore di Lavoro l’onere probatorio della dimostrazione dell’avvenuta affissione

Nell prossimo articolo affronterò le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinati che prima dovranno passare attraverso la “preventiva contestazione del fatto compiuto dal dipendente”. Singolare spunto d’interesse è dato dalla possibilità di contestare l’addebito anche a mezzo telegramma… ma ne parleremo più a lungo la settimana prossima.

 

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